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REGOLAMENTO (CE) N. 88/97 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1997 relativa all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/962,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 14 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/963, in particolare l'articolo 3, sentito il comitato consultivo,

Con regolamento (CE) n. 71/97 (in appresso «il regolamento di riferimento»), il Consiglio ha esteso il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio4 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie di questo paese.

Il regolamento di riferimento detta alcuni principi e direttive per l'esenzione di alcune importazioni di parti di biciclette dall'applicazione del dazio.

Il presente regolamento deve fornire indicazioni precise alle parti interessate per quanto riguarda le modalità di applicazione del sistema di esenzione. In particolare si devono stabilire le disposizioni relative alle modalità di esenzione dal dazio esteso di alcune importazioni di parti essenziali di biciclette, nonché alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di esenzione.

A questo proposito il sistema di esenzione prevede tre possibilità di esenzione condizionata o definitiva delle importazioni di parti essenziali di biciclette dall'applicazione del dazio esteso.

In primo luogo, le importazioni dirette di parti essenziali di biciclette sono esentate dal pagamento del dazio esteso qualora siano dichiarate per l'immissione in libera pratica da o per conto di un'impresa di assemblaggio esentata dalla Commissione.

In secondo luogo, le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esonerate dal pagamento del dazio esteso qualora esse siano ammesse nell'ambito del controllo della destinazione particolare e siano consegnate ad un'impresa di assemblaggio esonerata oppure quando siano dichiarate per l'immissione in libera pratica o siano consegnate ad una parte in quantitativi limitati. Al riguardo è opportuno applicare, in quanto compatibile, il sistema di controllo della destinazione particolare di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio5 e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 12/977. Se, su base mensile, un quantitativo inferiore alle 300 unità di qualsiasi tipo di parti essenziali di biciclette è dichiarato per l'immissione in libera pratica da una parte oppure viene ad essa consegnato, si ritiene che le importazioni in questione non abbiano una portata economica significativa e non indeboliscano gli effetti del dazio imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93. Queste importazioni non dovrebbero presumibilmente costituire una forma di elusione.

In terzo luogo, le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esentate condizionatamente, con la sospensione del pagamento del dazio esteso, qualora siano dichiarate per l'immissione in libera pratica da o per conto di un'impresa di assemblaggio le cui operazioni siano soggette all'esame dalla Commissione.

La Commissione esamina se le operazioni di assemblaggio di un soggetto esentato rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 e decide l'esenzione della parte ove giustificato. Soltanto i soggetti che eseguono operazioni di assemblaggio possono presentare una richiesta di esenzione alla Commissione.

La decisione della Commissione di esentare un soggetto che esegue operazioni di assemblaggio costituisce un'autorizzazione di esenzione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96.

A questo proposito appare opportuno che, quando le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esentate dal dazio esteso in riferimento ad un'impresa di assemblaggio esentata oppure alla disposizione relativa ai quantitativi minimi, le condizioni di esenzione prevedano che la Commissione verifichi che dette parti siano effettivamente utilizzate nelle operazioni di assemblaggio del soggetto esentato e che sia fatto un uso corretto della soglia minima.

Le competenti autorità degli Stati membri devono controllare che queste parti siano dichiarate per l'immissione in libera pratica da una impresa di assemblaggio esentata, oppure che, nell'ambito del sistema di controllo della destinazione particolare, siano consegnate ad un'impresa di assemblaggio esentata oppure che soddisfino le condizioni dei quantitativi minimi.

Devono essere fissate disposizioni precise relative all'ammissibilità delle domande presentate dalle imprese di assemblaggio alla Commissione, allo svolgimento degli esami, al processo di formazione delle decisioni, ai riesami e alla revoca delle esenzioni.

Ai fini di buona amministrazione, le domande devono fornire elementi di prova sufficienti dell'assenza di elusione e sono considerate ammissibili dalla Commissione unicamente se sono debitamente giustificate. Ai fini di una rapida decisione sull'ammissibilità di una richiesta debitamente giustificata, deve essere fissato un termine per l'adozione di tali decisioni.

Deve essere fissato un termine entro il quale la Commissione decide di norma sul merito delle domande.

La Commissione può svolgere riesami relativi ad imprese di assemblaggio esentate per verificare se siano soddisfatte le condizioni di esenzione, in particolare con controlli casuali.

Altri soggetti, che non possono essere esentati in quanto non svolgono operazioni di assemblaggio, possono beneficiare del sistema di esenzione qualora dichiarino le merci nell'ambito del controllo della destinazione particolare e consegnino parti essenziali di biciclette a soggetti esentati, oppure ad altri titolari di autorizzazioni di destinazione particolare oppure in applicazione della disposizione relativa ai quantitativi minimi.

I clienti di tali soggetti, se sono imprese di assemblaggio non ancora esentate oppure se usano parti di biciclette in quantitativi superiori alla soglia minima, devono tuttavia ottenere l'esenzione della Commissione.

Nei confronti dei soggetti che hanno presentato domande debitamente giustificate gli esami devono essere avviati immediatamente.

Le autorizzazioni di esenzione devono avere effetto retroattivo per i soggetti le cui domande sono pendenti. Il pagamento del dazio esteso deve pertanto essere sospeso, oltre che per le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica dopo l'entrata in vigore del regolamento di riferimento, anche per il dazio di cui all'articolo 2, paragrafo 3 di detto regolamento.

I soggetti che eseguono operazioni di assemblaggio e che, secondo quanto è stato accertato, non hanno eluso il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 devono essere esentati in forza del presente regolamento.

Detti soggetti devono essere esentati con effetto retroattivo.

Al presente regolamento devono essere allegati l'elenco dei soggetti nei cui confronti è avviato un esame e l'elenco dei soggetti esentati dall'applicazione del dazio esteso. Gli elenchi modificati e aggiornati saranno pubblicati, all'occorrenza, nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Infine ai procedimenti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni generali relative alle inchieste antidumping, tra l'altro in materia di svolgimento dell'inchiesta, visite di verifica, omessa collaborazione, trattamento riservato delle informazioni e diritti procedurali delle parti interessate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

«parti di biciclette», le parti e gli accessori di biciclette che rientrano nei codici NC da 87149110 a 87149990;

«dazio esteso», il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ed esteso a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 71/97 (in prosieguo «il regolamento di riferimento») e mantenuto dai regolamenti successivi;

— «parti essenziali di biciclette», le parti di biciclette di cui all'articolo 1 del regolamento di riferimento;

«operazione di assemblaggio», un’operazione in cui parti essenziali di biciclette sono impiegate per l’assemblaggio o il completamento di biciclette, oppure di parti di biciclette;

— «domanda» la domanda di un soggetto che esegue operazioni di assemblaggio, volta ad ottenere un'autorizzazione di esenzione in conformità dell'articolo 3;

— «soggetto sotto esame», un soggetto che svolge operazioni di assemblaggio per le quali è stato avviato un esame in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5 o dell'articolo 11, paragrafo 1, e

«soggetto esentato», qualsiasi soggetto le cui operazioni di assemblaggio non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/10361 e che è stato esentato in forza degli articoli 7 o 12 del presente regolamento;

«impresa di assemblaggio», qualsiasi soggetto che esegue un’operazione di assemblaggio;

«gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti», in riferimento all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) 2016/1036, in termini quantitativi, tale espressione significa che, su base mensile, le vendite dei prodotti risultanti dalle operazioni di assemblaggio superano le 299 biciclette o 299 unità di un unico tipo di parti essenziali di biciclette.

Art. 2 Esenzione delle importazioni dal dazio esteso e sospensione del dazio esteso

1. Le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esentate dal dazio esteso nei casi in cui:

siano dichiarate per l'immissione in libera pratica da o per conto di un soggetto esentato, oppure

— siano dichiarate per l'immissione in libera pratica in conformità delle disposizioni relative al controllo della destinazione particolare conformemente all'articolo 14.

2. Il pagamento del dazio esteso sulle importazioni di parti essenziali di biciclette è sospeso se queste sono dichiarate per l’immissione in libera pratica da, o per conto di, un soggetto sotto esame.

Art. 3 Domanda di esenzione

1. Le domande vanno presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione e vanno firmate dalla persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda va inviata all’indirizzo seguente: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione G - Difesa commerciale Rue de la Loi/Wetstraat 200 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË E-mail: [email protected]

2. Al ricevimento di una domanda la Commissione ne dà immediatamente conferma.

Art. 4 Ammissibilità delle domande

1. Le domande sono ammissibili alle seguenti condizioni:

  1. a) che contengano la prova che il richiedente utilizza parti essenziali di biciclette per la produzione o l'assemblaggio di biciclette o di parti di biciclette in quantitativi superiori alla soglia di cui all'articolo 14, lettera c) oppure che il richiedente abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile a farlo;

  2. b) che forniscano prove prima facie le quali dimostrino che le operazioni di assemblaggio eseguite dal richiedente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036; e

  3. c) entro i 36 mesi precedenti la domanda non sia stata rifiutata al richiedente l’autorizzazione di esenzione in forza del presente articolo o dell’articolo 7, paragrafi 3 o 4, oppure non sia stata revocata un’esenzione in forza dell’articolo 10.

2. Può essere fissato un termine adeguato per la presentazione di eventuali informazioni supplementari necessarie per la decisione sull'ammissibilità della domanda. Se le informazioni richieste non vengono comunicate entro il termine fissato, la domanda è considerata inammissibile.

3. Di norma, sull'ammissibilità di una domanda debitamente documentata a norma dei paragrafi 1 e 2 viene presa una decisione entro 45 giorni dalla sua ricezione. Prima della decisione il richiedente ha la possibilità di presentare le sue osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità della domanda.

4. Le domande ritenute inammissibili sono respinte mediante decisione a norma di quanto disposto dalla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.

5. Se la domanda è ammissibile, viene immediatamente avviato un esame, dandone notificazione al richiedente e agli Stati membri.

Art. 5 Sospensione del pagamento dei dazi

1. A decorrere dalla data in cui è stata ricevuta una domanda dichiarata ammissibile a norma dell’articolo 4 e in attesa di una decisione in merito a norma degli articoli 6 e 7, il pagamento dell’obbligazione doganale per il dazio esteso in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di riferimento è sospeso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali delle biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica dalla parte sotto esame. Per verificare la conformità prima facie alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, si prende in considerazione un periodo non inferiore ai 6 mesi precedenti la data in cui è stata ricevuta la domanda.

2. Le autorità competenti degli Stati membri subordinano la sospensione del pagamento del dazio esteso alla costituzione di una garanzia per il dazio esteso a norma del titolo III, capo 2, del codice doganale dell’Unione2, nell’eventualità che la domanda sia successivamente considerata inammissibile in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, sia ritirata in conformità dell’articolo 7, paragrafo 5, oppure sia rigettata in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3 o 4.

Art. 6 Esame della domanda

1. La Commissione definirà un periodo dell’inchiesta per valutare se concedere o no un’esenzione, corrispondente di norma ai dodici mesi e comunque non inferiore ai sei mesi precedenti la data di sospensione del pagamento del dazio esteso imposto sulle parti essenziali di biciclette. Nel corso dell’esame la Commissione può chiedere informazioni complementari al richiedente riguardo al periodo di esame e/o eseguire verifiche in loco.

2. Il soggetto sotto esame provvede affinché, in qualsiasi momento, le parti essenziali di biciclette da esso dichiarate in libera pratica siano utilizzate nelle operazioni di assemblaggio o nell’assemblaggio di altri prodotti, distrutte o riesportate. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto. La documentazione viene conservata per cinque anni dalla data di sospensione. La documentazione e tutti gli eventuali elementi di prova e le informazioni necessari vengono trasmessi alla Commissione, qualora questa lo richieda.

3. L’esame del merito di una domanda si conclude di norma entro dodici mesi dalla data in cui si ricevono tutte le informazioni secondo quanto stabilito dall’articolo 6, paragrafo 1.

4. Prima di adottare una decisione in forza dell'articolo 7, il richiedente viene informato delle conclusioni sul merito della domanda e gli viene data la possibilità di presentare osservazioni.

Art. 7 Decisione

1. Qualora si riscontri definitivamente dall’esame dei fatti che le operazioni di assemblaggio eseguite dal richiedente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, è autorizzata l’esenzione del richiedente dal pagamento del dazio esteso secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.

2. La decisione ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente documentata di cui all’articolo 4, paragrafo 1. L’obbligazione doganale del richiedente sorta in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di riferimento è considerata nulla a decorrere da tale data.

3. Qualora i criteri di esenzione non siano soddisfatti la domanda è respinta secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all’articolo 5 è revocata.

4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o qualsiasi dichiarazione falsa relativa ad una decisione possono giustificare il rigetto della domanda.

5. Qualora una domanda di esenzione venga ritirata, essa si considera come non presentata e la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all’articolo 5 è revocata.

Art. 8 Obblighi dei soggetti esentati

1. I soggetti esentati provvedono affinché, in qualsiasi momento:

  1. a) le operazioni di assemblaggio restino al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036;

  2. b) le parti essenziali di biciclette loro consegnate in esenzione dal dazio esteso in conformità dell'articolo 2 siano utilizzate in operazioni di assemblaggio o nell'assemblaggio di altri prodotti, distrutte, riesportate o rivendute ad un altro soggetto esentato.

2. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto. Essi conservano questa documentazione e le prove pertinenti per cinque anni. Questa documentazione viene messa a disposizione della Commissione, qualora ne faccia richiesta.

Art. 9 Riesame

1. La Commissione può decidere di propria iniziativa di rivedere la situazione di un soggetto esentato al fine di verificarne il rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 8, comprese eventuali questioni connesse.

2. Un riesame consiste in una verifica basata su un periodo che può essere inferiore a sei mesi.

3. Il riesame è avviato con regolamento della Commissione, previa informazione degli Stati membri. A partire dalla data di avvio del riesame, le importazioni provenienti da un soggetto sotto riesame sono registrate a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al fine di garantire che, qualora il riesame porti a una revoca dell’esenzione, sia in seguito possibile applicare le misure per quanto riguarda le importazioni in causa a partire dalla data della registrazione.

4. Se un soggetto esentato rilascia una dichiarazione falsa in dogana in merito a parti essenziali di biciclette di origine cinese, la Commissione avvia un riesame ai sensi del primo paragrafo.

5. Le inchieste sono svolte dalla Commissione. La Commissione può essere assistita dalle autorità doganali e l’inchiesta si conclude con un regolamento della Commissione che delibera secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.

Art. 10 Revoca di un'esenzione

Un’esenzione è revocata secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 dopo aver dato al soggetto esentato la possibilità di presentare osservazioni qualora:

un riesame abbia dimostrato che le operazioni di assemblaggio eseguite dal soggetto esentato rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, oppure

il soggetto esentato non utilizzi parti essenziali di biciclette per le operazioni di assemblaggio in quantitativi superiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c), anche nel caso in cui il soggetto sia stato liquidato o abbia altrimenti cessato le operazioni di assemblaggio, oppure

siano in ogni caso reiteratamente fornite false dichiarazioni in dogana riguardo a qualsiasi parte di bicicletta, oppure

si abbia violazione degli obblighi previsti all’articolo 8, oppure

non vi sia stata collaborazione dopo l’adozione della decisione di esenzione.

Art. 11 Domande pendenti

1. Le domande dei soggetti di cui all'allegato I sono ammissibili e i relativi esami vengono avviati a norma dell'articolo 6.

2. Le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo si considerano ricevute, ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. In attesa di una decisione sul merito delle domande dei soggetti di cui all'allegato I, il pagamento dell'obbligazione doganale per il dazio esteso a norma dell'articolo 2 del regolamento di riferimento è sospeso con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto regolamento.

4. Le decisioni adottate in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 nei confronti delle parti elencate nell'allegato I hanno effetto retroattivo a decorrere dal 20 aprile 1996. Le obbligazioni doganali dei richiedenti sorte in relazione al dazio esteso sono considerate nulle a decorrere da tale data.