REGOLAMENTO (CE) N. 2556/97 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1997 relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2116/97
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2321/972, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara ai fini della loro trasformazione nella Comunità;
considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/793, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/954, (CEE) n. 3002/925, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/966, e (CEE) n. 2182/777, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati;
considerando che, per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79;
considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;
considerando che per garantire il miglior controllo possibile sulla destinazione delle carni bovine d'intervento occorre prevedere, oltre alle misure fissate dal regolamento (CEE) n. 3002/92, misure di controllo basate su verifiche fisiche quantitative e qualitative;
considerando che occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2116/978;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
Si procede alla vendita di circa:
— 400 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento portoghese;
— 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;
— 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco;
— 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento belga;
— 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento danese;
— 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese;
— 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano;
— 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento olandese;
— 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;
— 20 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento svedese;
— 400 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
— 2 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
— 2 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese;
— 2 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;
— 2 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito.
Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.
2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti, conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, in particolare titoli II e III, (CEE) n. 2182/77 e (CEE) n. 3002/92.
Art. 2
1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara. Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:
a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,
b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.
2. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, del bando di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.
3. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.
4. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 dell'8 gennaio 1998.
5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.
6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.
Art. 3
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le offerte ricevute entro e non oltre il terzo giorno lavorativo dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara.
Art. 4
1.
L'offerta è valida soltanto se presentata da, o a nome di, una persona fisica o giuridica che nel corso dei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento abbia fabbricato prodotti trasformati contenenti carni bovine e sia iscritta in un registro nazionale dell'IVA. L'offerta deve inoltre essere presentata, o fatta presentare per proprio conto, da uno stabilimento di trasformazione approvato a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio9.
Ai fini del primo comma non vanno presi in considerazione gli stabilimenti per la vendita al dettaglio o la ristorazione, né gli stabilimenti collegati ad un punto di vendita al dettaglio nei quali le carni siano trasformate e vendute al consumatore finale.
2. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77, l'offerta deve essere corredata:
— dell'impegno scritto del concorrente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati all'articolo 5, entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77;
— dell'indicazione precisa dello stabilimento o degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.
3. I concorrenti di cui al paragrafo 1 possono delegare per iscritto un mandatario a prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. Il tal caso, il mandatario presenta le offerte dei concorrenti da lui rappresentati unitamente alla delega scritta di cui sopra.
4. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.
Art. 5
1. Le carni acquistate ai sensi del presente regolamento devono essere trasformate in prodotti conformi alle definizioni dei prodotti «A» o «B» di cui ai paragrafi 2 e 3.
2.
Per «prodotto A» si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse da carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore allo 0,45 % (10) e contenente in peso almeno il 20 % (11) di carne magra [frattaglie (12) e grasso esclusi], il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.
Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quanto è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa.
3.
Per «prodotto B» si intende un prodotto trasformato contenente carni bovine diverso:
— da quelli specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, oppure
— da quelli specificati al paragrafo 2.
Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.
Art. 6
1.
Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga trasformata conformemente alle disposizioni dell'articolo 5.
Il sistema deve prevedere controlli fisici quantitativi e qualitativi all'inizio durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni mediante un'adeguata contabilità di produzione.
Nell'ambito della verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente può essere ammessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.
Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.
2. Su richiesta del trasformatore, lo Stato membro può autorizzare il disossamento dei quarti anteriori in uno stabilimento diverso da quello previsto per la trasformazione, a condizione che le operazioni attenenti siano effettuate nello stesso Stato membro sotto idoneo controllo.
3. Non si applica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77.
Art. 7
1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 12 ECU/100 kg.
2. L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 è pari:
— per i quarti anteriori non disossati, alla differenza in ecu tra il prezzo offerto per tonnellata e 1 800 ECU;
— per le carni bovine disossate, alla differenza in ecu tra il prezzo offerto per tonnellata e 2 500 ECU;
3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2182/77, la trasformazione di tutte le carni acquistate in prodotti finiti di cui all'articolo 5 costituisce un'esigenza principale.
Art. 8
In deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2182/77, oltre alle menzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92:
— la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve essere completata da una o più delle seguenti diciture:
— Para transformación [Reglamentos (CEE) n° 2182/77 y (CE) n° 2556/97]
— Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og (EF) nr. 2556/97)
— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 2556/97)
— Ãéá ìåôáðïßçóç [êáíïíéóìïß (ÅÏÊ) áñéè. 2182/77 êáé (ÅÊ) áñéè. 2556/97]
— For processing (Regulations (EEC) No 2182/77 and (EC) No 2556/97)
— Destinés à la transformation [règlements (CEE) n° 2182/77 et (CE) n° 2556/97]
— Destinate alla trasformazione [Regolamenti (CEE) n. 2182/77 e (CE) n. 2556/97]
— Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen (EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 2556/97)
— Para transformação [Regulamentos (CEE) nº 2182/77 e (CE) nº 2556/97]
— Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja (EY) N:o 2556/97)
— För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/77 och (EG) nr 2556/97);
— la casella 106 dell'esemplare di controllo T5 deve recare la data in cui è stato concluso il contratto di vendita.
Art. 9
Il regolamento (CE) n. 2116/97 è abrogato.
Art. 10
Il presente regolamento entra in vigore il 2 gennaio 1998.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (10) Determinazione del tenore in collageno: viene considerato come tenore di collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978. (11) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39). (12) Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (timo e pancreas), cervello, polmoni, gola, «onglets», milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofisi. ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser BELGIQUE/BELGIË Bureau d'intervention et de restitution belge Rue de Trèves 82 B-1040 Bruxelles Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Trierstraat 82 B-1040 Brussel Téléphone: (32 2) 287 24 11; télex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur: (32 2) 230 2533/280 03 07 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main Adickesallee 40 D-60322 Frankfurt am Main Tel.: (49) 69 1564-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791 DANMARK Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-direktoratet Kampmannsgade 3 DK-1780 København V Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23 ESPAÑA FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) Beneficencia, 8 E-28005 Madrid Teléfono: (34-1) 347 65 00, 347 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34-1) 521 98 32, 522 43 87 FRANCE OFIVAL 80, avenue des Terroirs-de-France F-75607 Paris Cedex 12 Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33 ITALIA AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) Via Palestro 81 I-00185 Roma Tel. 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58 IRELAND Department of Agriculture, Food and Forestry Agriculture House Kildare Street IRL-Dublin 2 Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806 Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98 NEDERLAND Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau p/a LASER, Zuidoost Slachthuisstraat 71 Postbus 965 6040 AZ Roermond Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39 ÖSTERREICH AMA-Agrarmarkt Austria Dresdner Straße 70 A-1201 Wien Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297 PORTUGAL Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola Rua Fernando Curado Ribeiro, nº 4-G P-1600 Lisboa Tel.: (351-1) 751 85 00; telefax: (351-1) 751 86 15; SVERIGE Statens jordbruksverk - Swedish Board of Agriculture Vallgatan 8 S-551 82 Jönköping Tfn (46-36) 15 50 00; telex 70991 SJV-S; fax (46-36) 19 05 46 UNITED KINGDOM Intervention Board Executive Agency Kings House 33 Kings Road Reading RG1 3BU Berkshire Tel.: (01189) 58 36 26 Fax (01189) 56 67 50