REGOLAMENTO (CE) N. 1680/98 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1998 che modifica i regolamenti (CE) n. 936/97, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata, e (CEE) n. 139/81, che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di taluni carni bovine congelate nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1299/982, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/974, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando che la Nuova Zelanda ha designato un nuovo organismo responsabile dell'emissione dei certificati di autenticità; che è pertanto necessario modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 936/97;
considerando che l'importazione di talune carni bovine che beneficiano di una riduzione dei dazi doganali nel quadro del regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1299/98, è subordinata alla presentazione di certificati di autenticità rilasciati dal paese terzo interessato; che è necessario aggiornare il nome e l'indirizzo dell'organismo emittente della Nuova Zelanda;
considerando che è opportuno armonizzare, nell'ambito della normativa interessata, la procedura relativa a un'eventuale revisione dell'elenco degli organismi emittenti dei certificati di autenticità;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 936/97, l'organismo «New Zealand Meat Producers Board» è sostituito dal «New Zealand Meat Board».
Art. 2
Il regolamento (CEE) n. 139/81 è modificato come segue:
1.
Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:
«2. Qualora un organismo emittente non sia più riconosciuto, o non assolva uno degli obblighi assunti, o qualora sia designato un nuovo organismo emittente, l'elenco dell'allegato II può essere riveduto dalla Commissione.»
2. Nell'allegato II l'organismo «New Zealand Meat Producers Board» è sostituito dal «New Zealand Meat Board».
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1998.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione