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REGOLAMENTO (CE) N. 2784/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione2, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il Regno Unito e la Francia hanno trasmesso alla Commissione domande di registrazione di diverse denominazioni in quanto indicazioni geografiche;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è stato constatato che le domande sono conformi alle disposizioni del regolamento e, in particolare, che comprendono tutti gli elementi ivi previsti all'articolo 4;

considerando che, dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3 delle denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento, non è stata comunicata alla Commissione alcuna opposizione ai sensi dell'articolo 7 del succitato regolamento;

considerando che, di conseguenza, le denominazioni in esame possono essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», e pertanto essere tutelate sul piano comunitario in quanto indicazioni geografiche protette;

considerando che l'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2139/985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione