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REGOLAMENTO (CE) N. 3010/95 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1995 recante sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 e del capitolo 27 della nomenclatura combinata originari di Malta e della Turchia (1995)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 3448/93 (1) determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

considerando che, a norma dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (2) la Comunità deve sospendere parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili a determinati prodotti; che sembra inoltre opportuno adattare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti dall'allegato summenzionato e che è quindi opportuno, per i prodotti originari di Malta enumerati nell'allegato I del presente regolamento, che la Comunità sospenda, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995, ai livelli indicati accanto a ciascuno di essi, l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 o il dazio doganale applicabile agli altri prodotti;

considerando che, a norma dell'allegato 6 del protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (3), nonché a norma dell'articolo 9 del protocollo complementare dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia in seguito all'adesione di nuovi Stati membri (4), firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 ed entrato in vigore il 1° marzo 1986 (5), la Comunità deve sospendere totalmente o parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili ad alcuni prodotti; che sembra inoltre opportuno adattare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti dall'allegato 6 di cui sopra e che è quindi opportuno, per i prodotti enumerati nell'allegato II del presente regolamento, originari della Turchia, che la Comunità sospenda per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995, ai livelli indicati accanto a ciascuno di essi, l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 o il dazio doganale applicabile agli altri prodotti;

considerando che l'articolo 7 del suddetto protocollo complementare dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, prevede la sospensione totale dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti petroliferi del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Turchia, entro il limite di un contingente tariffario comunitario di 340 000 t annue; che detto contingente tariffario è stato sostituito da un massimale comunitario il cui volume è stato portato, dopo successive maggiorazioni, a 740 250 t e che occorre prevedere, a titolo provvisorio, un ulteriore adattamento di detti vantaggi tariffari, consistente nella sospensione totale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995, dei dazi doganali applicabili ai prodotti elencati nell'allegato III del presente regolamento originari della Turchia;

considerando che per i prodotti in questione occorre prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali in casi eccezionali; che, pertanto, la Commissione deve essere regolarmente informata dell'andamento delle importazioni di detti prodotti e che è opportuno a tal fine sottoporre l'importazione dei medesimi prodotti ad un sistema di sorveglianza;

considerando che i vantaggi tariffari previsti dalle misure in questione devono essere almeno equivalenti a quelli concessi dalla Comunità ai paesi in via di sviluppo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate;

considerando che la durata di validità delle misure tariffarie SPG relative ai prodotti agricoli è limitata ad un anno, mentre quella delle misure SPG relative ai prodotti petroliferi è pluriennale; che, tenuto conto del numero e dell'importanza economica dei prodotti agricoli in questione, occorre adeguare la durata di validità delle misure tariffarie a favore di Malta e della Turchia a quella delle misure agricole SPG e che, allo stesso tempo e a fini di chiarezza, occorre raggruppare queste misure in un unico regolamento;

considerando che spetta alla Comunità decidere la sospensione dei dazi in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995:

— i prodotti dei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata originari di Malta e della Turchia, elencati negli allegati I e II,

— e i prodotti petroliferi raffinati in Turchia, del capitolo 27 della nomenclatura combinata, elencati nell'allegato III.

Art. 2

Per l'applicazione del presente regolamento, le regole in materia di origine sono quelle in vigore in ogni momento per l'applicazione dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta e dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.

I metodi di cooperazione amministrativa che devono assicurare l'ammissione dei prodotti originari della Turchia, elencati negli allegati II e III, al beneficio delle sospensioni totali o parziali sono quelli fissati dalla decisione del Consiglio di associazione n. 5/72 acclusa al regolamento (CEE) n. 428/73 (1).

Art. 3

Quando le importazioni di prodotti che beneficiano del regime previsto all'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio grave ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi applicabili possono essere parzialmente o integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di pregiudizio grave o di minaccia di pregiudizio grave limitatamente ad una sola regione della Comunità.

Art. 4

Per garantire l'applicazione dell'articolo 3, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino, per un periodo determinato, della riscossione dei dazi doganali.

Questa misura è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Art. 5

1.

Fatta salva la procedura di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, ossia:

  1. a) emendamenti e adeguamenti tecnici necessari in seguito a modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric;

  2. b) proroga delle misure tariffarie conformemente alle disposizioni contenute negli accordi di cui al presente regolamento;

  3. c) adeguamenti necessari in seguito alla conclusione da parte del Consiglio di protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e i paesi in questione;

  4. d) modifiche del presente regolamento conseguenti a qualsiasi altro atto adottato dal Consiglio nel quadro degli accordi e delle decisioni di cui allo stesso regolamento,

sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Le disposizioni emanate in base al paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a:

— procedere al riporto di quantitativi preferenziali da un periodo contingentale ad un altro;

— modificare le scadenze previste dagli accordi o protocolli;

— trasferire quantitativi da un contingente a un altro;

— aprire e gestire contingenti derivanti da nuovi accordi;

— adottare una legislazione che riguardi la gestione dei contingenti di certificati di importazione.

Art. 6

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (2).

2.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica senza indugio al Consiglio e ne differisce l'applicazione di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

3. Il comitato può esaminare ogni questione riguardante l'applicazione del presente regolamento sollevata dal suo presidente di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro.

Art. 7

Per garantire l'applicazione del presente regolamento, la Commissione prende ogni misura utile a tal fine, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. BORRELL FONTELLES