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REGOLAMENTO (CE) N. 448/98 DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 1998 che completa e modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 per quanto riguarda la ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nel quadro del sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo (3),

considerando che il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità4, contiene il quadro di riferimento di norme, definizioni, nomenclature e regole contabili comuni che consente di elaborare i conti degli Stati membri per le esigenze statistiche della Comunità europea, al fine di ottenere risultati comparabili fra gli Stati membri;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2223/96 stabilisce che la decisione relativa alla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) sia adottata entro il 31 dicembre 1997;

considerando che la soluzione del problema della ripartizione dei SIFIM dovrebbe comportare rilevanti miglioramenti della metodologia del SEC e un più preciso confronto dei livelli del prodotto interno lordo (PIL) all'interno dell'Unione europea;

considerando che il presente regolamento mira a introdurre il principio della ripartizione dei SIFIM e le relative modalità di attuazione;

considerando che l'efficacia della ripartizione dei SIFIM e le modalità di attuazione devono essere valutate mediante calcoli effettuati dagli Stati membri conformemente ai metodi di prova di cui all'allegato III del presente regolamento in un periodo di prova di durata sufficiente a verificare se tale ripartizione dia risultati più attendibili, per la corretta misurazione dell'attività economica interessata, dell'attuale ripartizione a valore zero;

considerando che è opportuno che la Commissione, in base ai calcoli effettuati durante il periodo di prova, presenti relazioni di valutazione della qualità dei dati, in particolare della loro disponibilità, nonché un'analisi qualitativa e quantitativa della stabilità nel tempo e della sensibilità dei risultati relativi ai diversi metodi di prova;

considerando che, nel caso di una valutazione positiva dell'attendibilità dei risultati ottenuti, è opportuno che la Commissione prenda una decisione sul metodo più appropriato per la ripartizione dei SIFIM;

considerando che, qualora i metodi di prova non diano risultati più attendibili, per la corretta misurazione dell'attività economica interessata, dell'attuale ripartizione a valore zero, è comunque opportuno che la Commissione presenti al Consiglio un'adeguata proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2223/96;

considerando che è opportuno che la decisione relativa alla ripartizione dei SIFIM per stabilire il PNL utilizzato ai fini del bilancio e delle risorse proprie della Comunità sia adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione;

considerando che occorre evitare la ripartizione dei SIFIM ai fini di altre politiche della Comunità, fino a che la Commissione prenda una decisione sul metodo da utilizzare per la ripartizione dei SIFIM qualora i risultati ottenuti siano giudicati più attendibili;

considerando che, secondo il principio di sussidiarietà, gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento possono essere realizzati meglio a livello della Comunità che a livello degli Stati membri, in quanto solo la Commissione è in grado di coordinare l'indispensabile armonizzazione dei metodi statistici per il calcolo e la ripartizione dei SIFIM a livello comunitario; che tuttavia il calcolo e le ripartizione propriamente detti nonché l'organizzazione dell'infrastruttura necessaria per il controllo dell'applicazione dei metodi dovrebbero essere affidati agli Stati membri; che per questo motivo è necessario prescrivere che le autorità nazionali competenti abbiano accesso a tutti i dati disponibili a livello nazionale;

considerando che il comitato del programma statistico delle Comunità europee, istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom5, e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con decisione 91/115/CEE6, sono stati rispettivamente consultati ai sensi dell'articolo 3 di ciascuna delle suddette decisioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Metodi

1. Durante il periodo di prova di cui all'articolo 4 gli Stati membri effettuano calcoli secondo i metodi descritti nell'allegato III del presente regolamento.

2. In base alla valutazione dei risultati di tali calcoli è adottata una decisione relativa al metodo da usare per la ripartizione dei SIFIM, secondo la procedura di cui all'articolo 5.

Art. 3

Mezzi

1. Gli Stati membri assicurano che i dati necessari o le stime adeguate per effettuare questi calcoli siano immediatamente messi a disposizione dell'autorità nazionale incaricata di effettuare i calcoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. L'autorità nazionale si fa carico della raccolta di dati supplementari che ritiene necessari per i calcoli.

Art. 4

Presentazione dei risultati dei calcoli durante il periodo di prova Gli Stati membri presentano alla Commissione i risultati dei calcoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in conformità del seguente scandenzario:

i risultati per gli anni civili 1995, 1996, 1997 e 1998 sono presentati entro il 1o novembre 1999,

i risultati per l'anno civile 1999, nonché i risultati riveduti per gli anni civili 1995, 1996, 1997 e 1998, sono presentati entro il 1o novembre 2000,

i risultati per l'anno civile 2000, nonché i risultati riveduti per gli anni civili 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, sono presentati entro il 1o novembre 2001,

le prime stime per l'anno civile 2001, nonché i risultati riveduti per gli anni civili 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, sono presentati entro il 30 aprile 2002.

Art. 5

Valutazione dei risultati

1. In base ai risultati di cui all'articolo 4 la Commissione, dopo aver consultato il comitato del programma statistico, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia, entro il 31 dicembre 2000, e una relazione finale, anteriormente al 1o luglio 2002, contenenti un'analisi qualitativa e quantitativa delle implicazioni dei metodi di prova per la ripartizione e il calcolo dei SIFIM descritti nell'allegato III.

2. Le modalità di applicazione del presente regolamento, comprese le misure destinate a chiarire e a migliorare i metodi di prova descritti nell'allegato III, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7.

3. Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione, dopo aver consultato il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, e secondo la procedura di cui all'articolo 7, adotta il metodo da usare per la ripartizione dei SIFIM, qualora i dati della relazione finale di valutazione dell'attendibilità dei risultati ottenuti durante il periodo di prova siano positivi.

4. Se nella relazione finale di valutazione di cui al paragrafo 1 la Commissione rileva che nessuno dei metodi di prova per la ripartizione dei SIFIM è più attendibile, per la corretta misurazione dell'attività economica, della ripartizione attuale a valore zero, essa presenta al Consiglio, se del caso, un'adeguata proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2223/96.

Art. 6

Trasmissione alla Commissione

A decorrere dal 1o gennaio 2003 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati dei calcoli effettuati conformemente al presente regolamento, quali elementi delle tabelle previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2223/96.

Art. 8

Deroghe In deroga al presente regolamento:

1. la decisione relativa alla ripartizione dei SIFIM per stabilire il PNL utilizzato ai fini del bilancio e delle risorse proprie della Comunità è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione;

2. i SIFIM non potranno essere ripartiti ai fini delle altre politiche della Comunità fino a che la Commissione non avrà adottato il metodo da usare per la loro ripartizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 3.

Art. 9

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1998. Per il Consiglio Il presidente G. BROWN (3) Parere espresso il 16 ottobre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).