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REGOLAMENTO (CE) N. 1445/96 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1996 che chiude l'inchiesta relativa all'elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CEE) n. 2861/93 sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese mediante le importazioni degli stessi prodotti originari del Canada, di Hong Kong, dell'India, dell'Indonesia, di Macao, della Malaysia, delle Filippine, di Singapore e della Tailandia e mette fino all'obbligo di registrazione per i prodotti in questione

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare gli articoli 9, 13 e 14, sentito il comitato consultivo,

A. PRECEDENTI1 Con regolamento (CE) n. 2451/952, la Commissione ha aperto un'inchiesta sull'elusione dei dazi antidumping istituiti dal regolamento (CEE) n. 2861/93 della Commissione3 sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese mediante le importazioni degli stessi prodotti originari del Canada, di Hong Kong, dell'India, dell'Indonesia, di Macao, della Malaysia, delle Filippine, di Singapore e della Tailandia e ha incaricato le autorità doganali, a norma degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 di registrare le importazioni oggetto dell'inchiesta. L'inchiesta è stata aperta in seguito alla domanda presentata dal Comitato dei produttori europei di microdischi (Diskma).

La domanda conteneva prove prima facie di un'evidente modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi in questione e la Comunità, la cui unica causa o giustificazione era l'esistenza di dazi antidumping e di trasbordi attraverso questi paesi nella Comunità di microdischi da 3,5 pollici fabbricati nella Repubblica popolare cinese. Dalla domanda risultava inoltre che le importazioni dai paesi in questione erano oggetto di dumping rispetto ai valori normali stabiliti in precedenza e riducevano l'effetto riparatore dei dazi antidumping istituiti sulle importazioni di microdischi da 3,5 pollici originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. Tali prove sono state considerate sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

Si tratta dei microfloppy da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, classificati attualmente nel codice NC ex 8523 20 90.

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta gli esportatori notoriamente interessati e i rappresentanti dei paesi esportatori e ha inviato questionari agli esportatori noti.

L'inchiesta riguardava il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995.

B. INCHIESTA (6) La Commissione ha ricevuto risposte dai seguenti esportatori: a) Canada:

KAO Infosystems Canada Inc., Ontario; b) Hong Kong:

Jackin Magnetic Company Ltd,

Hong Kong Plantron (HK) Ltd,

Hong Kong Magnetic Ltd,

Benelux Manufacturing Limited,

Prime Standard Ltd; c) India:

Allied Electronics & Magnetics Ltd, Udaipur,

Moser-Baer India Ltd, Nuova Delhi,

Sujata Data Products Ltd, Bombay; d) Indonesia:

PT Beneluxindo, Giacarta; e) Malaysia:

Discomp, Kuala Lumpur,

KUB Microelectronics Sdn. Bhd., Kuala Lumpur,

Mega High-Tech Corp. (M) Sdn. Bhd., Penang; f) Filippine:

Maxi Data Philippines Inc., Manila; g) Singapore:

Datapulse Technology Ltd, Singapore,

General Magnetics Limited, Singapore,

Goldtron Magmedia Pte. Ltd, Singapore,

MJC (Singapore) Pte. Ltd, Singapore; h) Tailandia:

General Mediatech Co. Ltd, Bangkok,

V-SA Cast Co. Ltd, Bangkok,

V-SA Magnetic Co. Ltd, Bangkok.

La V-SA Magnetic era una consociata della V-SA Cast, che deteneva oltre il 50 % delle azioni della V-SA Magnetic.

Nessuno degli esportatori di Macao ha risposto al questionario della Commissione.

La Commissione ha controllato tutte le informazioni ricevute presso i summenzionati esportatori, fatta eccezione per le società situate in Canada e nelle Filippine.

C. RISULTANZE Canada, India, Filippine e Singapore (7) Nel chiedere l'apertura di un'inchiesta sull'elusione, l'industria comunitaria asseriva che la quota di mercato cumulata detenuta da Canada, India, Filippine e Singapore corrispondeva al 4,5 % del consumo comunitario nel 1994. Basandosi sulle ultime statistiche della Comunità relative al commercio estero (COMEXT), tuttavia, la Commissione ha stabilito che nel periodo dell'inchiesta la quota di mercato di questi paesi è stata solo del 2,8 %, e quindi è rimasta al di sotto del volume minimo di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96, per cui il pregiudizio dovrebbe normalmente essere considerato irrilevante. Si è inoltre riscontrato che anche i quantitativi importati da questi paesi erano al di sotto delle soglie minime di cui all'articolo 5, paragrafo 8 dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, vale a dire il 3 % delle importazioni totali del prodotto simile nella Comunità per i singoli paesi e il 7 % per i quattro paesi considerati globalmente.

La Commissione, pertanto, ha ritenuto improbabile che, nella fattispecie, le importazioni dai quattro paesi in questione potessero ridurre in termini quantitativi gli effetti riparatori dei dazi antidumping istituiti sulle importazioni del prodotto in questione originarie della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

Hong Kong (9) Si è appurato che la Jackin Magnetic e la Plantron (HK) producono effettivamente microdischi i quali, nel periodo dell'inchiesta, hanno rappresentato il 90 % circa delle esportazioni da Hong Kong nella Comunità. Non si sono invece trovate prove dei trasbordi del prodotto finito originario della Repubblica popolare cinese o di Taiwan per queste due società. Si è inoltre stabilito che i pezzi che ogni società aveva importato dai paesi oggetto dei dazi antidumping costituivano meno del 60 % del valore totale dei pezzi del prodotto assemblato.

La Hong Kong Magnetic è una società commerciale che ha venduto microdischi nella Comunità, ma per la quale non si sono trovate prove di trasbordi nella Comunità del prodotto finito originario della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

Si è constatato che la Benelux Manufacturing e la sua consociata Prime Standard erano collegate al produttore/esportatore indonesiano PT Beneluxindo (cfr. considerando 14) e che avevano venduto microdischi nella Comunità. Per queste due società di Hong Kong, tuttavia, non si sono trovate prove di trasbordi nella Comunità del prodotto finito originario della Repubblica popolare cinese o di Taiwan.

Un'altra società collegata all'esportatore tailandese V-SA Magnetic ha rifiutato di collaborare all'inchiesta (cfr. considerando 18). I servizi della Commissione continueranno a tenere la situazione sotto controllo.

In base a queste risultanze, si è stabilito che le società oggetto dell'inchiesta non corrispondevano ai criteri di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 384/96, secondo i quali si potevano assimilare a un'elusione le importazioni del prodotto trasbordate attraverso il - o assemblate nel - territorio di paesi terzi. Inoltre, considerato l'andamento delle importazioni di microdischi originari di Hong Kong nella Comunità, passata da 2 816 tonnellate nel 1993 a 1 212 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, è poco probabile che queste importazioni possano ridurre in termini quantitativi gli effetti riparatori dei dazi antidumping istituiti nei confronti della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

Indonesia (14) L'unico esportatore/produttore indonesiano oggetto dell'inchiesta, la PT Beneluxindo, rappresenta gran parte delle importazioni registrate nella Comunità durante il periodo di riferimento. La PT Beneluxindo è una consociata della Benelux Manufacturing Limited di Hong Kong, che ha fornito alla PT Beneluxindo tutti i pezzi utilizzati per l'assemblaggio dei microdischi. Tutti i microdischi finiti sono stati successivamente rinviati a Hong Kong e venduti da lì dalla consociata di vendita della Benelux Manufacturing Limited, la Prime Standard Ltd., a clienti indipendenti nella Comunità. Si è constatato che la società era un produttore effettivo e che i pezzi importati dalla Repubblica popolare cinese e da Taiwan costituivano meno del 60 % del valore totale dei pezzi del prodotto assemblato. Per la PT Beneluxindo, inoltre, non si sono trovate prove di trasbordi del prodotto finito originario della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

Per le società oggetto dell'inchiesta, quindi, non sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 384/96.

Macao (15) Nessuna società di Macao ha collaborato all'inchiesta. Normalmente, quindi, la Commissione avrebbe il diritto di proporre l'estensione delle misure antidumping a questo paese per evitare che l'elusione continui. Tuttavia, a seguito dell'inchiesta dei servizi antifrode della Commissione (UCLAF) i dazi antidumping saranno applicati retroattivamente alle importazioni di microdischi cinesi esportati da Macao. È quindi legittimo supporre che le importazioni da Macao, i cui quantitativi sono fortemente diminuiti dopo il periodo dell'inchiesta antielusione, non ridurranno in misura considerevole gli effetti riparatori delle misure antidumping. Comunque sia, la Commissione continuerà a sorvegliare l'andamento delle importazioni nella Comunità di microdischi provenienti da Macao.

Malaysia (16) I tre esportatori/produttori della Malaysia oggetto dell'inchiesta rappresentavano quasi tutte le importazioni da questo paese nella Comunità registrate durante il periodo dell'inchiesta. Due di questi produttori non erano collegati a nessun esportatore/produttore dei paesi oggetto di dazi antidumping, mentre il terzo (Mega High-Tech Corp.) era una consociata di una società di Taiwan. Si è accertato che tutti e tre erano effettivamente produttori e che i pezzi importati dalla Repubblica popolare cinese e da Taiwan costituivano meno del 60 % del valore totale dei pezzi del prodotto assemblato da ciascun produttore. Inoltre, non si sono trovate prove di trasbordi del prodotto finito originario della Repubblica popolare cinese e di Taiwan per nessun produttore della Malaysia.

Per le società oggetto dell'inchiesta, quindi, non sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 384/96.

Tailandia (17) Le tre società tailandesi oggetto dell'inchiesta rappresentavano la stragrande maggioranza di tutte le importazioni da questo paese nella Comunità registrate durante il periodo dell'inchiesta. Si è constatato che la consociata della V-SA Cast, la V-SA Magnetic (cfr. considerando 6, lettera h) e la General Mediatech erano effettivamente produttori e che i pezzi di origine cinese o taiwanese utilizzati per l'assemblaggio dei microdischi costituivano meno del 60 % del valore totale dei pezzi del prodotto assemblato da ciascun produttore. Inoltre, per queste due società non si sono trovate prove di trasbordi del prodotto finito originario della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

Si è appurato che la V-SA Cast aveva trasbordato 28 milioni di microdischi forniti da una società con sede a Hong Kong che deteneva il 15 % delle azioni della V-SA Magnetic. Tuttavia, per la mancata cooperazione della società collegata di Hong Kong non si sono trovate prove dell'origine cinese o taiwanese dei microdischi in questione. Dare per scontata tale origine danneggerebbe eccessivamente la società tailandese, considerato che quest'ultima ha cercato di convincere la società di Hong Kong a collaborare all'inchiesta e che la società di Hong Kong deteneva solo una piccola partecipazione azionaria nel gruppo V-SA.

In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che per le società oggetto dell'inchiesta non sussistano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 384/96.

D. CHIUSURA DELL'INCHIESTA (19) Alla luce delle risultanze e delle considerazioni relative ai nove paesi oggetto dell'inchiesta sull'elusione, si ritiene opportuno chiudere l'inchiesta senza estendere a nessuno di questi paesi i dazi antidumping istituiti sulle importazioni di microdischi da 3,5 pollici originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. Cesserà anche la registrazione delle importazioni di microdischi da questi paesi imposta dal regolamento (CE) n. 2451/95.

Il comitato consultivo è stato sentito e non ha sollevato obiezioni.

Le parti interessate sono state informate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai cui la Commissione intendeva chiudere l'inchiesta e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È chiusa l'inchiesta antidumping, aperta con regolamento (CE) n. 2451/95, riguardo all'elusione dei dazi antidumping istituiti dal regolamento (CEE) n. 2861/93 sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese mediante le importazioni degli stessi prodotti originari del Canada, di Hong Kong, dell'India, dell'Indonesia, di Macao, della Malaysia, delle Filippine, di Singapore e della Tailandia.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1996. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente