REGOLAMENTO (CE) N. 1620/96 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 1996 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla Comunità europea1, in particolare l'articolo 5,
vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT2, in particolare l'articolo 3,
considerando che nel quadro dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alla Comunità europea, è stata decisa l'apertura, a partire dal 1° gennaio 1996, di un contingente annuale per l'importazione di 63 000 tonnellate di riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 a dazio zero nonché di un contingente di 20 000 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 con un dazio fisso di 88 ECU/t; che tali contingenti sono stati inclusi nell'elenco concernente le Comunità europee di cui all'articolo II, paragrafo 1, lettera a) del GATT 1994;
considerando che nel quadro delle consultazioni con la Thailandia ai sensi dell'articolo XXIII del GATT è stata decisa l'apertura di un contingente annuale di 80 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 con una riduzione di 28 ECU/t del dazio all'importazione; che, per il 1996, tale contingente si applica ad un quantitativo di 60 000 tonnellate dal 1° aprile al 31 dicembre;
considerando che gli impegni suddetti prevedono che nella gestione di questi contingenti si debba tener conto dei fornitori tradizionali;
considerando che, per evitare che le importazioni effettuate nell'ambito di tali contingenti perturbino la commercializzazione normale del riso di produzione comunitaria, è opportuno scaglionarle nell'arco dell'anno in modo che possano essere meglio assorbite dal mercato comunitario;
considerando che per il 1996 la distribuzione dei quantitativi contingentali non può avere inizio prima del mese di luglio e che, per consentire all'amministrazione degli Stati Uniti di adottare le misure opportune, è opportuno disporre che le importazioni provenienti da tale paese possano iniziare soltanto a partire dal mese di agosto;
considerando che il governo degli Stati Uniti non ha ancora trasmesso il modello del titolo di esportazione e che pertanto le esportazioni in provenienza da tale paese si effettueranno soltanto dal momento in cui il titolo sarà disponibile;
considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa dei contingenti suddetti e in particolare per garantire che i quantitativi fissati non vengano superati, è necessario adottare modalità particolari per quanto concerne la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli; che tali modalità sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/954;
considerando che è necessario indicare che nel quadro del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2917/956;
considerando che le misure previste dal presente regolamento non sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali; che a norma dell'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio7, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione8, esse devono pertanto essere comunicate al Consiglio subito dopo la loro adozione; che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro il termine di un mese, non ha adottato una decisione diversa,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Sono aperti i seguenti contingenti tariffari annuali per l'importazione nella Comunità di:
a) 63 000 t di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30, a dazio zero;
b) 20 000 t di riso semigreggio del codice NC 1006 20, con dazio di 88 ECU/t;
c) 80 000 t di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, con riduzione di 28 ECU/t del dazio fissato nella nomenclatura combinata.
2. Tuttavia, per il 1996 il contingente di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica a decorrere dal 1° aprile al 31 dicembre per un quantitativo di 60 000 t.
3. I quantitativi suddetti sono ripartiti per paese d'origine nel modo seguente:
— per il contingente di cui al paragrafo 1, lettera a):
— 38 721 t degli Stati Uniti d'America,
— 21 455 t della Thailandia,
— 1 019 t dell'Australia,
— 1 805 t di altre origini;
— per il contingente di cui al paragrafo 1, lettera b):
— 10 429 t dell'Australia,
— 7 642 t degli Stati Uniti d'America,
— 1 812 t della Thailandia,
— 117 t di altre origini;
— per il contingente di cui al paragrafo 1, lettera c):
— 41 600 t della Thailandia,
— 12 913 t dell'Australia,
— 8 503 t della Guiana,
— 7 281 t degli Stati Uniti d'America,
— 9 703 t di altre origini.
— 31 200 t della Thailandia,
— 9 685 t dell'Australia,
— 6 377 t della Guiana,
— 5 461 t degli Stati Uniti d'America,
— 7 277 t di altre origini.
Tuttavia, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1996 questo contingente è ripartito nel modo seguente:
Art. 2
1.
I titoli d'importazione per i quantitativi contingentali, espressi in tonnellate, vengono rilasciati secondo le seguenti quote:
a) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):
b) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):
c) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c):
>SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
2.
Tuttavia, per il 1996 i contingenti sono ripartiti come segue:
a) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):
b) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):
c) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c):
>SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
3.
I quantitativi per i quali non sono rilasciati titoli di importazione a valere sulla prima, sulla seconda o sulla terza quota sono riportati alla quota successiva del contingente rispettivo.
Per i quantitativi per i quali non sono rilasciati titoli a valere sulla quota del mese di settembre, possono essere chiesti titoli d'importazione, per tutte le origini previste dal contingente rispettivo, a valere su una quota complementare nel mese di ottobre conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, tranne per i quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera c).
Art. 3
1. Se la domanda del titolo d'importazione riguarda il riso e le rotture di riso originari della Thailandia nonché il riso originario dell'Australia e degli Stati Uniti nell'ambito dei quantitativi di cui all'articolo 1, essa deve essere accompagnata da un titolo di esportazione conforme al modello che figura rispettivamente negli allegati I e II e rilasciato dall'organismo competente di tali paesi indicato negli stessi allegati.
2. L'organismo che rilascia il titolo d'importazione conserva l'originale del titolo di esportazione e ne consegna copia alle autorità doganali all'atto dell'immissione in libera pratica del prodotto che importa.
Art. 4
1. Le domande di titolo sono previste alle autorità competenti di ciascuno Stato membro nei primi cinque giorni lavorativi del mese corrispondente a ciascuna quota.
2. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione per i titoli d'importazione è fissato a:
— 46 ECU/t per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),
— 22 ECU/t per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
— 5 ECU/t per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).
3. Nella casella 8 della domanda di titolo d'importazione e del titolo stesso va indicato il paese di origine e va contrassegnata con una crocetta la dicitura «sì».
4. I titoli recano nella casella 24 una delle diciture seguenti:
a) nel caso del contingente di cui all'articolo 1, lettera a):
— Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) n° 1620/96]
— Toldfri (Forordning (EF) nr. 1620/96)
— Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 1620/96)
— Áôåëþò [Káíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1620/96]
— Exemption from customs duty (Regulation (EC) No 1620/96)
— Exemption du droit de douane [Règlement (CE) n° 1620/96]
— Esenzione del dazio doganale [Regolamento (CE) n. 1620/96]
— Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 1620/96)
— Isenção de direito aduaneiro (Regulamento (CE) nº 1620/96)
— Tullivapaa [asetuksen (EY) N:o 1620/96]
— Tullfri (förordning (EG) nr 1620/96);
b) nel caso del contingente di cui all'articolo 1, lettera b):
— Derecho de aduana reducido 88 ecus/t [Reglamento (CE) n° 1620/96]
— Nedsat told 88 ECU/t (Forordning (EF) nr. 1620/96)
— Ermäßigter Zollsatz von 88 ECU/Tonne (Verordnung (EG) Nr. 1620/96)
— Äáóìüò ìåéùìÝíïò óå 88 Ecu/ôüíï [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1620/96]
— Reduced duty to ECU 88 per tonne (Regulation (EC) No 1620/96)
— Droit réduit à 88 écus par tonne [Règlement (CE) n° 1620/96]
— Dazio ridotto a 88 ECU/t [Regolamento (CE) n. 1620/96]
— Verminderd douanerecht van 88 ecu/ton (Verordening (EG) nr. 1620/96)
— Direito reduzido 88 Ecu/t (Regulamento (CE) nº 1620/96)
— Tulli, joka on alennettu 88 ecuun/t [asetus (EY) N:o 1620/96]
— Tullsatsen nedsatt till 88 ecu/ton (förordning (EG) nr 1620/96);
c) nel caso del contingente di cui all'articolo 1, lettera c):
— Derecho de aduana reducido de 28 ecus/t [Reglamento (CE) n° 1620/96]
— Reduceret afgift med 28 ECU/t (Forordning (EF) nr. 1620/96)
— Um 28 ECU/Tonne ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 1620/96)
— Äáóìüò ìåéùìÝíïò êáôÜ 28 Ecu/ôüíï [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1620/96]
— Reduced duty by ECU 28 per tonne (Regulation (EC) No 1620/96)
— Droit réduit de 28 écus par tonne [Règlement (CE) n° 1620/96]
— Dazio ridotto di 28 ECU/t [Regolamento (CE) n. 1620/96]
— Douanerecht verminderd met 28 ecu/ton (Verordening (EG) nr. 1620/96)
— Direito reduzido de 28 Ecu/t (Regulamento (CE) nº 1620/96)
— Tulli, jota on alennettu 28 ecua/t [asetus (EY) N:o 1620/96]
— Tullsatsen nedsatt med 28 ecu/ton (förordning (EG) nr 1620/96).
5. La domanda di titolo d'importazione può essere accolta soltanto se sono rispettate le condizioni seguenti:
— la domanda deve essere presentata da una persona fisica o giuridica che, almeno durante uno dei tre anni precedenti la data dell'inoltro della domanda, ha esercitato un'attività commerciale nel settore del riso o presentato domande di titoli d'importazione nel settore del riso ed era iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro,
— il richiedente deve presentare la domanda nello Stato membro nel cui registro pubblico è iscritto. Qualora lo stesso concorrente presenti domande in due o più Stati membri, tutte le domande sono irricevibili.
Art. 5
1.
Entro due giorni lavorativi dall'ultimo giorno del termine fissato per la presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione, suddividendoli per codice NC e per paese d'origine.
Tale comunicazione deve essere fatta anche se in uno Stato membro non è stata presentata alcuna domanda.
Le informazioni suddette devono essere comunicate separatamente da quelle concernenti altre domande di titoli di importazione nel settore del riso e secondo le stesse modalità.
2.
Entro dieci giorni dall'ultimo giorno del termine fissato per la presentazione delle domande di titoli, la Commissione:
— decide in quale misura possano essere accolte le domande presentate. Se i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili per la quota e il paese di origine in causa, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti;
— fissa i quantitativi disponibili per la quota successiva e, se del caso, per la quota complementare del mese di ottobre.
La Commissione notifica senza indugio la propria decisione agli Stati membri.
3. Se dalla riduzione di cui al paragrafo 2, primo trattino, risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate ed eventualmente per la partita restante.
Art. 6
1.
Entro tre giorni lavorativi dal giorno della notifica da parte della Commissione, i titoli d'importazione sono rilasciati per i quantitativi risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2.
Qualora il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo di importazione sia inferiore al quantitativo richiesto, l'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 viene ridotto proporzionalmente.
2. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli d'importazione non sono trasferibili.
Art. 7
1. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88.
2.
In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione.
A tale scopo nella casella 19 del titolo va iscritta la cifra «0».
3. Si applica l'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.
4. La durata di validità dei titoli è fissata conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95; essa non può tuttavia oltrepassare il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati rilasciati.
Art. 8
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telex, le informazioni seguenti:
a) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio dei titoli d'importazione, i quantitativi, ripartiti per codice NC, per i quali essi sono stati rilasciati, indicando la data, il paese d'origine nonché il nome e l'indirizzo del titolare;
b) l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello dell'immissione in libera pratica, i quantitativi, ripartiti per codice NC e per paese d'origine, che sono stati effettivamente immessi in libera pratica.
Queste comunicazioni devono essere effettuate anche se non è stato rilasciato alcun certificato o non è stata effettuata alcuna importazione.
Art. 9
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I >RIFERIMENTO A UN FILM> ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II >RIFERIMENTO A UN FILM>