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REGOLAMENTO (CE) N. 1980/98 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1998 che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari e di massimali tariffari e che stabilisce una vigilanza comunitaria sui quantitativi di riferimento per alcuni prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativo al regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che abroga il regolamento (CEE) n. 715/901, in particolare l'articolo 30,

considerando che la quarta convenzione ACP-CE2, in appresso denominata «la convenzione», prevede che alcuni prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) possono beneficiare all'atto dell'importazione nella Comunità, nel quadro di contingenti tariffari, massimali tariffari o quantitativi di riferimento, di un'esenzione dei dazi doganali o di una loro riduzione; che tali contingenti tariffari, massimali tariffari e quantitativi di riferimento previsti dalla convenzione devono essere aperti annualmente sino al termine della validità della convenzione;

considerando che spetta alla Commissione adottare le misure d'applicazione relative all'apertura e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari, dei massimali tariffari comunitari nonché dei quantitativi di riferimento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/984, ha codificato le disposizioni di gestione dei contingenti tariffari destinati a essere utilizzati in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica nonché alle disposizioni relative alla vigilanza delle importazioni preferenziali;

considerando che, in occasione del negoziato di revisione intermedia della convenzione di Lomé, è stato convenuto di rendere applicabili a partire dal 1° gennaio 1996 le modifiche del regime; che occorre pertanto prevedere l'applicazione del presente regolamento e l'abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1280/945, modificato dal regolamento (CE) n. 896/956, (CE) n. 2763/947, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2411/968, e (CE) n. 2942/959, modificato dal regolamento (CE) n. 982/9610, a partire dalla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere emesso dal comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. I prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), elencati nell'allegato A, immessi in libera pratica nella Comunità e accompagnati da una prova dell'origine conformemente al protocollo della convenzione relativo all'origine, possono beneficiare di un'esenzione dai dazi doganali o di una loro riduzione nei limiti dei contingenti tariffari menzionati in detto allegato.

2. I contingenti tariffari di cui al presente articolo sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso equo e continuo ai contingenti tariffari secondo le disponibilità del saldo del volume contingentale corrispondente.

Art. 2

1. I prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), elencati nell'allegato B, immessi in libera pratica nella Comunità e accompagnati da una prova dell'origine conformemente al protocollo della convenzione relativo all'origine, possono beneficiare di un'esenzione dai dazi doganali conformemente al massimale tariffario menzionato in detto allegato.

2. Il massimale tariffario di cui al presente articolo è soggetto a una vigilanza comunitaria effettuata dalla Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Art. 3

1. I prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), elencati all'allegato C, immessi in libera pratica nella Comunità e accompagnati da una prova dell'origine conformemente al protocollo della convenzione relativo all'origine, possono beneficiare di un'esenzione dai dazi doganali nel quadro dei quantitativi di riferimento menzionati in detto allegato e sono soggetti a una vigilanza comunitaria.

2. L'utilizzazione dei quantitativi di riferimento viene constatata a livello comunitario in base alle informazioni comunicate alla Commissione dagli Stati membri, conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Art. 4

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, prende tutte le misure utili ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1998. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione ALLEGATO A relativo ai prodotti di cui all'articolo 1 Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati soltanto indicativi, in quanto lo schema preferenziale è determinato, nel contesto di questo allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate posizioni di codice «ex», lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente. >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO B relativo ai prodotti di cui all'articolo 2 Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati soltanto indicativi, in quanto lo schema preferenziale è determinato, nel contesto di questo allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate posizioni di codice «ex», lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente. >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO C relativo ai prodotti di cui all'articolo 3 Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati soltanto indicativi, in quanto lo schema preferenziale è determinato, nel contesto di questo allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate posizioni di codice «ex», lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente. >SPAZIO PER TABELLA>