diritto.io

REGOLAMENTO (CE) N. 1890/98 DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1780/97 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia1, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 1780/97 della Commissione2, che ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 723/97, dispone, tra l'altro, agli articoli 2 e 3, le modalità e i termini di pagamento della partecipazione finanziaria comunitaria agli Stati membri; che la disposizione secondo cui viene eseguito un unico pagamento annuo, comprendente il saldo dell'anno precedente e l'anticipo dell'anno successivo, è risultata di difficile applicazione pratica e, inoltre, non tiene conto degli stanziamenti autorizzati per l'anno successivo dall'autorità di bilancio;

considerando che, per una migliore gestione delle misure, gli anticipi da versare agli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1391/974, possono essere detratti dagli importi che non sono stati utilizzati non già nel corso dell'anno precedente, bensì nel corso del penultimo anno; che, inoltre, il massimale del contributo finanziario della Comunità non può essere stabilito prima che l'autorità di bilancio abbia autorizzato gli stanziamenti corrispondenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1780/97 è modificato come segue:

1.

All'articolo 2, il testo dei paragrafi 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri presentano i propri programmi d'azione per il primo e il secondo anno di applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 entro la fine del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Solo le spese impegnate dopo il 1° gennaio 1997 sono ammissibili al cofinanziamento comunitario. Per gli anni successivi, i programmi d'azione sono da presentarsi secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento succitato.

Le stime vengono elaborate in base alla tabella fornita in allegato.

2.

In base alle informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione stabilisce l'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità, espresso nella moneta di ciascuno Stato membro, nel corso del mese successivo all'adozione del bilancio generale delle Comunità europee per il rispettivo esercizio.

La Commissione informa gli Stati membri interessati in merito alle spese il cui finanziamento è stato respinto dalla Comunità e comunica i motivi del rigetto.

3.

Entro il 31 maggio di ogni anno, ogni Stato membro presenta alla Commissione una dichiarazione delle spese pagate nel corso dell'anno civile precedente. L'aliquota della partecipazione finanziaria della Comunità, fissata all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento succitato, si applica a queste spese limitatamente agli importi figuranti nei programmi d'azione considerati ammissibili dalla Commissione. Tuttavia, per il 1997, il termine di esecuzione delle spese è rinviato al 31 agosto 1998 e la dichiarazione delle spese pagate deve pervenire alla Commissione entro il 31 ottobre 1998.

La dichiarazione viene redatta conformemente alla tabella fornita in allegato.»

2.

Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

L'importo massimo fissato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/97, previa riduzione degli importi inutilizzati versati con riferimento al penultimo anno, è considerato costituire una spesa ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 296/96, per il mese di fissazione di tale massimale da parte della Commissione.»

3.

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 3 bis

Per gli ultimi due anni di applicazione del presente regolamento l'importo non utilizzato è versato al FEAOG, nell'idonea linea di bilancio, nell'ambito delle spese del mese di giugno dell'esercizio successivo all'anno di esecuzione.»

4. La parola «impegnate» dell'ultimo paragrafo, punto 5, dell'allegato a questo regolamento, è sostituita dalla parola «pagate».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione