REGOLAMENTO (CE) N. 3017/95 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1995 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni o trasformazioni in taluni paesi terzi
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili o d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 8 e l'articolo 12,
considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3036/94 prevede che le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione preliminare ai richiedenti che possono beneficiare del regime economico di perfezionamento passivo per taluni prodotti tessili e d'abbigliamento;
considerando che il corretto funzionamento di detto regime nel quadro del mercato unico sono necessarie modalità uniformi di rilascio o di controllo delle autorizzazioni preliminari;
considerando in particolare che l'introduzione di un modulo unico di domanda e di autorizzazione preliminare consentirà di agevolare l'applicazione del regime del mercato unico e segnatamente la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri;
considerando che le autorizzazioni preliminari dovrebbero poter essere rilasciate in qualunque Stato membro e che devono essere valide in tutta la Comunità indipendentemente dallo Stato membro che le ha rilasciate; che, tuttavia, deve essere previsto un controllo centralizzato per evitare che a uno stesso operatore economico sia attribuita una quantità superiore a quella a cui ha diritto e che detto controllo sarà effettuato in consultazione con le autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede il richiedente o in cui la produzione comunitaria ha luogo;
considerando che deve essere stabilito un termine per una eventuale consultazione tra gli Stati membri;
considerando che deve essere fissato un termine per la conservazione delle domande, delle autorizzazioni preliminari e dei loro allegati;
considerando che agli operatori commerciali deve essere comunicato quali sono le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni preliminari in ciascuno Stato membro; che per tale ragione gli Stati membri devono comunicare dette informazioni alla Commissione affinché siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;
considerando che, per agevolare la gestione dei contingenti, le autorizzazioni preliminari devono essere rilasciate soltanto per la stessa categoria di prodotti compensatori e per un solo paese di perfezionamento;
considerando che è opportuno istituire procedure per il rilascio delle autorizzazioni preliminari e per il controllo di elementi essenziali quali l'origine delle merci;
considerando che è opportuno istituire procedure di gestione dei limiti quantitativi;
considerando che la concessione delle autorizzazioni, fatti salvi i casi previsti all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3036/94, è subordinata all'esistenza di quantità disponibili, ai sensi delle procedure definite nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1616/95 della Commissione (3); che le quantità disponibili sono assegnate nell'ordine cronologico in cui le domande pervengono alla Commissione;
considerando che, affinché quantità imputate ai limiti quantitativi non restino inutilizzate, deve essere fissato un termine per l'esportazione delle merci d'esportazione;
considerando che, ai fini della corretta applicazione del regime, devono essere fissate misure applicabili ad infrazioni constatate;
considerando che le procedure per l'esportazione temporanea e per l'immissione in libera pratica delle merci devono essere il più possibile conformi alle disposizioni fissate nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario1, nonché nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1762/95 (3);
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il regime di perfezionamento passivo dei tessili,
DISPOSIZIONI GENERALI
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il presente regolamento stabilisce alcune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 3036/94 che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili o d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi, in seguito denominato «il regolamento di base», in particolare per quanto riguarda il rilascio e il controllo delle autorizzazioni preliminari.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di base per «quantità disponibili nel contingente globale comunitario per tutta la categoria e il paese terzo interessato» si intendono le quantià disponibili nell'ambito del contingente globale stabilito per l'anno civile durante il quale la quantità richiesta da un operatore è stata notificata alla Commissione dalle autorità competenti che hanno ricevuto la domanda di autorizzazione preliminare.
2. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma del regolamento di base, per operazioni effettuate in regime di perfezionamento passivo si intendono le operazioni per le quali i prodotti compensatori di una categoria e di un paese specifici sono stati reimportati nell'ambito del regime economico di perfezionamento passivo nel corso del 1993 o del 1994, a scelta del richiedente. La categoria, la quantità e il paese terzo corrispondenti all'anno scelto costituiranno i termini di riferimento per gli anni successivi. Se necessario, saranno adeguate in virtù dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo e terzo comma e paragrafo 5, quinto e sesto comma del regolamento di base.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma del regolamento di base, le quantità equivalenti sono indicate nella tabella delle equivalenze dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.
4. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 5, terzo comma del regolamento di base, il valore della produzione comunitaria è calcolato in base al normale prezzo franco fabbrica, IVA esclusa, dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento di base che sono stati interamente prodotti nella Comunità nell'anno precedente, nello stabilimento del richiedente oppure per conto del richiedente da un altro produttore stabilito nella Comunità sempreché quest'ultimo non presenti una domanda di autorizzazione preliminare per la stessa produzione comunitaria e per lo stesso periodo.
5. L'importo supplementare di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma e paragrafo 5, quarto comma del regolamento di base, corrispondente all'importo massimo indicato nell'allegato III, è assegnato a condizione che il richiedente abbia effettivamente reimportato il 50 % oppure esportato l'80 % della quantità precedentemente assegnata nell'ambito del regime economico di perfezionamento passivo per la categoria e il paese in questione.
6. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto e sesto comma del regolamento di base, le quantità di prodotti compensatori che sono assegnate per ciascuna categoria e paese terzo a un richiedente, in qualità di precedente beneficiario, corrispondono alle quantità che il richiedente ha reimportato nel corso dell'anno precedente nell'ambito del regime economico di perfezionamento passivo. Tali quantità possono essere eventualmente ridotte in misura proporzionale al calo della produzione comunitaria a causa di operazioni di perfezionamento passivo economico svolte nel corso del periodo di riferimento.
7.
Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento di base, per «tasso di rendimento» si intende la quantità o la percentuale di prodotti compensatori ottenuti in occasione della trasformazione di una quantità determinata di merci d'esportazione temporanea.
CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PRELIMINARI
Art. 3
Domanda di autorizzazione
1.
La domanda di rilascio di un'autorizzazione preliminare è presentata alle autorità competenti designate dagli Stati membri, utilizzando il modulo di cui all'allegato I, per o dalla persona che risponde ai criteri fissati nell'articolo 2 del regolamento di base.
Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse fissate, accettare una domanda effettuata con mezzi elettronici in un formato che, per semplificare, può essere differente da quello dell'allegato I. Devono tuttavia essere alla disposizione delle autorità competenti tutti i documenti e le prove richiesti a norma del paragrafo 3.
2. Ciascuna parte del modulo e la successiva corrispondenza devono essere redatte nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro nella quale è stata presentata la domanda. Detta lingua è la lingua della procedura nei confronti del richiedente.
3.
Sono allegati alla domanda a cui si riferiscono tutti i documenti o i giustificativi, in originale o in copia, necessari per esaminarla e, in particolare, il contratto stipulato con l'impresa incaricata di effettuare le operazioni di perfezionamento nel paese terzo o qualsiasi prova scritta ritenuta equivalente.
Ad eventuale completamento della domanda possono essere allegati, per esserne parte integrante, documenti o giustificativi presentati in originale o in copia. Nella domanda deve figurare la lista degli allegati.
Le autorità competenti possono chiedere le informazioni complementari necessarie per l'esame della domanda. Quando esaminino una nuova domanda, le autorità competenti possono accettare i riferimenti fatti a domande precedenti.
4. La domanda di autorizzazione preliminare soltanto può riguardare una sola categoria di prodotti compensatori e un unico determinato paese terzo.
5. Quando la domanda riguardi prodotti che, nel paese terzo interessato, sono sottoposti a limiti quantitativi specifici nel quadro del perfezionamento passivo economico, il richiedente deve dichiarare che non ha presentato e che non presenterà altra domanda per la stessa categoria e lo stesso paese terzo alle autorità competenti di un altro Stato membro fintantoché non gli sia stata notificata la decisione sulla domanda precedente di autorizzazione preliminare. Se egli presenta una richiesta supplementare dopo aver ottenuto un'autorizzazione preliminare per una determinata categoria di prodotti ed un determinato paese terzo per lo stesso periodo di validità del contingente, il richiedente deve indicare l'autorizzazione preliminare già ottenuta.
6.
Le domande presentate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma del regolamento di base, non possono riguardare un importo superiore alla quantità globale per la quale il richiedente ha effettuato operazioni in regime economico di perfezionamento passivo per la categoria e il paese in questione nel periodo di riferimento, se non dopo che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo e terzo comma e paragrafo 5, quinto e sesto comma del regolamento di base, siano state effettuate le eventuali correzioni delle relative quantità.
Le domande presentate a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 (primo, secondo e terzo comma) del regolamento di base, non possono - per ciascun paese interessato - superare l'importo stabilito dall'allegato III per la specifica categoria di prodotti. Il valore complessivo delle operazioni di perfezionamento figurante nella domanda di autorizzazione, quando venga determinato in funzione delle precedenti autorizzazioni accordate nello stesso periodo di validità del contingente, non può comunque superare il 50 % del valore della produzione comunitaria del richiedente determinata a norma dell'articolo 2, paragrafo 4.
7. Il richiedente deve impegnarsi a tenere una contabilità di magazzino nella Comunità affinché l'ufficio doganale di controllo possa controllare le quantità delle merci esportate temporaneamente e i prodotti compensatori reimportati.
8. La presentazione di una domanda firmata dal richiedente o dal suo rappresentante autorizzato indica la volontà dell'interessato di beneficiare del regime chiesto e, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni conformemente alle disposizioni in vigore negli Stati membri, equivale a un impegno per quanto riguarda:
— l'esattezza delle indicazioni riportate nella domanda,
— l'autenticità dei documenti allegati e - il rispetto di tutti gli obblighi e la conformità alle condizioni inerenti al rilascio e all'utilizzazione dell'autorizzazione preliminare a norma del regolamento di base o, se del caso, del presente regolamento.
Art. 4
Verifica della domanda
1. Dopo aver ricevuto la domanda, con tutti i documenti e le prove pertinenti, le autorità competenti ne verificano il contenuto e possono chiedere informazioni supplementari qualora ritengano che la domanda sia inesatta oppure incompleta oppure che le informazioni comunicate non siano sufficienti per concludere che sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie per la concessione dell'autorizzazione.
2. Quando una domanda è presentata alle autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente è stabilito o nel quale ha luogo la sua produzione comunitaria, esse consultano le autorità competenti degli Stati membri interessati che comunicano loro le informazioni richieste il più presto possibile e comunque entro due settimane a decorrere dalla data alla quale è stata ricevuta la domanda di informazioni. Queste consultazioni, se necessario, possono essere tenute in altri casi.
3.
Qualora non sia soddisfatta una delle condizioni per la concessione di un'autorizzazione preliminare, le autorità competenti respingono la domanda.
La decisione relativa al rigetto della domanda è comunicata per iscritto al richiedente con i motivi che hanno determinato il rigetto. Nel caso in cui il richiedente abbia fornito informazioni incomplete, le autorità competenti fissano un termine entro il quale egli può completare la domanda; in tal caso, l'eventuale rigetto può avvenire soltanto dopo la scadenza di tale termine.
4. Se ritengono che siano soddisfatte tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione preliminare, le autorità competenti comunicano alla Commissione la quantità, la categoria ed i paesi terzi interessati e, qualora l'operazione di perfezionamento passivo riguardi la lavorazione, a partire dai filati, di articoli di maglieria interamente ottenuti, il peso dei filati da esportare temporaneamente.
Art. 5
Rilascio, annullamento o revoca dell'autorizzazione preliminare
1.
L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente presso la quale è stata presentata la domanda sul modulo figurante nell'allegato II.
I moduli dell'autorizzazione preliminare sono redatti in tre esemplari; il primo, denominato «originale» e recante il numero 1, è rilasciato al richiedente, mentre il secondo, denominato «esemplare per l'autorità competente» e recante il numero 2, è conservato dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione preliminare. Il terzo esemplare, denominato «esemplare destinato all'ufficio doganale di controllo» e recante il numero 3, è inviato all'ufficio doganale di controllo come definito dall'articolo 13. Qualora le funzioni di dogana di controllo siano svolte dalle autorità competenti alle quali è stata presentata la domanda, l'esemplare n. 3 non è necessario.
L'autorizzazione preliminare può essere rilasciata con mezzi elettronici a condizione che gli uffici doganali interessati abbiano accesso all'autorizzazione nell'ambito di una rete informatica.
2.
Quando la domanda riguarda una categoria di prodotti la cui immissione in libera pratica nella Comunità sia soggetta alle misure previste dall'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento di base, l'autorizzazione preliminare viene rilasciata dalle autorità competenti unicamente a condizione che la Commissione abbia confermato la disponibilità delle quantità, indicate da tali autorità, nel rispetto delle procedure previste dall'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93. La Commissione risponde immediatamente alle richieste e, quando possibile, per via informatica.
Quando la domanda riguardi una categoria di prodotti non sottoposta a restrizioni quantitative a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, l'autorizzazione preliminare viene rilasciata immediatamente dopo la comunicazione delle quantità alla Commissione.
3. L'autorizzazione preliminare può riguardare una sola categoria di prodotti compensatori e un paese terzo specifico.
4. Qualora la Commissione abbia confermato la disponibilità della quantità richiesta entro il limite quantitativo pertinente, le autorità competenti rilasciano l'autorizzazione preliminare entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale è stata ricevuta la conferma alla Commissione.
5. Le autorità competenti registrano le quantità richieste che sono state assegnate ai beneficiari ed eventualmente in collaborazione con le autorità dell'altro Stato membro interessato, verificano che tali quantità non superino quelle indicate nell'articolo 3, paragrafi 4 e 5 del regolamento di base.
6. L'articolo 497, paragrafo 3 del regolamento di base si applica, mutatis mutandis, qualora il richiedente chieda di modificare un'autorizzazione preliminare.
