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REGOLAMENTO (CE) N. 2432/96 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3254/93 per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di taluni ortofrutticoli a favore delle isole minori del mar Egeo per il 1997

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore delle isole minori del mar Egeo1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione2, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/954, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime d'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo per taluni prodotti agricoli e, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'importo degli aiuti a favore dell'approvvigionamento per gruppo di isole in cui il prodotto viene commercializzato; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, occorre stabilire, per il 1997, i bilanci di previsione sull'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo con ortofrutticoli provenienti dal resto della Comunità;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 3254/93 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2995/956;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3254/93 è modificato come segue:

1.

All'articolo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«L'aiuto fissato all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2958/93 viene inoltre concesso, nei limiti indicati negli allegati I e II del presente regolamento, per i mandarini raccolti nell'isola di Chio, per le patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90 raccolte nell'isola di Nasso e per i pomodori e le zucchine raccolti nell'isola di Siro, spediti verso uno dei gruppi di isole indicati negli allegati I e II del presente regolamento nel quadro del bilancio di approvvigionamento.»

2. Gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione