REGOLAMENTO (CE) N. 260/96 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 1996 che modifica i regolamenti del settore dello zucchero che hanno fissato anteriormente al 1° febbraio 1995 alcuni importi i cui valori in ecu sono stati adattati a causa della soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agraria comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/952, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/954, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
considerando che, con effetto dal 1° febbraio 1995, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 ha modificato il valore in ecu di alcuni prezzi ed importi al fine di neutralizzare gli effetti della soppressione del coefficiente correttore di 1,207509, applicabile sino al 31 gennaio 1995 ai tassi di conversione utilizzati per l'agricoltura; che i nuovi valori in ecu dei prezzi ed importi in questione sono stati fissati a decorrere dal 1° febbraio 1995 secondo le norme di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/956;
considerando che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, è opportuno, per evitare confusioni e agevolare l'applicazione della politica agraria comune, sostituire i valori in ecu dei prezzi ed importi in oggetto, che figurano nei regolamenti entrati in vigore anteriormente al 1° febbraio 1995;
considerando che per alcuni importi del settore dello zucchero, per agevolare la gestione delle misure in questione, occorre prevedere un arrotondamento riducendo il numero di decimali previsto all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93;
considerando che occorre di conseguenza modificare i seguenti regolamenti:
1) regolamento (CEE) n. 2049/69 del Consiglio7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1640/738;
2) regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio9, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2790/95 della Commissione10;
3) regolamento (CEE) n. 1254/89 del Consiglio11,
4) regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione12;
5) regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione13, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3819/8514;
6) regolamento (CEE) n. 258/72 della Commissione15;
7) regolamento (CEE) n. 189/77 della Commissione16, modificato dal regolamento (CEE) n. 1920/8117;
8) regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione18, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3497/8819;
9) regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione20, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/9121;
10) regolamento (CEE) n. 65/92 della Commissione22, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1708/8423;
11) regolamento (CEE) n. 1487/92 della Commissione24, modificato dal regolamento (CEE) n. 1713/9325;
12) regolamento (CEE) n. 1488/92 della Commissione26, modificato dal regolamento (CEE) n. 1713/93;
13) regolamento (CEE) n. 2177/92 della Commissione27, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1714/9528;
14) regolamento (CEE) n. 2627/93 della Commissione29;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
A seguito dell'adeguamento introdotto a decorrere dal 1° febbraio 1995 a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93, alcuni importi in ecu del settore dello zucchero sono modificati conformemente a quanto indicato in allegato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica, per gli importi indicati nella colonna 4 dell'allegato, a decorrere dalla data della prima applicazione di un tasso di conversione agricolo fissato a partire dal 1° febbraio 1995, e per quelli della colonna 5, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione