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REGOLAMENTO (CE) N. 323/97 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 1997 recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquicoltura1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/942, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio3, ha introdotto in particolare una nuova tabella di calibrazione per l'aringa della specie Clupea harengus; che trattandosi dell'aringa del Baltico, tale nuova tabella stabilisce un calibro specifico per i prodotti catturati e sbarcati a nord di 59° 30'N, senza riprendere il calibro precedentemente in vigore per l'intero Mar Baltico;

considerando che l'omissione di cui sopra comporta l'esclusione delle condizioni di produzione e di vendita dello stesso prodotto catturato nelle acque del Mar Baltico a sud di 59° 30'N; che, di conseguenza, è opportuno ristabilire il calibro attinente a tale prodotto, modificando il regolamento (CE) n. 2406/96;

considerando che tale modifica costituisce un adeguamento tecnico alle norme comuni di commercializzazione come previsto all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3759/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, il calibro stabilito per l'aringa (Clupea harengus) del Baltico è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1997. Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione