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REGOLAMENTO (CE) N. 540/96 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 recante sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 e del capitolo 27 della nomenclatura combinata originari di Malta e della Turchia (1995)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 3010/951 ha sospeso totalmente o parzialmente i dazi doganali applicabili a taluni prodotti agricoli e a taluni prodotti petroliferi originari della Turchia e di Malta; che la validità di detto regolamento è scaduta il 31 dicembre 1995;

considerando che è opportuno non interrompere le relazioni commerciali esistenti; che pertanto è opportuno continuare ad applicare detto regolamento;

considerando che i vantaggi tariffari accordati in tale contesto dovrebbero essere almeno equivalenti a quelli concessi dalla Comunità ai paesi in via di sviluppo nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate;

considerando che l'Unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia ha preso effetto dal 31 dicembre 1995; che è necessario modificare conseguentemente gli allegati del regolamento di cui trattasi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 3010/95 è modificato come segue:

1. Nel titolo del regolamento è cancellato il riferimento all'anno 1995.

2.

L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1 Sono ammessi all'importazione nella Comunità, ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi:

— a partire dal 1° gennaio 1995, i prodotti dei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata, originari di Malta e della Turchia, di cui agli allegati I e II;

— dal 1° gennaio al 30 dicembre 1995, i prodotti petroliferi del capitolo 27 della nomenclatura combinata raffinati in Turchia, di cui all'allegato III.»

3. Gli allegati sono modificati come segue:

  1. a) nell'intestazione dell'allegato I, ultima colonna, la menzione «periodo dall'1. 7. 1995 al 31. 12. 1995» è sostituita dalla menzione: «a partire dall'1. 7. 1995»;

  2. b) nell'allegato I, per quanto riguarda i numeri d'ordine 16.0500, 16.0510, 16.0520, 16.1070 e 16.2900, la tabella è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato I del presente regolamento;

  3. c) l'allegato II è sostituito da quello che figura all'allegato II del presente regolamento;

  4. d) l'allegato III è soppresso con effetto dal 31 dicembre 1995.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995, fatto salvo l'allegato II che è applicabile a partire dal 31 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1996. Per il Consiglio Il Presidente S. AGNELLI