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REGOLAMENTO (CE) N. 1613/98 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1998 recante adeguamento degli aiuti compensativi agrimonetari concessi in Svezia

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 2990/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, che determina le compensazioni in caso di riduzioni sensibili dei tassi di conversione agricoli sino al 1° luglio 19961, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1451/962, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2990/95 ha istituito il principio di un aiuto compensativo agrimonetario la cui prima rata ha un importo massimo determinato in base all'entità della riduzione sensibile del tasso di conversione agricolo di cui trattasi; che gli importi della seconda e della terza rata dell'aiuto devono essere ridotti, rispetto alla rata precedente, di almeno un terzo dell'importo concesso per la prima rata; che il calo sensibile registrato per la corona svedese il 7 luglio 1996 è stato del 3,280 %;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2921/95 della Commissione, del 18 dicembre 1995, recante modalità di applicazione delle compensazioni previste in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1481/964, gli importi massimi della seconda e della terza rata dell'aiuto vengono adeguati in base all'incidenza sui redditi dell'aumento dei tassi di conversione agricoli che dovesse prodursi prima dell'inizio dei periodi a cui si riferiscono tali rate; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2990/95, le rate dell'aiuto sono stabilite per periodi di dodici mesi che decorrono dall'inizio del mese successivo a quello della riduzione sensibile di cui trattasi;

considerando che tra la data della riduzione sensibile e l'inizio del periodo della terza rata di aiuto per la Svezia si sono prodotti numerosi aumenti dei tassi di conversione agricoli;

considerando che la compensazione agrimonetaria prevista dal regolamento (CE) n. 2990/95 è stata calcolata forfettariamente; che, tenuto conto del livello raggiunto dai tassi di conversione agricoli, è opportuno azzerare l'importo della terza rata dell'aiuto per la Svezia; che tale adeguamento dell'aiuto deve applicarsi dall'inizio del periodo a cui si riferisce la terza rata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

In Svezia, la terza rata dell'aiuto compensativo previsto dal regolamento (CE) n. 2990/95 per la riduzione sensibile del tasso di conversione agricolo del 7 luglio 1996 è soppressa.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione