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REGOLAMENTO (CE) N. 118/97 DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 1996 che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è opportuno adeguare, per motivi di coerenza e di chiarezza, il testo di talune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità3 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociali ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità4, nonché sopprimere altre disposizioni che sono divenute caduche o superflue; che queste modifiche rivestono carattere esclusivamente tecnico, essendo destinate a perfezionare detti regolamenti;

considerando che dall'ultimo aggiornamento dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, effettuato dal regolamento (CEE) n. 2001/835, si sono registrate numerose modifiche e che occorre pertanto, per meglio garantire la trasparenza e l'accessibilità della norma comunitaria in materia, procedere ad un nuovo aggiornamento dei regolamenti di cui sopra, che consiste nella presentazione, sia per il regolamento (CEE) n. 1408/71, sia per il regolamento (CEE) n. 574/72, di un testo unico inserito rispettivamente nella parte I e nella parte II dell'allegato A; che è opportuno altresì presentare fin d'ora, in un'appendice alla parte II di tale allegato, il testo dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 quale modificato dal regolamento (CE) n. 3095/956, che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1998 e nei rapporti con la Repubblica francese a decorrere dal 1° gennaio 2002;

considerando che il testo dell'articolo 106 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, relativo alla bilancia dei pagamenti, è stato soppresso dall'articolo G del trattato sull'Unione europea e che l'articolo 73 B, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea vieta, senza alcuna riserva, tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri;

considerando che, per conseguire l'obiettivo della libera circolazione dei lavoratori nel campo della sicurezza sociale, è necessario e appropriato che una modifica delle regole di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale sia effettuata da uno strumento giuridico comunitario vincolante e direttamente applicabile in ogni Stato membro;

considerando che le modifiche introdotte dal presente regolamento rispettano la condizione posta dall'articolo 3 B, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1.

All'articolo 82, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il Presidente non partecipa alla votazione.»

2.

All'articolo 88, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«Se del caso, i trasferimenti di somme derivanti dall'applicazione del presente regolamento hanno luogo nell'osservanza degli accordi vigenti in materia tra gli Stati membri interessati al momento del trasferimento.»

3. L'articolo 100 è soppresso.

Art. 2

Il titolo, i considerandi, l'indice e le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato A, rispettivamente parti I e II, che tengono conto delle modifiche introdotte all'articolo 1 del presente regolamento.

L'allegato B contiene l'elenco degli atti modificativi dei regolamenti menzionati al primo comma.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente E. FITZGERALD