REGOLAMENTO (CE) N. 1481/96 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 2921/95 recante modalità di applicazione delle compensazioni previste in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 2990/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, che determina le compensazioni in caso di riduzioni sensibili dei tassi di conversione agricoli sino al 1° luglio 19961, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1451/962, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,
considerando che i termini fissati dal regolamento (CE) n. 2921/95 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 459/964, devono tener conto del fatto che il regolamento (CE) n. 2990/95 è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 1996; che il fatto generatore del tasso di conversione applicabile all'aliquota dell'aiuto, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2921/95, che viene stabilito in funzione dello scopo economico dell'operazione di cui trattasi, deve essere adattato di conseguenza per i casi in cui si siano verificate varie riduzioni sensibili del tasso di conversione agricolo di una stessa moneta;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CE) n. 2921/95 è modificato come segue:
1.
All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli importi espressi in ecu, fissati all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1527/95 o del regolamento (CE) n. 2990/95, sono convertiti in moneta nazionale con il tasso di conversione agricolo in vigore immediatamente prima della riduzione sensibile a causa della quale è fissato l'importo suddetto.»
2.
All'articolo 3, paragrafo 1, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:
«- il 1° gennaio 1996 per quanto riguarda gli aiuti da erogare nel quadro del regolamento (CE) n. 2990/95 per riduzioni sensibili del tasso di conversione agricolo fino al 30 giugno 1996,
— il 1° luglio 1996 per gli altri aiuti da erogare nel quadro del regolamento (CE) n. 2990/95.»
3.
All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, per le riduzioni sensibili del tasso di conversione agricolo intervenute dopo il 30 giugno 1996, la domanda di autorizzazione di concedere l'aiuto deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 1997.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione