REGOLAMENTO (CE) N. 846/98 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 1998 recante adattamento del regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio e abrogazione del regolamento (CE) n. 151/98
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia1, in particolare l'articolo 8,
considerando che la decisione n. 1/98 del consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime commerciale per i prodotti agricoli2 ha stabilito, tra l'altro, il regime preferenziale applicabile all'importazione di olio d'oliva originario della Turchia a partire dal 1° gennaio 1998;
considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2008/97, in caso di modifica delle condizioni dei regimi speciali previsti dall'accordo di associazione, in particolare per quanto concerne gli importi, nonché qualora venga concluso un nuovo accordo, gli adattamenti del suddetto regolamento dovranno essere decisi dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/964;
considerando che il regime speciale relativo all'importazione di olio d'oliva dalla Turchia, previsto in applicazione della decisione n. 1/98 del consiglio di associazione CE-Turchia, modifica, tra l'altro, gli importi delle riduzioni del dazio doganale applicabili a partire dal 1° gennaio 1998; che è quindi necessario adattare il regolamento (CE) n. 2008/97 sostituendo gli importi ivi previsti in applicazione della decisione n. 1/77 del consiglio di associazione CE-Turchia5 con le suddette riduzioni dei dazi doganali;
considerando che le condizioni del regime speciale di importazione di olio d'oliva dalla Turchia, previsto dalla decisione n. 1/98 del consiglio di associazione CE-Turchia, non subordina la riduzione del dazio doganale all'applicazione, in Turchia, di una tassa speciale all'esportazione; che è quindi necessario abrogare il regolamento (CE) n. 151/98 della Commissione6;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CE) n. 2008/97 è modificato come segue:
1. All'articolo 2, paragrafo 1, i termini «0,7245 ECU per 100 kg» sono sostituiti da «10 %».
2. All'articolo 2, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.
3. All'articolo 3, paragrafi 1 e 2, i termini «3,723 ECU per 100 kg» e i termini «7,003 ECU per 100 kg» sono sostituiti da «5 %».
Art. 2
Il regolamento (CE) n. 151/98 è abrogato.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1998.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione