REGOLAMENTO (CE) N. 2396/97 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1997 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione2, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,
considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione alcune domande di registrazione di alcune denominazioni quale indicazione geografica o denominazioni di origine;
considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 dello stesso regolamento, si è constatato che le denominazioni suddette sono conformi a tale regolamento e che, in particolare, comprendono tutti gli elementi previsti all'articolo 4;
considerando che, in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3 della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, non è pervenuta alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento suddetto;
considerando che, di conseguenza, la denominazione in esame può essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», e pertanto essere protetta sul piano comunitario quale indicazione geografica,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione4 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento ed è iscritta quale indicazione geografica protetta (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previste dall'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione