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REGOLAMENTO (CE) N. 859/96 DELLA COMMISSIONE del 10 maggio 1996 relativo al rimborso dei dazi all'importazione riscossi su taluni prodotti importati in provenienza dalla Norvegia nel 1995, nel quadro degli accordi sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione elvetica, dall'altro, in merito a taluni prodotti agricoli

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione 95/582/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione elvetica, dall'altro, in merito a taluni prodotti agricoli1, in particolare l'articolo 2,

considerando che il 20 dicembre 1995 è stato aperto, con efficacia a partire dal 1° gennaio 1995, un contingente tariffario per il formaggio di siero di latte in provenienza dalla Norvegia; che nel 1995 tale formaggio è stato importato nella Comunità previa applicazione dei prelievi o dei dazi doganali all'importazione a tasso pieno; che è stato rispettato il massimale del contingente tariffario; che è pertanto opportuno istituire una procedura che permetta agli operatori interessati di ottenere il rimborso della differenza tra i prelievi e dazi effettivamente pagati e il dazio fissato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, relativo alle modalità di applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 694/963;

considerando che è opportuno fissare le modalità di calcolo dei rimborsi tenendo conto del fatto che a partire dal 1° febbraio 1995 è stato modificato il valore dell'ecu applicato nella politica agricola comune e che, a partire dal 1° luglio 1995, i prelievi all'importazione sono stati trasformati in dazi all'importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Per l'importazione di formaggi di siero di latte provenienti dalla Norvegia, effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1995, si procede al rimborso della differenza tra il dazio all'importazione fissato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1600/95 e il prelievo o il dazio all'importazione effettivamente versato all'atto dell'importazione, dietro presentazione del titolo di importazione e dalla dichiarazione di immissione in libera pratica relativi all'importazione effettuata.

2. Le domande di rimborso devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2

1. La differenza di cui all'articolo 1 è calcolata in funzione del dazio all'importazione effettivamente versato in moneta nazionale e il dazio all'importazione stabilito all'allegato III del regolamento (CE) n. 1600/95, convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione applicabile in giorno dell'accettazione della dichiarazione in libera pratica.

2. Per le importazioni effettuate dal 1° al 31 gennaio 1995, l'importo del dazio all'importazione fissato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1600/95 è diviso per il coefficiente 1,207509.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione