REGOLAMENTO (CE) N. 540/96 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 recante sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 e del capitolo 27 della nomenclatura combinata originari di Malta e della Turchia (1995)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CE) n. 3010/951 ha sospeso totalmente o parzialmente i dazi doganali applicabili a taluni prodotti agricoli e a taluni prodotti petroliferi originari della Turchia e di Malta; che la validità di detto regolamento è scaduta il 31 dicembre 1995;
considerando che è opportuno non interrompere le relazioni commerciali esistenti; che pertanto è opportuno continuare ad applicare detto regolamento;
considerando che i vantaggi tariffari accordati in tale contesto dovrebbero essere almeno equivalenti a quelli concessi dalla Comunità ai paesi in via di sviluppo nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate;
considerando che l'Unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia ha preso effetto dal 31 dicembre 1995; che è necessario modificare conseguentemente gli allegati del regolamento di cui trattasi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CE) n. 3010/95 è modificato come segue:
1. Nel titolo del regolamento è cancellato il riferimento all'anno 1995.
2.
L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 1 Sono ammessi all'importazione nella Comunità, ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi:
— a partire dal 1° gennaio 1995, i prodotti dei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata, originari di Malta e della Turchia, di cui agli allegati I e II;
— dal 1° gennaio al 30 dicembre 1995, i prodotti petroliferi del capitolo 27 della nomenclatura combinata raffinati in Turchia, di cui all'allegato III.»
3. Gli allegati sono modificati come segue:
a) nell'intestazione dell'allegato I, ultima colonna, la menzione «periodo dall'1. 7. 1995 al 31. 12. 1995» è sostituita dalla menzione: «a partire dall'1. 7. 1995»;
b) nell'allegato I, per quanto riguarda i numeri d'ordine 16.0500, 16.0510, 16.0520, 16.1070 e 16.2900, la tabella è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato I del presente regolamento;
c) l'allegato II è sostituito da quello che figura all'allegato II del presente regolamento;
d) l'allegato III è soppresso con effetto dal 31 dicembre 1995.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995, fatto salvo l'allegato II che è applicabile a partire dal 31 dicembre 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1996. Per il Consiglio Il Presidente S. AGNELLI