diritto.io

REGOLAMENTO (CE) N. 2335/97 DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1997 recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 611/93 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti DRAM originari della Repubblica di Corea

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

A. Fasi precedenti della procedura1 Con la decisione 93/157/CEE2, la Commissione ha accettato gli impegni offerti da tutti i produttori coreani conosciuti di DRAM che esportavano questo prodotto nella Comunità. Il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 611/933, ha istituito un dazio residuo sulle importazioni di DRAM originarie della Repubblica di Corea per far rientrare nel campo di applicazione delle misure contro il dumping di DRAM le parti che non hanno collaborato e per salvaguardare l'efficacia degli impegni.

Nel giugno del 1995, la Commissione, con la decisione 95/197/CE4, ha deciso di sospendere le suddette misure antidumping per un periodo di nove mesi. Nel marzo del 1996 la sospensione è stata prorogata dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 399/965 per altri dodici mesi.

B. Inchiesta ai fini del riesame3 Nel luglio del 1995 la Commissione ha aperto di propria iniziativa un riesame intermedio relativo alle importazioni di DRAM originarie del Giappone e della Repubblica di Corea a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/966 del Consiglio (in prosieguo denominato «regolamento di base»).

C. Prodotto in esame4 I prodotti oggetto della presente inchiesta sono memorie dinamiche ad accesso casuale (dynamic random access memories, DRAM), in forma di piastrine o di wafer trattati, assemblate o sottoposte a ulteriori lavorazioni su moduli, fabbricate utilizzando varianti della tecnologia di processo del semiconduttore a giunzione metallo-ossido (metal oxide semiconductor, MOS), comprese le tecnologie CMOS, BiCMOS ecc., e comprese, ma non esclusivamente, le variante dei prodotti che utilizzano la tecnologia DRAM quali le VRAM, le pseudo-SRAM, le S-DRAM (DRAM sincronizzate), le MDRAM (DRAM multibanco) e le R-DRAM (RAMBUS-DRAM), di qualsiasi densità (comprese quelle future), indipendentemente dal tempo di accesso, dalla configurazione, dalla forma o dall'involucro ecc.

Il prodotto è attualmente classificabile ai seguenti codici NC: 8542 13 11, 8542 13 13, 8542 13 15, 8542 13 17, 8542 19 01, 8542 19 05 (DRAM finite), 8542 13 01 (wafer DRAM), 8542 13 05 (piastrine o chip DRAM), 8548 90 00, 8473 30 10 e 8473 50 10 (moduli DRAM, piastre DRAM e schede DRAM).

D. Definizione dell'industria comunitaria6 L'industria comunitaria interessata da questo riesame consiste nella Motorola Ltd (Regno Unito), nella Siemens (Germania) e nella Texas Instruments Italia (Italia). Tutte e tre le imprese citate hanno collaborato alla presente inchiesta e sono membri dell'Associazione europea dei produttori di componenti elettronici (European Electronic Component Manufacturer's Association - EECA), che ha sporto la denuncia originale.

La produzione collettiva della suddetta industria comunitaria costituisce una quota maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di DRAM a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

E. Ritiro del sostegno al procedimento (8) Nel luglio del 1997 l'industria comunitaria ha ritirato il suo sostegno al mantenimento delle misure antidumping in vigore (sia per quanto riguarda le importazioni dal Giappone, sia per quelle dalla Corea). Il denunziante ha ritenuto opportuno compiere questo passo alla luce del previsto negoziato di accordi a titolo volontario a livello industriale tra l'industria comunitaria denunziante e le associazioni giapponese e coreana dei produttori di DRAM volti ad impedire il ripetersi in futuro del dumping pregiudizievole e a garantire che, qualora vengano aperte inchieste antidumping, esse possano svolgersi rapidamente. L'industria comunitaria si è impegnata a notificare gli eventuali accordi alla Commissione in base alle regole sulla concorrenza.

F. Abrogazione del dazio antidumping e chiusura del procedimento (9) In base al principio di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento di base, quando l'industria comunitaria ritira il suo sostegno al mantenimento delle misure antidumping, il procedimento dev'essere chiuso, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. Dall'inchiesta non sono emersi aspetti che giustifichino il mantenimento delle misure in simili circostanze.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva proporre al Consiglio l'abrogazione del dazio antidumping in vigore e la chiusura del procedimento essendo stato ritirato il sostegno. Non sono state presentate ulteriori osservazioni relative agli aspetti dell'interesse della Comunità.

Alcuni utilizzatori comunitari di DRAM, invece, hanno chiesto che il dazio antidumping fosse abrogato e il procedimento fosse chiuso retroattivamente a decorrere dal 10 marzo 1997, e cioè dalla data di reintroduzione del dazio antidumping dopo la scadenza della sospensione delle misure. Si sarebbero perciò dovuti rimborsare i dazi antidumping pagati successivamente a questa data.

Gli utilizzatori hanno sostenuto che, dopo il ripristino dei dazi antidumping nel marzo 1997, non sempre hanno potuto evitare di pagare il dazio antidumping acquistando le DRAM tramite i canali di vendita coperti dagli impegni. Le parti suddette hanno inoltre dichiarato che, dato il sistema di prezzi di riferimento costituito dagli impegni sui prezzi (anch'essi ripristinati nel marzo del 1997), hanno dovuto pagare le DRAM acquistate nella Comunità a prezzi superiori rispetto ai concorrenti del resto del mondo. Gli utilizzatori in questione sostenevano che tali circostanze hanno avuto effetti negativi sulla loro concorrenzialità.

Gli utilizzatori hanno inoltre fatto riferimento alla pubblicazione delle conclusioni preliminari dei servizi della Commissione. A tale proposito hanno osservato che i servizi della Commissione avevano previsto, per quanto riguarda il Giappone, l'istituzione di un dazio residuo inferiore con effetto retroattivo dal 10 marzo 1997, data in cui in sarebbero state reintrodotte le misure antidumping. Se l'inchiesta si fosse conclusa in tal senso, la differenza tra l'aliquota di dazio iniziale e quella finale sarebbe stata rimborsata agli importatori che avessero pagato dazi antidumping. Gli utilizzatari hanno sostenuto che, se si considerava giustificata la retroattività nell'ipotesi di una reintroduzione delle misure, essa avrebbe dovuto essere automaticamente giustificata anche nel caso in cui l'inchiesta si fosse conclusa con la chiusura del procedimento.

Per quanto riguarda questa richiesta, si ritiene che, non essendo prevista dal regolamento di base la chiusura retroattiva dei procedimenti, essa poteva essere accettata solo se fosse stata giustificata dai principi generali del diritto comunitario. Nel caso in esame, tuttavia, non si applica nessuno di tali principi.

In un procedimento antidumping di cui al regolamento (CEE) n. 2655/937, il riesame è stato chiuso retroattivamente in quanto le misure antidumping erano state prorogate per più di tre anni per il protrarsi dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Questo caso tuttavia non è paragonabile al procedimento attuale, che è un riesame intermedio svoltosi nel normale periodo di cinque anni. Inoltre, le misure antidumping dell'attuale procedimento sono state sospese dal giugno del 1995 al marzo del 1997, vale a dire per tutto il periodo, tranne qualche mese, per il quale sono state prorogate a causa del riesame. Non si può pertanto considerare che l'industria utilizzatrice comunitaria, che aveva chiesto la sospensione e ne ha beneficiato, abbia dovuto sostenere oneri indebiti a causa dell'inchiesta di riesame.

Per quanto riguarda l'obiezione sollevata dagli utilizzatori a proposito delle importazioni tramite canali di vendita soggetti ai dazi residui, simili difficoltà sono implicite nella struttura delle misure, e non si può ritenere che giustifichino una chiusura retroattiva.

Non si può neppure ammettere che gli utilizzatori abbiano dovuto sostenere oneri indebiti se, come hanno dichiarato, hanno dovuto acquistare DRAM giapponesi e coreane a prezzi superiori ai prezzi praticati al di fuori della Comunità a causa del sistema dei prezzi di riferimento. I prezzi di riferimento, che venivano continuamente modificati per rispecchiare le variazioni del valore normale, hanno soltanto garantito che le importazioni contemplate dagli impegni non avvenissero a prezzi di dumping, e si può pertanto ritenere che le vendite in mercati terzi a prezzi inferiori ai prezzi di riferimento siano avvenute a prezzi di dumping. Il fatto che il dumping in paesi terzi abbia permesso agli utilizzatori di tali paesi di godere di un vantaggio concorrenziale rispetto agli utilizzatori della Comunità non si considera una motivazione pertinente per l'abrogazione retroattiva dei dazi residui.

Si ritiene inoltre che la richiesta degli utilizzatori non possa basarsi sul fatto che la Commissione, nel pubblicare le sue conclusioni provvisorie relative all'inchiesta, aveva indicato che, qualora le conclusioni definitive avessero stabilito che il rischio di una reiterazione del dumping e del pregiudizio giustificava le reintroduzione delle misure, il dazio antidumping modificato per il Giappone avrebbe potuto applicarsi retroattivamente. Il carattere provvisorio di tali indicazioni, infatti, era ben chiaro a tutti gli interessati, e non poteva certo dar luogo a legittime aspettative.

Una chiusura retroattiva, che portasse al rimborso dei dazi antidumping pagati a decorrere dal 10 marzo 1997, costituirebbe inoltre una discriminazione nei confronti degli esportatori che si sono attenuti ai prezzi di riferimento fissati in base agli impegni e nei confronti degli importatori che hanno acquistato a tali prezzi. È quanto accadrebbe, in particolare, se - come hanno dichiarato gli utilizzatori - i prezzi nella Comunità fossero stati superiori ai prezzi del mercato mondiale a causa del sistema dei prezzi di riferimento.

Va notato infine che tutti i dazi antidumping pagati possono sempre essere rimborsati tramite una richiesta di rimborso a norma dell'articolo 11, paragrafo 8 del regolamento di base.

Alla luce di quanto sopra, è respinta la richiesta di abrogazione retroattiva del dazio antidumping.

Avendo analizzato tutti i diversi interessi nel loro insieme, si è concluso che il dazio antidumping sulle importazioni di DRAM dalla Repubblica di Corea dovrebbe essere abrogato e il procedimento dovrebbe essere quindi chiuso. Di conseguenza, gli impegni corrispondenti offerti dagli esportatori coreani ed accettati della decisione 93/157/CEE della Commissione non hanno più ragione di essere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 611/93 è abrogato ed il procedimento relativo alle importazioni di DRAM originarie della Repubblica di Corea è chiuso.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1997. Per il Consiglio Il presidente J. POOS