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REGOLAMENTO (CE) N. 299/98 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 1998 recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2351/97 che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione delle rose a fiore piccolo originarie del Marocco

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che, a seguito di una verifica, è stato constatato che le cifre indicate per le rose a fiore piccolo nell'allegato del regolamento (CE) n. 2350/97 della Commissione, del 27 novembre 1997, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza3, non sono esatte; che detto allegato deve essere rettificato in mancanza di cifre relative alle importazioni di rose a fiore piccolo provenienti dal Marocco; che, di conseguenza, è opportuno mantenere i dazi doganali preferenziali istituiti dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/97 della Commissione5; che occorre dunque abrogare il regolamento (CE) n. 2351/97 della Commissione6,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

I dazi doganali preferenziali per le rose a fiore piccolo provenienti dal Marocco sono ripristinati a decorrere dal 30 novembre 1997.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 30 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione