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REGOLAMENTO (CE) N. 2436/97 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1997 relativo all'importo massimo della partecipazione finanziaria comunitaria da versare agli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente la realizzazione di programmi di azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia1, in particolare l'articolo 1 e l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1780/97 della Commissione, del 15 settembre 1997, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio concernente la realizzazione di programmi di azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia2, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 723/97, la Comunità contribuisce alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di nuovi programmi di azione connessi a nuovi obblighi assunti dalla Comunità; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 dello stesso regolamento, la Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo, stabilisce l'importo massimo annuo della partecipazione finanziaria della Comunità, tenendo conto degli stanziamenti disponibili e delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati; che tale importo deve essere concesso conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1780/97; che gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione le necessarie informazioni per il 1997;

considerando che il comitato del Fondo è stato consultato in merito agli importi stabiliti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità, in moneta nazionale, alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di programmi di azione in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia, per il 1997, a norma del regolamento (CE) n. 723/97, è fissato nell'allegato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione