REGOLAMENTO (CE) N. 1219/97 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 806/97 che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili verificatesi anteriormente al 31 marzo 1997 per la lira sterlina, la sterlina irlandese e la lira italiana
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli1, in particolare l'articolo 7,
considerando che il regolamento (CE) n. 806/97 della Commissione, del 2 maggio 1997, che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili verificatesi anteriormente al 31 marzo 1997 per la lira sterlina, la sterlina irlandese e la lira italiana2, ha stabilito in particolare l'importo massimo dell'aiuto per la rivalutazione sensibile del 29 marzo 1997 per la sterlina irlandese;
considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 724/97, l'importo massimo di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo può essere ridotto o annullato in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di conversione agricoli constatata durante un certo periodo di osservazione;
considerando che nel periodo compreso tra l'ultima riduzione sensibile del 29 marzo 1997 e la fine del terzo mese successivo a tale data si è verificato un aumento del tasso di conversione della sterlina irlandese; che dato il livello raggiunto dal tasso di conversione, è opportuno ridurre l'importo della prima rata dell'aiuto per l'Irlanda;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'importo di 65,16 milioni di ECU indicato all'articolo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 806/97 è sostituito da 57,50 milioni di ECU.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione