REGOLAMENTO (CE) N. 2223/96 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,
visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere dell'Istituto monetario europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che l'attuazione e il monitoraggio dell'Unione economica e monetaria richiedono informazioni comparabili, aggiornate ed attendibili, sulla struttura e sull'andamento della situazione economica di ogni paese e regione;
considerando che la Commissione deve contribuire alla gestione dell'Unione economica e monetaria e, in particolare, riferire al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria;
considerando che i conti economici rappresentano uno strumento fondamentale per analizzare la situazione economica di un paese e di una regione, a condizione che siano elaborati sulla base di principi unici e non diversamente interpretabili;
considerando che la Commissione deve utilizzare aggregati dei conti nazionali per i calcoli comunitari amministrativi, in particolare quelli relativi al bilancio;
considerando che nel 1970 è stato pubblicato un documento amministrativo intitolato «Sistema europeo di conti economici integrati» (SEC), riguardante il settore disciplinato dal presente regolamento e redatto dal solo Istituto statistico delle Comunità europee, sotto la sua esclusiva responsabilità; che tale documento costituiva la conclusione dei lavori svolti per vari anni dall'Istituto statistico delle Comunità europee, in collaborazione con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri, per elaborare un sistema di contabilità nazionale che rispondesse alle esigenze della politica economica e sociale delle Comunità europee e rappresentava la versione comunitaria del sistema di contabilità nazionale delle Nazioni Unite, che era stato utilizzato fino a quel momento a livello comunitario;
considerando che, ai fini di un aggiornamento del testo iniziale, una seconda edizione di tale documento è stata pubblicata nel 1979 (denominata in appresso «SEC seconda edizione») (4);
considerando che la Commissione per la statistica delle Nazioni Unite ha adottato, nel febbraio 1993, il nuovo Sistema dei conti nazionali (SNA) al fine di assicurare in tutti i paesi membri delle Nazioni Unite la comparabilità dei risultati a livello mondiale;
considerando che in materia di conti ambientali occorre tener conto della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 21 dicembre 1994 «Orientamenti per l'Unione europea in materia di indicatori ambientali e di contabilità verde nazionale»;
considerando che la Comunità coopera, in modo reciprocamente proficuo, con alcuni paesi terzi, in particolare con quelli dello Spazio economico europeo (SEE);
considerando che deve essere istituito un Sistema europeo di conti per le necessità dell'Unione economica e monetaria e che esso dovrà essere utilizzato per l'elaborazione dei conti nazionali e regionali previsti dagli atti comunitari;
considerando che i risultati dei conti e delle tabelle di tutti gli Stati membri, elaborati in base al sistema istituito dal presente regolamento, devono essere messi a disposizione degli utilizzatori dalla Commissione a date precise, in particolare per ciò che riguarda il monitoraggio della convergenza economica e per assicurarsi il più stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri;
considerando che il sistema istituito dal presente regolamento deve sostituire gradualmente qualsiasi altro sistema, assumendo la funzione di quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze della Comunità e permettendo in tal modo di ottenere risultati comparabili fra Stati membri;
considerando che detti risultati statistici devono essere accessibili per i cittadini nel rispetto del principio di trasparenza;
considerando che il sistema istituito dal presente regolamento che rappresenta la versione dell'SNA delle Nazioni Unite adattata alle strutture delle economie degli Stati membri, deve seguirne l'architettura, onde poter disporre di informazioni comparabili con quelle elaborate dai principali partner mondiali;
considerando che le date di elaborazione devono essere modulate in funzione delle grandi categorie di conti e tabelle e che solamente le informazioni essenziali per le esigenze della Comunità devono costituire oggetto di trattamenti statistici e di comunicazioni alla Commissione a date precise;
considerando che tuttavia, tenuto conto del volume e dell'importanza dei conti in questione, del loro livello di dettaglio e della portata geografica, nonché della situazione in materia statistica esistente negli Stati membri, alcuni termini supplementari per la trasmissione di dati sono concessi, a titolo eccezionale e temporaneo, a quegli Stati membri che si trovano obiettivamente nell'impossibilità di rispettare le scadenze fissate nel presente regolamento;
considerando che dovrebbe essere adottata successivamente una decisione sulla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM);
considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, la creazione di norme statistiche comuni che permettano di produrre informazioni comparabili è un'azione che può essere trattata con efficacia solamente a livello comunitario, mentre la loro attuazione avverrà in ogni Stato membro sotto l'autorità di organismi ed enti preposti all'elaborazione delle statistiche ufficiali;
considerando che è opportuno prevedere una procedura di adattamento e di aggiornamento delle disposizioni del presente regolamento in cooperazione con il comitato del programma statistico delle Comunità europee (CPS), istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom5; che tale procedura di adattamento si limita a modifiche che non aumentano le risorse proprie;
considerando che il comitato del programma statistico e il comitato delle statistiche monetarie, finanziare e della bilancia dei pagamenti (CMFB), istituito con la decisione 91/115/CEE6 si sono pronunciati a favore del progetto del presente regolamento;
considerando che la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato7 (PNLpm) stabilisce che la comparabilità del PNLpm è assicurata dal rispetto delle definizioni e delle regole di contabilizzazione del Sistema europeo di conti economici integrati e che il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto8 prevede che, ai fini del calcolo del tasso medio ponderato dell'IVA, la ripartizione delle operazioni imponibili è effettuata mediante conti nazionali elaborati conformemente al Sistema europeo di conti economici integrati e che, per quanto concerne tali atti nonché nel contesto del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi9, della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee10 e della decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio11, occorre prevedere un periodo transitorio per l'applicazione del sistema istituito dal presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Obiettivi
1. Il presente regolamento ha per oggetto l'istituzione del Sistema europeo dei conti 1995, in appresso denominato «SEC 95» prevedendo:
a) una metodologia relativa alle norme, alle definizioni, alle nomenclature e alle regole contabili comuni, al fine di consentire l'elaborazione di conti e di tabelle su basi comparabili per le esigenze della Comunità e dei risultati secondo le modalità di cui all'articolo 3;
b) un programma di trasmissione per le esigenze della Comunità, secondo date precise dei conti e delle tabelle elaborati secondo il SEC 95.
2. Il presente regolamento si applica, tenuto conto degli articoli 7 e 8, a tutti gli atti comunitari nei quali si fa riferimento al SEC o alle sue definizioni.
3. Il presente regolamento non obbliga alcuno Stato membro ad elaborare per le proprie esigenze i conti in base al SEC 95.
Art. 2 Metodologia
1. La metodologia del SEC 95 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) figura all'allegato A.
2. Le modifiche alla metodologia del SEC 95, destinate a chiarire e a migliorarne il contenuto, sono adottate dalla Commissione, a condizione che esse non ne cambino i concetti di base, che non richiedano risorse supplementari per la loro esecuzione e non siano causa di aumento delle risorse proprie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
3. Il Consiglio, in base alle pertinenti disposizioni del trattato, si pronuncerà entro il 31 dicembre 1997, sull'introduzione del sistema di ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) di cui all'allegato I dell'allegato A e adotterà, se del caso, le misure necessarie alla sua attuazione.
Art. 3 Trasmissione alla Commissione
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i conti e le tavole che figurano all’allegato B entro i termini specificati per ogni tavola, fatte salve le deroghe ivi previste.
2.
Gli Stati membri trasmettono i risultati dell'allegato B, compresi i dati dichiarati riservati dagli Stati membri in virtù della legislazione o delle pratiche nazionali riguardanti la riservatezza statistica, secondo le disposizioni del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto12, che regola il trattamento riservato delle informazioni.
Entro i limiti stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 2, i cambiamenti — nuove tabelle, nuovi paesi e/o regioni interessate — nei dati richiesti dagli Stati membri sono adottati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
Art. 4
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico («il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3.
Art. 5 Compiti del comitato
Il comitato esamina tutti i problemi all'applicazione del presente regolamento sollevati dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta di uno Stato membro.
Art. 6 Cooperazione con altri comitati
1. Per tutti i problemi di competenza del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB), la Commissione chiede il parere di tale comitato ai sensi dell'articolo 2 della decisione 91/115/CEE.
2. La Commissione trasmette al comitato del prodotto nazionale lordo, istituito con la direttiva 89/130/CEE, Euratom ogni informazione relativa all'attuazione del presente regolamento, necessaria per l'esecuzione del proprio mandato.
Art. 7 Data di applicazione e di prima trasmissione dei dati
1. Il SEC 95 si applica per la prima volta ai dati elaborati conformemente all'allegato B da trasmettere nell'aprile 1999.
2. I dati sono trasmessi alla Commissione (Istituto statistico) conformemente ai termini fissati nell'allegato B.
3. Conformemente al paragrafo 1, fino alla prima trasmissione in base al SEC 95 gli Stati membri continuano a comunicare alla Commissione (Istituto statistico) i conti e le tabelle elaborati in applicazione del SEC seconda edizione.
4. Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (CEE, Euratom), n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità13, la Commissione verifica con lo Stato membro interessato l'applicazione del presente regolamento e sottopone i risultati delle verifiche al comitato di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
Art. 8 Disposizioni transitorie
1. Ai fini del bilancio e delle risorse proprie, in deroga all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 7, il Sistema europeo dei conti economici integrati in vigore a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom e degli atti giuridici che vi si riferiscono — in particolare i regolamenti (CEE, Euratom) n. 1552/89 e n. 1553/89 e le decisioni 94/728/CE, Euratom e 94/729/CE — è il SEC seconda edizione fintantoché sia in vigore la decisione 94/728/CE, Euratom.
1bis. Ai fini della determinazione della risorsa propria basata sull'IVA, in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare i dati basati sul nuovo sistema europeo dei conti economici integrati (SEC 95) fintantoché sia in vigore la decisione 94/728/CE, Euratom.
2. Per quanto riguarda le notifiche degli Stati membri alla Commissione nel quadro della procedura relativa ai disavanzi eccessivi, previste dal regolamento (CE) n. 3605/93, il Sistema europeo dei conti economici integrati in vigore è il SEC seconda edizione fino alla notifica del 1o settembre 1999.
3.
L'applicazione del SEC seconda edizione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si effettua adeguando i dati raccolti, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, sulla base del SEC 95 in maniera da tenere conto delle modifiche risultanti dalle differenze di concetti, definizioni o nomenclature fra il SEC seconda edizione e il SEC 95.
L'attuazione di tale principio sarà stabilità entro il mese di dicembre 1996 secondo la procedura prevista all'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio.
Art. 9
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 giugno 1996. Per il Consiglio Il Presidente M. PINTO (2) Parere espresso il 21. 6. 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) Sistema europeo di conti economici integrati SEC, seconda edizione. Istituto statistico delle Comunità europee, Lussemburgo, 1979.