REGOLAMENTO (CE) N. 1137/97 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1997 recante adeguamento degli aiuti compensativi agromonetari concessi in Belgio, Lussemburgo, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che determina le compensazioni in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli di alcune monete1, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 2990/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, che determina le compensazioni in caso di riduzioni sensibili dei tassi di conversione agricoli sino al 1° luglio 19962, modificato dal regolamento (CE) n. 1451/963, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,
considerando che i regolamenti (CE) n. 1527/95 e (CE) n. 2990/95 hanno introdotto un aiuto compensativo agromonetario di cui la prima rata ha un importo massimo determinato in base all'entità della riduzione sensibile dei tassi di conversione agricoli in questione; che gli importi della seconda e della terza rata dell'aiuto devono essere ridotti, rispetto alla rata precedente, almeno di un terzo dell'importo concesso con la prima rata; che le riduzioni sensibili registrate nel 1995 per il franco belgo-lussemburghese, il marco tedesco, il fiorino olandese e lo scellino austriaco sono state rispettivamente del 2,193 %, 2,229 %, 2,572 % e 2,264 %; che la riduzione sensibile registrata il 7 luglio 1996 per la corona svedese è stata del 3,280 %;
considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2921/95 della Commissione, del 18 dicembre 1995, recante modalità di applicazione delle compensazioni previste in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1481/965, gli importi massimi della seconda e della terza rata dell'aiuto vengono adeguati in base all'incidenza sui redditi dell'aumento dei tassi di conversione agricoli che dovesse prodursi prima dell'inizio dei periodi cui si riferiscono dette rate; che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1527/95 e all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2990/95, le rate dell'aiuto sono riferite a periodi di 12 mesi che decorrono dall'inizio del mese successivo a quello della riduzione sensibile di cui trattasi;
considerando che numerosi aumenti di tassi di conversione agricoli si sono prodotti tra le date delle relative riduzioni sensibili e, da un lato, l'inizio del periodo della seconda rata dell'aiuto per la Svezia e, dall'altro, l'inizio del periodo della terza rata dell'aiuto per gli altri Stati membri;
considerando che le compensazioni agromonetarie di cui ai regolamenti (CE) n. 1527/95 e (CE) n. 2990/95 sono state calcolate forfettariamente; che, tenuto conto del livello raggiunto dai tassi di conversione agricoli, è opportuno azzerare l'importo della seconda rata dell'aiuto per la Svezia e della terza rata dell'aiuto per il Belgio, il Lussemburgo, la Germania, i Paesi Bassi e l'Austria; che tali adeguamenti degli aiuti devono essere applicabili dall'inizio dei periodi di cui si riferiscono le rate di cui trattasi;
considerando che i comitati di gestione interessati non hanno emesso alcun parere nel termine fissato dal loro presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. In Belgio, Lussemburgo, Germania, Paesi Bassi ed Austria è soppressa la terza rata dell'aiuto compensativo previsto dal regolamento (CE) n. 1527/95.
2. In Svezia è soppressa la seconda rata dell'aiuto compensativo previsto dal regolamento (CE) n. 2990/95 e riguardante la riduzione sensibile del tasso di conversione agricolo prodottasi il 7 luglio 1996. Il versamento della terza rata dell'aiuto in parola sarà esaminato tenendo conto degli effetti dell'evoluzione monetaria fino al 1° luglio 1998.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione