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REGOLAMENTO (CE) N. 1065/97 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1997 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari1, modificato dal regolamento (CE) n. 535/972, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando che, per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 et 4 del regolamento in parola; che l'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati; che tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/974;

considerando che, a seguito dell'adesione di tre nuovi Stati membri, il termine di sei mesi di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data dell'adesione; che alcune denominazioni comunicate da questi Stati membri sono conformi agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento e devono dunque essere registrate;

considerando che la denominazione «Speck dell'Alto Adige» riguarda un'area geografica frontaliera e per di più bilingue; che essendo pertanto applicabile l'articolo 5, paragrafo 5, gli Stati membri interessati si sono consultati e hanno raggiunto un accordo; che tale denominazione è già registrata in lingua italiana ed è quindi opportuno registrarla anche in lingua tedesca;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

La denominazione «Speck dell'Alto Adige» è registrata in lingua tedesca: «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck».

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione