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REGOLAMENTO (CE) N. 1570/96 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1996 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1452/96 del Consiglio che istituisce un premio supplementare a favore degli allevatori di pecore nelle zone non svantaggiate dell'Irlanda e del Regno Unito, relativamente all'Irlanda del Nord

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 1452/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, che istituisce un premio supplementare a favore degli allevatori di ovini stabiliti nelle zone non svantaggiate dell'Irlanda e del Regno Unito relativo all'Irlanda del Nord1, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1452/96 fissa un premio supplementare pagabile in Irlanda e nell'Irlanda del Nord per la campagna di commercializzazione 1995 alle stesse condizioni stabilite per la concessione del premio 1995 ai produttori di ovini e caprini; che occorre stabilire modalità d'applicazione di detto premio; che tali modalità devono precisare, in particolare, i produttori interessati, la data ultima per il pagamento e il tasso di conversione applicabile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Il pagamento del premio supplementare di cui al regolamento (CE) n. 1452/96 è limitato ai produttori di zone non svantaggiate dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord che hanno beneficiato del premio per la campagna di commercializzazione 1995, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio2. I produttori che hanno beneficiato dell'aiuto specifico previsto dal regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio3 per la campagna di commercializzazione 1995 sono esclusi dal premio supplementare.

2. Sul premio supplementare non sono versati anticipi.

3. Il premio supplementare è pagato prima del 15 ottobre 1996.

4. Il tasso di conversione applicabile è il tasso rappresentativo in vigore l'ultimo giorno della campagna di commercializzazione 1995.

5. L'Irlanda e il Regno Unito comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1996, il numero di premi supplementari concessi in virtù del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione