REGOLAMENTO (CE) N. 704/97 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1997 relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 537/97 del Consiglio e al rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi per 30 000 tonnellate di orzo di malteria
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 537/97 del Consiglio, del 18 marzo 1997, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 001, in particolare l'articolo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione3, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando che le disposizioni che disciplinano le importazioni di cereali nella Comunità sono state adottate con il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 641/975; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96, a determinate condizioni, è concessa una riduzione forfettaria del dazio all'importazione pari a 8 ECU per tonnellata, in particolare per l'orzo da birra; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 dello stesso regolamento, è altresì prevista una riduzione forfettaria del dazio all'importazione pari a 2 o 3 ECU per tonnellata, a seconda del porto di sbarco nella Comunità;
considerando che, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) 537/97, è stato aperto un contingente tariffario di 30 000 tonnellate di orzo di elevata qualità di cui al codice NC 1003 00, destinato alla produzione di malto da utilizzarsi per la fabbricazione di alcune birre invecchiate in fusti contenenti legno di betulla; che il dazio applicabile a tali importazioni è pari al 50 % del dazio intero in vigore il giorno dell'importazione; che le riduzioni forfettarie del dazio all'importazione previste dal regolamento (CE) n. 1249/96 non si applicano; che, di conseguenza, è opportuno ritoccare i dazi applicati in forza del regolamento (CE) n. 1249/96 per una quantità massima di 30 000 tonnellate di orzo da birra, per la quale siano stati chiesti titoli di importazione tra il 1° giugno e il 31 dicembre 1996, riducendo del 50 % l'aliquota del dazio in vigore il giorno dell'immissione in libera pratica del prodotto importato e aggiungendo a tale importo le riduzioni forfettarie del dazio all'importazione eventualmente applicate all'atto dell'immissione in libera pratica;
considerando che il contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 537/97 copre soltanto il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1996; che, nonostante le disposizioni dell'articolo 2 di detto regolamento, non possono essere adottate disposizioni aventi effetto retroattivo per garantire la natura dell'orzo importato, né ai fini del riconoscimento dei documenti che permettano di accertare tale natura;
considerando che è opportuno garantire l'esecuzione dell'impegno assunto a livello internazionale concedendo agli operatori che nel periodo in esame abbiano importato orzo di qualità particolare destinato alla fabbricazione di birra, di beneficiare, a loro richiesta, della riduzione del dazio all'importazione, previa deduzione delle eventuali riduzioni forfettarie; che è pertanto necessario autorizzare gli Stati membri a rimborsare i dazi riscossi in eccesso agli operatori che possano dimostrare di aver beneficiato della riduzione del dazio all'importazione di 8 ECU per tonnellata, prevista per l'orzo da birra destinato alla fabbricazione di malto nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 1996;
considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 537/97 per le importazioni nella Comunità di orzo di cui al codice NC 1003 00 destinato alla produzione di malto (numero d'ordine del contingente: 09.4061) da utilizzare per la fabbricazione di alcune birre invecchiate in fusti contenenti legno di betulla, che abbiano beneficiato di una riduzione forfettaria di importo pari a 8 ECU per tonnellata in forza dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96, per le quali le domande di titolo siano state presentate nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 1996, si procede al rimborso, per un quantitativo massimo di 30 000 tonnellate e dietro presentazione di una domanda dell'importatore o del suo mandatario, di un importo pari al 50 % del dazio all'importazione intero in vigore per le quantità effettivamente immesse in libera pratica, previa detrazione, da un lato, di 8 ECU per tonnellata e, dall'altro, di un importo pari a quello di eventuali riduzioni forfettarie del dazio all'importazione applicate in funzione del porto di sbarco nella Comunità.
2.
Nei cento giorni successivi alla data di decorrenza di efficacia del presente regolamento, gli interessati presentano all'autorità competente dello Stato membro che ha emesso il titolo di importazione una domanda di attestato, conforme al modello riprodotto in allegato, nella quale è precisata la quantità che può beneficiare del rimborso parziale del dazio di cui al paragrafo 1, conformemente all'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione6.
La domanda è accompagnata dall'estratto del titolo di importazione che comprova l'avvenuta immissione in libera pratica della quantità di cui trattasi e dalla prova della corrispondente trasformazione in malto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera c) del regolamento (CE) n. 1249/96. Gli interessati devono altresì fornire un attestato supplementare rilasciato da un'autorità amministrativa da cui risulti che lo stabilimento in cui il malto è stato utilizzato per la fabbricazione di birra disponeva, al momento della trasformazione, di fusti per l'invecchiamento contenenti legno di betulla.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione a mezzo di telescritto, telecopia o telegramma, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, primo comma, le informazioni relative alle quantità per le quali sono state presentate domande di attestato a norma del paragrafo 2.
4. In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri, qualora la quantità complessiva per la quale sono state presentate domande di attestato superi la quantità di 30 000 tonnellate, la Commissione comunica agli Stati membri, entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3, la percentuale di riduzione da applicare alle quantità indicate nelle domande di attestato.
5. L'autorità competente dello Stato membro che ha emesso il titolo di importazione rilascia, entro due giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4, un attestato conforme al modello riprodotto in allegato, in cui si precisa la quantità che può beneficiare del rimborso parziale del dazio, conformemente all'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
6. Gli interessati presentano le domande di rimborso presso l'ufficio in cui ha avuto luogo lo sdoganamento, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 5. Le domande di rimborso sono corredate dei seguenti documenti:
a) il titolo di importazione o una sua copia autenticata,
b) l'attestato di cui al paragrafo 5 e
c) la dichiarazione di immissione in libera pratica per la relativa importazione.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a partire dalla data di decorrenza di efficacia del regolamento (CE) n. 537/97.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione