REGOLAMENTO (CE) N. 986/97 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 189/77 recante modalità d'applicazione del regime di scorta minima nel settore dello zucchero
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/962, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3 e l'articolo 39,
visto il regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 725/974,
considerando che, in seguito alla soppressione del prezzo d'entrata in base al quale veniva calcolato l'importo da riscuotere quando il detentore della scorta minima prelevava zucchero dalla scorta suddetta, il regolamento (CEE) n. 1789/81 ha previsto un importo forfettario da adattare, se del caso, secondo l'evoluzione del prezzo d'intervento; che occorre pertanto adeguare in conformità il regolamento (CEE) n. 189/77 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/966;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 189/77 è modificato come segue:
1.
All'articolo 1, paragrafo 2, il riferimento al «regolamento (CEE) n. 700/73» è sostituito dal riferimento al «regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione (*).
2. All'articolo 5, il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal testo seguente: «3. L'importo da riscuotere di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1789/81 è pari alla somma dei risultati dei due seguenti calcoli:
— il quantitativo prodotto nel limite della quota massima nel corso dei 12 mesi civili immediatamente precedenti il mese dello smercio è moltiplicato per un coefficiente ed il risultato è moltiplicato per l'importo forfettario di cui all'articolo 6. Il coefficiente è il rapporto tra il quantitativo di zucchero smerciato e il quantitativo che si deve detenere come scorta minima;
— il quantitativo di zucchero smerciato facente parte della scorta minima è moltiplicato per l'importo di cui all'articolo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1789/81, diminuito dell'importo forfettario di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
4. Quando il raffinatore di zucchero di canna di cui all'articolo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1789/81 o il trasformatore di cui all'articolo 3, lettera a) dello stesso regolamento non rispettano i propri impegni, l'importo da riscuotere conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1789/81 è pari alla somma dei risultati dei due seguenti calcoli:
— il quantitativo smerciato, moltiplicato per dieci volte l'ammontare forfettario di cui all'articolo 6;
— il quantitativo smerciato moltiplicato per l'importo di cui all'articolo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1789/81, diminuito dell'importo forfettario di cui all'articolo 6 del presente regolamento.»
3.
L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 6
L'importo forfettario di cui all'articolo 4 e all'articolo 5 è pari a 0,193 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco.
Tale importo è adattato in base all'eventuale adeguamento dell'importo di cui all'articolo 6, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1789/81.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 si prende in considerazione l'importo forfettario valido il giorno della domanda e, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, l'importo forfettario valido il giorno dello smercio.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione