REGOLAMENTO (CE) N. 1439/95 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 1995 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/952, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 12, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round3, in particolare l'articolo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra4, in particolare l'articolo 1,
visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra5, in particolare l'articolo 1,
visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra6, in particolare l'articolo 1,
visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra7, in particolare l'articolo 1,
visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra8, in particolare l'articolo 1,
visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra9, in particolare l'articolo 1,
considerando che, ai sensi dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round10, la Comunità si è impegnata a sostituire i prelievi variabili all'importazione con dazi fissi, a decorrere dal 1° luglio 1995; che detto accordo sull'agricoltura prevede anche l'introduzione di un sistema di contingenti tariffari in sostituzione dell'attuale sistema di accordi speciali con i paesi terzi in materia di importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine; che questi cambiamenti impongono l'adozione di nuove disposizioni particolareggiate e l'abrogazione di alcune norme attualmente vigenti; che esigenze di chiarezza inducono a riunire le disposizioni per la gestione di tutti i contingenti tariffari del settore in un unico regolamento e a disporre l'apertura dei vari contingenti con atti giuridici distinti;
considerando che d'ora in poi i dazi pagabili all'importazione nella Comunità sono quelli stabiliti dalla tariffa doganale comune;
considerando che occorre mantenere l'obbligo di presentare l'apposito titolo all'importazione e all'esportazione di tutti i prodotti del settore, ad eccezione delle carni di ovini e caprini di razza pura, nonché di alcune frattaglie e grassi;
considerando che, per ottemperare all'esigenza posta dall'accordo sull'agricoltura di trasformare gli accordi di autolimitazione in contingenti tariffari specifici per paese, è necessario prevedere un sistema di gestione atto a garantire che soltanto i prodotti originari di ciascun specifico paese possono essere importati nell'ambito dei contingenti tariffari; che quest'ultima considerazione, unita all'esigenza di un'agevole transizione verso il nuovo regime, induce a ricorrere ad un sistema che condizioni il rilascio di un titolo d'importazione alla presentazione di un documento d'origine rilasciato da un'autorità dello Stato membro esportatore, che soddisfi determinati criteri e che sia stata riconosciuta dalla Comunità; che è pertanto necessario stabilire detti criteri ed in particolare esigere che le autorità preposte al rilascio nei paesi esportatori controllino il rispetto dei quantitativi che possono essere importati nell'ambito dei contingenti, in particolare notificando con precisione e regolarità alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati documenti d'origine;
considerando che occorre definire il formato e ad altri aspetti relativi al documento d'origine, nonché la procedura per il rilascio di quest'ultimo e per la sua sostituzione con un titolo d'importazione; che l'introduzione di contingenti tariffari annuali richiede altresì disposizioni severe in materia di validità dei documenti d'origine e dei titoli d'importazione;
considerando che gli importi preferenziali supplementari previsti dagli accordi di associazione con paesi dell'Europa centrale ed orientale dovrebbero venir gestiti come i contingenti specifici del pertinente paese stabiliti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;
considerando che, nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è anche impegnata ad aprire un contingente tariffario non specificamente attribuito ad un paese e destinato ai paesi diversi da quelli per i quali è stato previsto un contingente specifico; che è opportuno gestire il contingente di cui trattasi in modo analogo al regime autonomo di importazione definito dal regolamento (CEE) n. 3653/85 della Commissione11, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2779/9312; che disposizioni paticolareggiate vanno stabilite anche per il rilascio di titoli d'importazione su base trimestrale e, ove del caso, per l'applicazione di un coefficiente di riduzione;
considerando che una gestione efficiente di questi contingenti tariffari esige anche un flusso regolare di informazioni dagli Stati membri alla Commissione in ordine ai quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione; che la frequenza delle notifiche relative ad un contingente specifico per paese dev'essere maggiore quando il contingente annuo è prossimo all'esaurimento; che gli Stati membri dovrebbero inoltre comunicare alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione;
considerando che la soppressione del prelievo variabile all'importazione e l'introduzione di contingenti tariffari impongono di abrogare i regolamenti della Commissione (CEE) n. 2668/8013, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3890/9214, (CEE) n. 19/8215, (CEE) n. 20/8216, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3302/9417 e (CEE) n. 3653/85; che è comunque necessario precisare che tali regolamenti continuano ad essere applicabili ai titoli d'importazione rilasciati in base ad essi;
considerando che il comitato di gestione per le carni ovine e caprine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Il presente regolamento stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata attuato dal regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione18 per i prodotti elencati nell'allegato I, parte XVIII, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio19.
2. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 376/2008 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione20.
Art. 2
1. I prodotti per i quali va presentato un titolo sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.
2. Il titolo II del presente regolamento si applica alle importazioni di qualsiasi prodotto elencato nell'allegato I, parte XVIII, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio21 importato nell'ambito di contingenti tariffari gestiti con metodi diversi dal metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande, in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CE) n. 2454/9322.
Art. 3
Titolo I. Regime d'importazione normale
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Titolo II. Regime dei contingenti
Art. 7
I quantitativi delle importazioni cui fa riferimento il presente titolo sono quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 1440/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante apertura, per la seconda metà del 1995, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 010410, ex010420 e 020423, e dai successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali.
§. A. Importazione di prodotti dei codici NC 01041030, 1080, 01042090 e 0204 nell'ambito di contingenti tariffari specifici per paese del GATT/OMC e di regimi relativi ai contingenti preferenziali.
Art. 8
Le domande di titolo d'importazione relative ad importazioni da effettuare nell'ambito dei contingenti tariffari specifici per paese di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e quelle relative ad importazioni previste dagli accordi europei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Ungheria, la Polonia, la Slovacchia e la Romania, dall'altra, sono accompagnate da un documento d'origine valido.
Art. 9
1. Per essere valido, il documento d'origine di cui all'articolo 8 deve essere debitamente compilato e vidimato, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato I.
2. Per risultare debitamente vidimato, il documento d'origine deve indicare il luogo e la data di emissione, nonché il termine ultimo di validità, e recare il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone all'uopo abilitate.
Art. 10
1.
Il documento d'origine di cui all'articolo 8 è redatto su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato II, ed è composto di un originale e di tre copie di colori diversi, numerate.
Il formato di tale formulario è di 210 × 297 mm circa. L'originale è redatto su carta che evidenzi qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
2. I formulari sono stampati e compilati almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità.
3. L'originale e le copie sono compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, vanno compilati con inchiostro e in stampatello.
4. Ogni documento d'origine è contrassegnato da un proprio numero di serie assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 9. Le copie recano lo stesso numero di serie dell'originale.
5. Ogni documento d'origine reca la menzione «rilasciato a norma del titolo II A del regolamento (CE) n. 1439/95».
6. L'organismo emittente conserva due copie e consegna l'originale e una copia al richiedente.
Art. 11
1.
Il documento d'origine è valido per tre mesi a decorrere dalla data effettiva del rilascio; la sua validità non può comunque superare il 31 dicembre dell'anno del rilascio.
L'originale ed una copia del documento d'origine sono presentati all'autorità competente all'atto dell'inoltro della domanda relativa al corrispondente titolo d'importazione.
Tuttavia, a partire dal 1o ottobre, i documenti d'origine validi dal 1o gennaio al 31 marzo dell'anno seguente e relativi a quantitativi rientranti nel contingente di tale anno possono venir rilasciati soltanto a condizione che non siano utilizzati per domande di titoli d'importazione anteriormente al 1o gennaio di detto anno.
2. L'originale è conservato dall'organismo che rilascia il titolo d'importazione. Tuttavia, qualora la domanda di titolo d'importazione riguardi soltanto una parte del quantitativo indicato nel documento d'origine, l'organismo in parola annota sul documento stesso il quantitativo per il quale è stato utilizzato e, munito del debito timbro, lo consegna all'interessato.