7. Qualora le autorità competenti riscontrino che una delle condizioni inerenti alla concessione dell'autorizzazione manchi o non sia stata soddisfatta, si applicano alle autorizzazioni preliminari gli articoli da 8 a 10 del regolamento (CEE) n. 2913/92 relativi all'annullamento e alla revoca di una decisione.
Art. 6
Autorizzazione preliminare parziale
1. In seguito alla domanda del titolare dell'autorizzazione preliminare e su presentazione dell'esemplare n. 1 di detta autorizzazione, le autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato l'autorizzazione preliminare possono rilasciare una o più autorizzazioni parziali. Queste ultime possono ugualmente autorizzare l'ufficio doganale di controllo a rilasciare autorizzazioni parziali.
2. Le autorità che rilasciano le autorizzazioni parziali imputano le quantità pertinenti sugli esemplari n. 1, n. 3 e, possibilmente, n. 2 dell'autorizzazione preliminare. In tal caso, la dicitura «autorizzazione parziale» viene indicata a lato delle quantità imputate sugli esemplari n. 1, n. 3 e, possibilmente, n. 2, unitamente al numero dell'autorizzazione preliminare. Qualora l'esemplare n. 3 sia già stato inviato all'ufficio doganale di controllo, quest'ultimo è informato del rilascio dell'autorizzazione preliminare parziale dalle autorità competenti. Nel caso in cui il rilascio di una o più autorizzazioni parziali esaurisca la prima autorizzazione preliminare, le autorità competenti conservano l'esemplare n. 1 dell'autorizzazione preliminare e informano l'ufficio doganale di controllo.
3. L'autorizzazione parziale è denominata «autorizzazione preliminare parziale» ed è soggetta alle stesse disposizioni applicabili all'autorizzazione preliminare.
4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, un'autorizzazione preliminare parziale non può servire al rilascio di un'altra autorizzazione parziale.
Art. 7
Validità territoriale
Le autorizzazioni preliminari sono valide in tutti gli Stati membri e possono essere presentate presso qualsiasi ufficio doganale competente per la gestione del regime economico di perfezionamento passivo. Le autorizzazioni rilasciate elettronicamente possono essere utilizzate unicamente negli uffici doganali che hanno accesso a queste autorizzazioni nell'ambito di una rete informatica.
Art. 8
Trasferimento
Le autorizzazioni preliminari non sono trasferibili e possono essere utilizzate unicamente dalla persona alla quale sono state rilasciate oppure dal suo rappresentante autorizzato.
Art. 9
Conservazione dei documenti
1. Le domande e i loro allegati sono conservati dalle autorità competenti con l'esemplare n. 2 dell'autorizzazione preliminare eventualmente rilasciata.
2. In caso di rilascio di un'autorizzazione preliminare, il richiedente e le autorità competenti devono conservare le domande, in originale o in copia, i loro allegati e l'autorizzazione per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è stata rilasciata l'autorizzazione.
3. In caso di rigetto della domanda o di annullamento o revoca dell'autorizzazione preliminare, l'autorizzazione o la decisione di rigetto della domanda e i relativi documenti sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la domanda è stata respinta o l'autorizzazione è stata annullata o revocata.
Art. 10
Perdita e autorizzazione sostitutiva
1. In caso di perdita di un'autorizzazione preliminare, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione originale rilasciano, su domanda del titolare, un'autorizzazione sostitutiva. La richiesta di autorizzazione sostitutiva deve contenere una dichiarazione firmata dal richiedente, che confermi alle autorità la perdita dell'autorizzazione preliminare. Il richiedente si impegna, nel caso la ritrovi, a non utilizzare questa autorizzazione e a restituirla immediatamente alle autorità che l'hanno rilasciata.
2.
L'autorizzazione sostitutiva contiene le indicazioni e le diciture figuranti sul documento che sostituisce ed è rilasciata per una quantità di prodotti corrispondente alla quantità disponibile indicata sul documento smarrito. Nel caso in cui tale quantità non possa essere dimostrata, l'autorizzazione sostitutiva non può essere rilasciata.
L'autorizzazione sostitutiva reca una delle diciture seguenti: «autorizzazione preliminare sostitutiva» oppure «autorizzazione preliminare parziale sostitutiva» ed è soggetta alle stesse disposizioni applicabili ad un'autorizzazione preliminare normale.
3. Nel caso in cui venga persa anche l'autorizzazione sostitutiva, non potrà più essere rilasciata nessuna licenza sostitutiva, salvo in circostanze eccezionali.
Art. 11
Autorità competenti
Gli Stati membri nominano le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e ne informano la Commissione. La Commissione pubblica dette informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.