REGOLAMENTO (CE) N. 594/98 DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1998 relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il 12 giugno 1995 è stato firmato a Bruxelles un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra;
considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo in prosieguo denominato l'accordo, le disposizioni di quest'ultimo in merito al commercio e alle questioni connesse sono state applicate, a decorrere dal 1° gennaio 1995, da un accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, firmato a Bruxelles il 19 dicembre 19941;
considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione di alcune disposizioni dell'accordo;
considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, è opportuno, ove richiesto dalle disposizioni dell'accordo, stabilire le disposizioni specifiche relative alle norme generali previste, in particolare, dal regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni2, e dal regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea3;
considerando che, prima di esaminare l'opportunità di adottare una misura di salvaguardia, è opportuno tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo;
considerando che sono applicabili anche le procedure relative alle clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea;
considerando che sono state stabilite norme specifiche per quanto riguarda le misure di salvaguardia per i prodotti tessili, oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo;
considerando che è opportuno introdurre alcune disposizioni per l'applicazione dei contingenti e dei massimali tariffari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Contingenti e massimali tariffari
Art. 1
Le modalità di applicazione degli articoli 19 e 20 dell'accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/924 oppure, a seconda dei casi, dalle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati o del regolamento (CE) n. 3448/935 o dalla Commissione, assistita dal comitato del codice doganale, secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento.
Art. 2
1. La Commissione, assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE)n. 2913/926, adotta, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione dei contingenti e massimali tariffari previsti negli allegati VI e XIV dell'accordo, comprese le modifiche e gli adattamenti tecnici resi necessari da modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric, o conseguenti alla conclusione, da parte del Consiglio, di accordi, protocolli, o scambi di lettere tra la Comunità e la Lituania.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:
— la Commissione può differire di tre mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
— il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al precedente trattino.
3. Il comitato può esaminare qualsiasi questione concernente l'applicazione dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari sollevata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di un Stato membro.
4. Una volta raggiunto un massimale tariffario, la Commissione può adottare un regolamento che ristabilisce, fino alla fine dell'anno civile considerato, i dazi doganali applicabili ai paesi terzi.
Titolo II. Misure di protezione
Art. 3
Il Consiglio può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato, di adire il Consiglio di associazione istituito dall'accordo in merito alle misure di cui agli articoli 28 e 124, paragrafo 2 dell'accordo. Se necessario, il Consiglio adotta le misure secondo la stessa procedura.
La Commissione può presentare le proposte a tal fine necessarie, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.
Art. 4
1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 64 dell'accordo, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 113 del trattato, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 3284/947 quando queste misure vengono adottate secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure sono adottate unicamente alle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 6 dell'accordo.
2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure adottate dalla Lituania a norma dell'articolo 64 dell'accordo, la Commissione dopo aver esaminato la questione, si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi che figurano nell'accordo. Se del caso, essa adotta le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato.
Art. 5
Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 29 dell'accordo, l'istituzione di misure antidumping viene decisa nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 384/968 e secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d) dell'accordo.
Art. 6
1.
Se uno Stato membro chiede alla Commissione di applicare misure di salvaguardia a norma degli articoli 30 e 31 dell'accordo, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta. Se la Commissione decide di non applicare le misure di salvaguardia, essa ne informa il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.
Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.
Qualora, deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio dichiari di voler adottare una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la Lituania e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro venti giorni lavorativi dalla conclusione delle consultazioni con la Lituania nell'ambito del Consiglio di associazione.
2.
La Commissione è assistita da un comitato istituito dal regolamento (CE) n. 3491/939 (in prosieguo denominato «il comitato»), composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Quest'ultimo comunica quanto prima agli Stati membri tutti gli elementi di informazione utili.
3. Quando la Commissione decide, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che devono essere applicate le misure di salvaguardia previste agli articoli 30 e 31 dell'accordo:
— essa ne informa immediatamente gli Stati membri se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;
— consulta il comitato;
— informa simultaneamente la Lituania e notifica al Consiglio di associazione l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 3 dell'accordo;
— comunica simultaneamente al Consiglio di associazione le informazioni necessarie a tali consultazioni.
4.
Le consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione si considerano comunque concluse allo scadere di trenta giorni a decorrere dalla notifica di cui ai paragrafi 1 e 3.
Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei trenta giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, adottare le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 30 e 31 dell'accordo.
5.
La decisione di cui al paragrafo 4 viene immediatamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri e alla Lituania; essa è altresì notificata al Consiglio di associazione.
La decisione è immediatamente applicabile.
6. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 4 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della decisione stessa.
7. Se la Commissione non prende una decisione a norma del paragrafo 4, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni nell'ambito del Consiglio di cooperazione oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione a norma del paragrafo 3 può adire il Consiglio.
8. Nei casi di cui ai paragrafi 6 e 7, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di due mesi.
Art. 7
1.
Nel caso di circostanze eccezionali a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera d) dell'accordo, la Commissione può adottare misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 30 e 31 dell'accordo.
Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito entro un termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
2. La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.
3.
Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 6.
È applicabile la procedura prevista all'articolo 6, paragrafi 7 e 8.
Se la Commissione non adotta una decisione entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la procedura prevista al primo ed al secondo comma del presente paragrafo.
Art. 8
Le procedure previste agli articoli 6 e 7 non si applicano ai prodotti oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo.
Art. 9
In deroga agli articoli 6 e 7, qualora le circostanze richiedano l'adozione di misure relative ai prodotti agricoli ai sensi degli articoli 21 e 30 dell'accordo o delle disposizioni degli allegati relativi a tali prodotti, le suddette misure sono adottate secondo le procedure previste nei regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché in base a disposizioni specifiche adottate a norma dell'articolo 235 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, purché siano rispettate le condizioni stabilite a norma dell'articolo 21 o dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.
Art. 10
La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al Consiglio di associazione previste dall'accordo.
Art. 11
Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 109 H e 109 I, secondo le procedure ivi previste.