REGOLAMENTO (CE) N. 260/98 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine nonché i regolamenti (CE) n. 589/96, (CE) n. 935/97, (CE) n. 936/97, (CE) n. 995/97, (CE) n. 996/97, (CE) n. 1006/97, (CE) n. 1042/97, (CE) n. 1376/97, (CE) n. 1939/97 e (CE) n. 1940/97
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/972, in particolare gli articoli 9 e 25,
visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltre mare (PTOM)3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/964, in particolare l'articolo 27,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT5, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round6, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/977, in particolare l'articolo 8,
visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round8, e in particolare l'articolo 5,
considerando che l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione per gli animali vivi e per le carni non è omogeneo nei vari regolamenti; che occorre aggiornare ed armonizzare tali importi;
considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazioni e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/809, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2616/9710, stabilisce il termine e le modalità per le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione relative ai quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione;
considerando che nella tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC) sono previsti numeri d'ordine che consentono di identificare i regimi preferenziali, i relativi prodotti contemplati e, in taluni casi, la loro origine; che occorre disporre che gli Stati membri indichino detti numeri nei titoli d'importazione o nei loro estratti e li utilizzino nelle comunicazioni alla Commissione;
considerando che i numeri d'ordine dei contingenti che compaiono nella TARIC non sono ancora inseriti in tutti i regolamenti che stabiliscono le modalità d'applicazione per i contingenti tariffari d'importazione; che occorre inserire tali numeri nei regolamenti in questione;
considerando che taluni regolamenti che stabiliscono le modalità d'applicazione per l'importazione di prodotti bovini prevedono che gli Stati membri inviino alla Commissione comunicazioni sui quantitativi realmente importati; che, al fine di ridurre il sovraccarico di lavoro amministrativo e per motivi di chiarezza, risulta necessario semplificare tali disposizioni ed inserirle nel regolamento (CE) n. 1445/95;
considerando che la competente autorità nazionale che rilascia i titoli d'importazione non sempre è a conoscenza del paese d'origine dei quantitativi importati nel quadro dei contingenti tariffari aperti per più paesi terzi e dei quantitativi importati ai dazi della tariffa doganale comune; che occorre stabilire che l'indicazione del paese d'origine, nel caso di tali contingenti tariffari, e nel caso delle importazioni non preferenziali, è un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli11, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/9312, nonché esigere di conseguenza l'iscrizione, per i contingenti in questione e, per le importazioni non preferenziali, del paese d'origine nella colonna 31 del titolo d'importazione o del suo estratto;
considerando che ad ogni titolo d'importazione deve in ogni caso essere associata una cauzione, se l'importo di quest'ultima è maggiore di 5 ecu; che occorre prevedere una deroga all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli13, modificato dal ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/9714;
considerando che, per accelerare il rinvio del titolo di importazione o del suo estratto, occorre prevedere la possibilità di deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 per quanto concerne la percentuale della perdita parziale della cauzione e il termine massimo per fornire la prova d'importazione;
considerando che l'inserimento delle disposizioni menzionate più sopra in un unico regolamento comporta la necessità di sopprimere certe disposizioni che fanno ad esse riferimento e che compaiono in altri regolamenti già entrati in vigore; che pertanto è necessario modificare i seguenti regolamenti della Commissione:
- regolamento (CE) n. 589/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare15;
- regolamento (CE) n. 935/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 199816;
- regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata17, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 31/9818;
- regolamento (CE) n. 995/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, le modalità di applicazione di contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania19;
- regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 9120, modificato dal regolamento (CE) n. 2048/9721;
- regolamento (CE) n. 1006/97 della Commissione, del 4 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998)22;
- regolamento (CE) n. 1042/97 della Commissione, del 10 giugno 1997, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998)23;
- regolamento (CE) n. 1376/97 della Commissione, del 17 luglio 1997, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998)24;
- regolamento (CE) n. 1939/97 della Commissione, del 3 ottobre 1997, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2512/96 e (CE) n. 1441/9725;
- regolamento (CE) n. 1940/97 della Commissione, del 3 ottobre 1997, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 2514/9626;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:
1.
Il testo dell'articolo 4 è sostituito con il seguente:
«Articolo 4 La cauzione relativa ai titoli di importazione è di:
— 5 ECU per capo, per gli animali vivi,
— 12 ECU per 100 chilogrammi in peso netto, per gli altri prodotti.»
1.
Fatte salve altre disposizioni specifiche, i titoli d'importazione sono richiesti per i prodotti corrispondenti a:
— una delle sottovoci della nomenclatura combinata
— uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata corrispondenti ad uno stesso trattino dell'elenco di cui all'allegato I.
oppure
Le indicazioni che compaiono nella domanda sono riportate nel titolo d'importazione.
2. L'organismo che rilascia il titolo d'importazione indica nella casella 20 del titolo d'importazione o dei suoi estratti il numero d'ordine del contingente che compare nella tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC).»
3.
Il testo dell'articolo 6 è sostituito con il seguente:
Prima del decimo giorno di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione, via telex o telecopiatrice, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione il mese precedente.
Tutte le comunicazioni, ivi incluse le comunicazioni "nulla", sono effettuate conformemente all'allegato II A, utilizzando i codici indicati e, per i regimi preferenziali, i numeri d'ordine dei contingenti che compaiono nella tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC).»
4.
Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti articoli:
«Articolo 6 bis
Prima della prima decade di novembre di ogni anno le competenti autorità nazionali comunicano alla Commissione, via telex o telecopiatrice, i quantitativi di prodotti che sono stati realmente importati dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. Tutte le comunicazioni, ivi incluse le comunicazioni "nulla", sono effettuate conformemente all'allegato II B, e contiene i quantitativi importati:
— per quanto riguarda i regimi preferenziali, per l'insieme dei numeri d'ordine di ogni regolamento, ripartiti per mese d'importazione e per paese d'origine nonché per i contingenti di animali vivi, per codice di prodotto,
— per quanto concerne le importazioni non preferenziali, per ogni codice di prodotto, ripartiti per mese di importazione e per paese d'origine.
Articolo 6 ter
Per i contingenti tariffari aperti per più paesi terzi e per le importazioni non preferenziali, all'imputazione del titolo o dei suoi estratti devono figurarvi, oltre alle informazioni già previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88 nella colonna 31 del titolo d'importazione o del suo estratto, il paese d'origine, se trattasi di contingenti preferenziali se trattasi di importazioni non preferenziali.
L'obbligo di cui al presente articolo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.
Articolo 6 quater
L'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3719/88 non è d'applicazione.
Articolo 6 quinquies
In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, lettera b) punto ii), del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine massimo per fornire la prova d'importazione con perdita parziale della cauzione è di quattro mesi a decorrere dalla data di scadenza del titolo e la percentuale di perdita parziale è fissata al 50 %.»
5. L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
6. L'allegato II è sostituito dagli allegati II A e II B del presente regolamento.
Art. 2
Il regolamento (CE) n. 589/96 è modificato come segue:
1.
All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«I quantitativi annui dei paesi qui sopra indicati recano i numeri d'ordine seguenti: il contingente del Botswana, 09.4052; il contingente del Kenya, 09.4054; il contingente del Madagascar, 09.4051; il contingente dello Swaziland, 09.4053; il contingente dello Zimbabwe, 09.4055 e il contingente della Namibia, 09.4056.»
2. L'articolo 6 è soppresso.
3. L'allegato II è soppresso.
Art. 3
Il regolamento (CE) n. 935/97 è modificato come segue:
1.
Il testo dell'articolo 5, paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. L'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non è d'applicazione.»
2. L'articolo 5, paragrafo 8, l'articolo 8 e l'articolo 9 sono soppressi.
3. L'allegato III è soppresso.
Art. 4
Nel regolamento (CE) n. 936/97 l'articolo 10, paragrafi 3 e 4, l'articolo 11 e l'articolo 12 sono soppressi.
Art. 5
Nel regolamento (CE) n. 995/97 l'articolo 4, paragrafi 3 e 4, l'articolo 5 e l'articolo 6 sono soppressi.
Art. 6
Nel regolamento (CE) n. 996/97 l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, l'articolo 10 e l'articolo 11 sono soppressi.
Art. 7
Il regolamento (CE) n. 1006/97 è modificato come segue:
1. L'articolo 5, paragrafi 5 e 6, l'articolo 10 e l'articolo 11 sono soppressi.
2. L'allegato II è soppresso.
Art. 8
Nel regolamento (CE) n. 1042/97 l'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma e paragrafo 5, l'articolo 9 e l'articolo 10 sono soppressi.
Art. 9
Il regolamento (CE) n. 1376/97 è modificato come segue:
1.
Il testo dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), è sostituito dal seguente:
«b) nella casella 16, uno dei codici NC, di pertinenza,».
2. L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, l'articolo 8 e l'articolo 9 sono soppressi.
3. L'allegato II è soppresso.
Art. 10
Nel regolamento (CE) n. 1939/97 gli articoli 6 e 7 sono soppressi.
Art. 11
Il regolamento (CE) n. 1940/97 è modificato come segue.
1.
Il testo dell'articolo 6, paragrafo 6, secondo comma, è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, non si applica l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88.»
2. Gli articoli 9 e 10 sono soppressi.