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REGOLAMENTO (CE) N. 2605/98 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali1 («il regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2506/952, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 14 del regolamento di base prevede una deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai fini della salvaguardia della produzione agricola (esenzione agricola);

considerando che il regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione3 ha definito le condizioni per porre in applicazione tale deroga e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell'agricoltore;

considerando che in tale data non era possibile definire l'ammontare dell'equa remunerazione da corrispondere per il ricorso fatto alla deroga suddetta;

considerando tuttavia che nel regolamento era stabilito che l'ammontare iniziale e il sistema di adattamenti successivi dovevano essere precisati al più presto possibile;

considerando che nel frattempo in diversi Stati membri sono stati conclusi accordi tra organizzazioni di costitutori e di agricoltori riguardanti, tra l'altro, l'ammontare della remunerazione;

considerando che occorre provvedere affinché gli accordi fungano da linee direttrici comunitarie per quanto riguarda l'ammontare della remunerazione, nelle zone e per le specie di cui trattasi;

considerando che, nelle zone e per le specie a cui non si applicano tali accordi, la remunerazione da versare deve ammontare in linea di massima al 50 % degli importi da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiali di moltiplicazione, adeguata mediante un'opportuna scala mobile, qualora tale scala mobile sia stata stabilita per le rispettive privative nazionali per ritrovati vegetali;

considerando che tale ammontare delle remunerazioni deve essere riesaminato entro il 1° gennaio 2003;

considerando che è opportuno prevedere un incentivo adeguato per la rapida conclusione di nuovi accordi tra organizzazioni di costitutori e di agricoltori relativi alle zone o alle specie non ancora coperte, qualora detti accordi siano già in preparazione; considerando che un ammontare inferiore a quello sopra indicato e applicabile solo per un periodo di tempo limitato può incoraggiare determinate organizzazioni a concludere tali accordi quanto prima possibile;

considerando che è stato consultato il consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente delle privative per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1768/95 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4. Qualora nel caso contemplato dal paragrafo 2 l'ammontare della remunerazione sia oggetto di accordi tra organizzazioni di titolari e di agricoltori, con o senza la partecipazione di organizzazioni di servizi di trattamento, stabiliti nella Comunità, rispettivamente a livello comunitario, nazionale o regionale, gli importi concordati fungono da linee direttrici per la determinazione della remunerazione da corrispondere nella zona e per le specie di cui trattasi, se detti importi e le condizioni relative sono stati notificati per iscritto alla Commissione dai rappresentanti autorizzati delle organizzazioni interessate e pubblicati su tale base nella "Gazzetta ufficiale" edita dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

5.

Qualora nel caso contemplato dal paragrafo 2 non si applichino accordi di cui al paragrafo 4, la remunerazione da versare ammonterà al 50 % degli importi da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiali di moltiplicazione, come precisato nel paragrafo 2.

Tuttavia se uno Stato membro ha notificato alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1999 l'imminente conclusione di un accordo di cui al paragrafo 4 tra le organizzazioni interessate a livello nazionale o regionale, la remunerazione da versare nella zona e per le specie di cui trattasi ammonterà al 40 % invece che al 50 % sopra menzionato, ma solo per quanto riguarda il ricorso all'esenzione agricola fatto prima dell'applicazione di detto accordo e non oltre il 1° aprile 1999.

6. Qualora nel caso contemplato dal paragrafo 5 l'agricoltore, nel periodo corrispondente, abbia fatto ricorso all'esenzione agricola in misura superiore al 55 % della sua produzione totale della varietà di cui trattasi utilizzata per la sua produzione, l'ammontare della remunerazione da corrispondere nella zona e per le specie interessate sarà quello che verrebbe applicato per tale varietà se fosse protetta nello Stato membro interessato nell'ambito del suo sistema nazionale di privativa di ritrovati vegetali, qualora esista un sistema nazionale che abbia stabilito tale ammontare e purché detto ammontare sia superiore al 50 % dell'importo addebitato per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione, come indicato al paragrafo 2. Qualora non ci sia un ammontare definito nell'ambito di un sistema nazionale, le disposizioni del paragrafo 5 si applicano indipendentemente dal rapporto di utilizzazione.

7. Entro il 1° gennaio 2003 le disposizioni del paragrafo 5, primo comma, e del paragrafo 6 saranno riesaminate alla luce dell'esperienza acquisita a norma del presente regolamento e dell'evoluzione del rapporto di cui al paragrafo 3, ai fini di un loro eventuale adeguamento, entro il 1° luglio 2003, necessario per stabilire o per stabilizzare, nell'intero territorio comunitario o in parte di esso, il rapporto sufficientemente equilibrato previsto nel suddetto paragrafo.»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione