REGOLAMENTO (CE) N. 515/97 DEL CONSIGLIO del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43 e 235,
visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione2,
visto il parere del Parlamento europeo3,
visto il parere del Comitato economico e sociale4,
considerando che la lotta contro le frodi nell'ambito dell'unione doganale e della politica agricola comune esige una stretta collaborazione tra le autorità amministrative che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell'esecuzione delle disposizioni adottate in ambedue i settori; che esso esige altresì un'adeguata collaborazione tra queste autorità nazionali e la Commissione, che ha il compito di vigilare sull'applicazione del trattato nonché sulle disposizioni adottate in virtù di esso; che una collaborazione efficace in questo campo deve rinforzare in particolare la protezione degli interessi finanziari della Comunità;
considerando che è pertanto opportuno definire le regole in base alle quali le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione delle regolamentazioni doganale e agricola e la tutela giuridica degli interessi finanziari della Comunità, in particolare attraverso la prevenzione e la ricerca delle infrazioni a tali regolamentazioni, nonché attraverso l'individuazione di operazioni che siano o appaiano in contrasto con queste regolamentazioni;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola5, ha stabilito al riguardo un sistema di stretta collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e tra queste e la Commissione; che detto sistema si è rivelato efficace;
considerando che è tuttavia necessario, tenuto conto dell'esperienza acquisita, sostituire integralmente il regolamento (CEE) n. 1468/81 allo scopo di rafforzare la collaborazione sia tra le autorità amministrative incaricate nei singoli Stati membri di attuare le disposizioni adottate nel settore dell'unione doganale e della politica agricola comune sia tra tali autorità e la Commissione; che, a tal fine occorre fissare nuove norme sul piano comunitario;
considerando che l'attuazione di disposizioni comunitarie relative alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri ed alla loro collaborazione con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione delle regolamentazioni doganale e agricola non pregiudica l'applicazione della convenzione del 1967 per la mutua assistenza tra le amministrazioni doganali nei settori che continuano a rientrare nella esclusiva competenza degli Stati membri; che tali disposizioni comunitarie non potrebbero peraltro pregiudicare l'applicazione, negli Stati membri, delle norme relative alla reciproca assistenza giudiziaria in materia penale;
considerando inoltre che le norme comunitarie generali che stabiliscono un sistema di mutua assistenza e collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e tra queste e la Commissione non si applicano se coincidono con quelle di regolamenti specifici, a meno che le norme generali non migliorino o rafforzino la cooperazione amministrativa; che, in particolare, l'attuazione del sistema informativo doganale non pregiudica gli obblighi di informazione degli Stati membri nei confronti della Commissione previsti dai regolamenti (CEE, Euratom) n. 1552/89 (6) e (CEE) n. 595/91 (7) né la prassi delle schede d'informazione sulle frodi utilizzate per diffondere le informazioni d'interesse comunitario;
considerando che una maggiore collaborazione tra gli Stati membri rende peraltro necessario coordinare tra i servizi competenti le indagini e le altre azioni; che è pertanto indispensabile che la Commissione sia informata in modo più esauriente dagli Stati membri;
considerando che la Commissione deve vigilare alla parità di trattamento degli operatori economici affinché l'applicazione del sistema di mutua assistenza amministrativa da parte degli Stati membri non crei discriminazioni tra gli operatori economici stabiliti in diversi Stati membri;
considerando che occorre precisare gli obblighi degli Stati membri nel quadro della mutua assistenza amministrativa quando funzionari delle amministrazioni nazionali degli Stati membri effettuino indagini sull'applicazione della regolamentazione doganale e agricola per incarico o con l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria;
considerando che occorre precisare le competenze degli agenti nazionali che effettuano indagini in un altro Stato membro; che occorre anche prevedere la possibilità per gli agenti della Commissione di presenziare, per quanto sia giustificato, ad un'indagine nazionale relativa alla mutua assistenza amministrativa e precisare le loro competenze;
considerando che è necessario, per la riuscita della cooperazione amministrativa, che la Commissione sia informata delle informazioni comunicate tra gli Stati membri e i paesi terzi nel caso in cui ciò presenti un interesse particolare per la Comunità;
considerando che ai fini di un rapido e sistematico scambio delle informazioni comunicate alla Commissione è necessario creare un sistema informativo doganale automatizzato sul piano comunitario; che, in tale ambito, occorre altresì memorizzare le informazioni sensibili relative a frodi e irregolarità in materia doganale o agricola in una base di dati centrale accessibile agli Stati membri, facendo in modo di rispettare il carattere riservato delle informazioni scambiate, con particolare riguardo ai dati di carattere personale; che, a motivo della legittima sensibilità della questione, devono essere stabilite norme precise e trasparenti al fine di garantire le libertà individuali;
considerando che le amministrazioni doganali debbono quotidianamente applicare tanto le disposizioni comunitarie quanto quelle non comunitarie, e che è pertanto opportuno disporre di un'unica infrastruttura per l'applicazione di tali disposizioni;
considerando che le informazioni scambiate possono riguardare le persone fisiche e che il presente regolamento deve perciò realizzare nel suo ambito di applicazione i principi della protezione delle persone rispetto al trattamento, automatizzato o meno, dei loro dati di carattere personale; che i principi, quali figurano nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati8, devono essere precisati e completati nel presente regolamento, rispettando i termini e le condizioni di detta direttiva; che in attesa dell'applicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento di tale direttiva, occorre dispensare dall'applicazione delle disposizioni relative agli scambi di dati non automatizzati taluni Stati membri che, nella fase attuale, non dispongono di norme di protezione rispetto a tali dati;
considerando che, per poter partecipare al sistema di informazione doganale, gli Stati membri e la Commissione devono adottare una legislazione relativa ai diritti e alle libertà delle persone riguardo al trattamento dei dati personali; che, in attesa dell'applicazione dei provvedimenti nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE, gli Stati membri e la Commissione devono assicurare un livello di protezione che si ispiri ai principi contenuti in tale direttiva;
considerando che, ai fini di un'adeguata protezione dei diritti delle persone interessate, è necessario garantire un controllo indipendente dei trattamenti dei dati nominativi contenuti nel sistema informativo doganale sia a livello di ciascuno Stato membro che nei confronti della Commissione;
considerando che è opportuno che la Commissione faciliti l'installazione e la gestione dei sistemi informatizzati negli Stati membri, in stretta collaborazione con questi ultimi;
considerando che è opportuno che la Commissione sia informata delle procedure giudiziarie o amministrative volte a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni delle regolamentazioni doganale o agricola;
considerando che, al fine di attuare certe disposizioni del presente regolamento, di favorire la realizzazione ed il funzionamento del sistema informativo doganale e di esaminare gli eventuali problemi che riguardano lo sviluppo della collaborazione amministrativa prevista dal presente regolamento, è opportuno prevedere la creazione di un comitato;
considerando che le disposizioni del presente regolamento riguardano sia l'applicazione delle norme della politica agricola comune sia quella delle regolamentazioni in materia doganale; che il sistema creato dal presente regolamento costituisce un corpo comunitario completo; che, poiché le disposizioni specifiche del trattato in materia doganale non hanno attribuito alla Comunità la competenza per creare un siffatto sistema, è necessario ricorrere al disposto dell'articolo 235,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Il presente regolamento determina le condizioni alle quali le autorità amministrative incaricate negli Stati membri dell'esecuzione delle regolamentazioni in materia doganale e agricola collaborano tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l'osservanza di tali regolamentazioni nell'ambito di un sistema comunitario.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano qualora coincidano con disposizioni specifiche di altre regolamentazioni in materia di mutua assistenza e di collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e tra queste e la Commissione per l'esecuzione delle regolamentazioni doganale e agricola.
Art. 2
1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
regolamentazione doganale, la normativa doganale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1;
regolamentazione agricola, l'insieme delle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
autorità richiedente, la competente autorità di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza;
autorità interpellata, l'autorità competente di uno Stato membro cui è indirizzata una richiesta di assistenza;
indagine amministrativa, qualsiasi controllo, verifica o azione intrapresi da agenti delle autorità amministrative di cui all'articolo 1, paragrafo 1 nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di garantire la corretta applicazione delle regolamentazioni doganale e agricola e di accertare, se del caso, l'irregolarità di operazioni che sembrano ad esse contrarie, ad eccezione delle azioni intraprese su richiesta o sotto il diretto controllo di un organo giudiziario; il termine «indagine amministrativa» copre anche le missioni comunitarie di cui all'articolo 20;
dati personali, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile una persona che può essere identificata direttamente o indirettamente in particolare con riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici propri alla sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
analisi operativa, l’analisi riguardante operazioni che costituiscono, o sembrano costituire, infrazioni alle regolamentazioni doganale o agricola e comprendente l’attuazione successiva delle seguenti fasi:
a) la raccolta d’informazioni, compresi i dati personali;
b) la valutazione dell’affidabilità della fonte d’informazioni e delle informazioni stesse;
c) la ricerca, la rilevazione metodica e l’interpretazione delle relazioni esistenti tra tali informazioni o tra queste e altri dati significativi;
d) la formulazione di constatazioni, ipotesi o raccomandazioni di cui possano servirsi direttamente come informazioni sui rischi le autorità competenti e la Commissione per prevenire e individuare altre operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola e/o per identificare con precisione la persona o le imprese implicate in tali operazioni;
analisi strategica, la ricerca e la rilevazione delle tendenze generali in materia di infrazioni alle regolamentazioni doganale e agricola, mediante valutazione della possibilità che si verifichino e dell’ampiezza e dell’incidenza di determinate forme di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola, allo scopo di determinare priorità, di comprendere meglio il fenomeno o la possibilità che si verifichino, di riorientare le azioni di prevenzione e di scoperta delle frodi e di rivedere l’organizzazione dei servizi. Per l’analisi strategica possono essere utilizzati soltanto dati resi anonimi;
scambio automatico regolare, la comunicazione, sistematica e senza preventiva richiesta, di informazioni predefinite a intervalli regolari prestabiliti;
scambio automatico occasionale, la comunicazione, sistematica e senza preventiva richiesta, di informazioni predefinite man mano che sono disponibili.
territorio doganale dell'Unione, il territorio doganale dell'Unione quale definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013;
vettori, le persone ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 40, del regolamento (UE) n. 952/2013.
2.
Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco delle autorità competenti designate a mantenere i rapporti ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
Nel presente regolamento, l'espressione «autorità competenti» comprende le autorità designate a norma del primo comma.
Art. 2 bis
Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento e per conseguire gli obiettivi di quest’ultimo, in particolare qualora non sia presentata alcuna dichiarazione doganale o dichiarazione semplificata o qualora essa sia incompleta o vi sia motivo di ritenere che i dati ivi contenuti siano falsi, la Commissione o le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono scambiare con l’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro o la Commissione i dati seguenti:
a) ragione sociale;
b) denominazione commerciale;
c) indirizzo dell’impresa;
d) numero di partita IVA dell’impresa;
e) numero di identificazione dei diritti di accisa9;
f) informazioni indicanti se il numero di partita IVA e/o il numero di identificazione dei diritti di accisa sono in uso;
g) nomi dei dirigenti, dei direttori e, se disponibili, degli azionisti principali dell’impresa;
h) numero e data di emissione della fattura; e
i) importo fatturato.
Il presente articolo si applica solo ai movimenti delle merci descritte all’articolo 2, paragrafo 1, primo trattino.
Art. 3
Quando le autorità nazionali decidono, sulla base di una domanda di assistenza amministrativa o di una comunicazione fatta a norma del presente regolamento, di intraprendere un'azione comprendente taluni elementi cui si può ricorrere unicamente previa autorizzazione o richiesta dell'autorità giudiziaria, devono essere comunicati nel quadro della cooperazione amministrativa prevista dal presente regolamento:
le informazioni relative all'applicazione della regolamentazione doganale e agricola che tali autorità ottengono, o, quantomeno,
gli elementi essenziali della pratica che consentono di porre fine ad una prassi fraudolenta.
Tuttavia, tale comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria se tale autorizzazione risulta necessaria in base al diritto nazionale.
Titolo I. Assistenza su richiesta
Art. 4
1. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni che consentono di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dalle regolamentazioni doganale e agricola ed in particolare quelle relative:
all'applicazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché dei prelievi agricoli e di altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili ad alcune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
alle operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.
2. Allo scopo di ottenere le informazioni richieste, l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui l'autorità interpellata si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio paese.
Art. 5
L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente, su richiesta di quest'ultima, qualsiasi attestazione, documento o copia conforme di documento di cui dispone o che essa si procura alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e che si riferiscono ad operazioni cui si applicano le regolamentazioni doganale o agricola.
Art. 6
1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica o fa notificare al destinatario, nell'osservanza delle norme in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti o le decisioni adottate dalle autorità amministrative che riguardino l'applicazione delle regolamentazioni doganale e agricola.
2. Le richieste di notifica che indicano l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare sono corredate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, lasciando impregiudicata la facoltà per quest'ultima di rinunciare alla comunicazione di tale traduzione.
Art. 7
Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita o fa esercitare, per quanto possibile, una speciale sorveglianza nella zona di azione dei propri servizi:
a) sulle persone delle quali si possa ragionevolmente ritenere che commettano infrazioni alle regolamentazioni doganale e agricola e, in modo particolare, sugli spostamenti di queste persone;
b) sui luoghi in cui siano stati costituiti depositi di merci in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che essi siano destinati ad alimentare operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola;
c) sui movimenti di merci segnalati come possibile oggetto di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola;
d) sui mezzi di trasporto che si può ragionevolmente ritenere siano utilizzati per effettuare operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola.
Art. 8
L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su richiesta di quest'ultima, segnatamente mediante relazioni e altri documenti o loro copie conformi o estratti, tutte le informazioni di cui essa dispone o che essa si procura alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 riguardo ad operazioni constatate o progettate che sono o appaiono all'autorità richiedente contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola, ovvero, se del caso, riguardo ai risultati della sorveglianza esercitata a norma dell'articolo 7.
Tuttavia la comunicazione di documenti originali e di reperti è effettuata solo se non è contraria alle disposizioni viegenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata.
Art. 9
1.
Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede o fa procedere alle opportune indagini amministrative in merito alle operazioni che sono o appaiono all'autorità richiedente contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola.
Per effettuare tali indagini amministrative, l'autorità interpellata o l'autorità amministrativa cui quest'ultima si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio paese.
L'autorità interpellata comunica i risultati di tali indagini amministrative all'autorità richiedente.
2.
Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, degli agenti designati dall'autorità richiedente possono assistere alle indagini amministrative di cui al paragrafo 1.
Gli agenti dell'autorità interpellata garantiscono in qualsiasi momento lo svolgimento delle indagini amministrative. Gli agenti dell'autorità richiedente non possono, di propria iniziativa, esercitare i poteri di controllo spettanti agli agenti dell'autorità interpellata; essi hanno tuttavia accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine amministrativa in corso.
Allorché le disposizioni nazionali in materia di procedura penale riservano certi atti ad agenti specificamente indicati dalla legge nazionale, gli agenti dell'autorità richiedente non partecipano a tali atti. Essi comunque non partecipano segnatamente alle perquisizioni domiciliari o all'interrogatorio formale delle persone disciplinato dalla legge penale. Essi hanno, tuttavia, accesso alle informazioni così ottenute, alle condizioni previste dall'articolo 3.
Art. 10
Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest'ultima, gli agenti debitamente autorizzati dalla prima possono raccogliere, negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, delle informazioni relative all'applicazione delle regolamentazioni doganale e agricola necessarie all'autorità richiedente e risultanti dalla documentazione cui possono accedere gli agenti di detti uffici. Tali agenti sono autorizzati ad estrarre copia di tale documentazione.
Art. 11
Gli agenti dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro in applicazione degli articoli 9 e 10 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
Art. 12
Fatto salvo l'articolo 51, le informazioni, compresi i documenti, le copie conformi di documenti, gli attestati, tutti gli atti o le decisioni delle autorità amministrative, le relazioni e tutte le informazioni, ottenute dagli agenti dell'autorità adita e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza di cui agli articoli da 4 a 11 possono costituire elementi di prova ammissibili alla stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento:
a) nei procedimenti amministrativi dello Stato membro dell'autorità richiedente, comprese le modalità di appello successive;
b) nei procedimenti giudiziari dello Stato membro dell'autorità richiedente, salvo non sia diversamente specificamente dichiarato dall'autorità adita al momento della trasmissione delle informazioni.
Titolo II. Assistenza spontanea
Art. 13
Le autorità competenti di ciascuno Stato membro prestano, alle condizioni enunciate agli articoli 14 e 15, la propria assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri, senza che sia stata formulata la richiesta preventiva da parte di queste ultime.
Art. 14
Quando lo reputino utile ai fini dell'osservanza della regolamentazione doganale e agricola, le autorità competenti di ciascuno Stato membro:
a) esercitano o fanno esercitare, nella misura del possibile, la speciale sorveglianza di cui all'articolo 7;
b) comunicano alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, in particolare con relazioni e altri documenti o con loro copie conformi o estratti, tutte le informazioni di cui dispongono su operazioni che sono o che appaiono loro contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola.
Art. 15
1. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano senza indugio alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati qualsiasi informazione utile che si riferisce ad operazioni che sono o appaiono loro contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola, in particolare le informazioni relative alle merci che ne costituiscono l'oggetto nonché ai nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni.
2. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono anche, mediante scambio automatico regolare o occasionale, comunicare all’autorità competente di qualsiasi Stato membro interessato informazioni ricevute in sede di entrata, uscita, transito, stoccaggio e uso finale delle merci, incluso il traffico postale, in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e altri territori, e la presenza e circolazione all’interno del territorio doganale della Comunità di merci non comunitarie e di merci in regime di uso finale, ove necessario a prevenire o individuare operazioni che costituiscono, o sembrano costituire, infrazioni alle regolamentazioni doganale e agricola.
Art. 16
Fatto salvo l'articolo 51, le informazioni, compresi i documenti, le copie conformi di documenti, gli attestati, tutti gli atti o le decisioni delle autorità amministrative, le relazioni e tutte le informazioni, ottenute dagli agenti dell'autorità che li comunica e trasmessi all'autorità che li riceve nei casi di assistenza di cui agli articoli da 13 a 15 possono costituire elementi di prova ammissibili alla stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento:
a) nei procedimenti amministrativi dell'autorità dello Stato membro destinataria, comprese le modalità di appello successive;
b) nei procedimenti giudiziari dell'autorità dello Stato membro destinataria, salvo non sia diversamente specificamente dichiarato dall'autorità che le comunica al momento della trasmissione delle informazioni.
Titolo III. Relazioni con la commissione
Art. 17
1. Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano alla Commissione, non appena ne dispongono:
a) ogni informazione che ritengono utile relativamente:
alle merci che hanno costituito oggetto o che si presume abbiano costituito oggetto di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola,
ai metodi ed ai procedimenti utilizzati o che si presume siano stati utilizzati per violare le regolamentazioni doganale o agricola,
alle richieste di assistenza, alle azioni intraprese e alle informazioni scambiate in applicazione degli articoli da 4 a 16 che possono evidenziare tendenze di frode nei settori doganale o agricolo;
b) ogni informazione riguardante insufficienze o lacune delle regolamentazioni doganale o agricola che l'applicazione ha consentito di rilevare o di supporre.
2. La Commissione comunica alle autorità competenti di ogni Stato membro, appena ne dispone, ogni informazione tale da consentire loro di assicurare l'osservanza delle regolamentazioni doganale e agricola.