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REGOLAMENTO (CE) N. 83/1999 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 1999 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/82 del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione2, in particolare l'articolo 9,

considerando che il governo francese ha chiesto, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, di modificare in «Ossau-Iraty» la denominazione «Ossau-Iraty Brebis-Pyrénées» registrata quale denominazione d'origine protetta con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/984;

considerando che dall'esame della suddetta domanda di modifica si è constatato che si tratta di una modifica secondaria; che tale constatazione scaturisce dal fatto che pur trattandosi di una modifica della denominazione registrata che in linea di massima dovrebbe essere considerata come una modifica rilevante, essa non infirma i diritti dei titolari della denominazione in causa; che inoltre la modifica suddetta non ha effetti sui diritti dei produttori terzi;

considerando che, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2081/92, la Commissione ha stimato, con decisione del 20 marzo 1998, di non dover applicare la procedura prevista dall'articolo 6, poiché si tratta di una modifica secondaria;

considerando che si è inoltre tenuto presente che la modifica è conforme al regolamento (CEE) n. 2081/92; che occorre pertanto registrare la modifica della denominazione «Ossau-Iraty Brebis-Pyrénées» in quella di «Ossau-Iraty» modificando in conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la modifica in «Ossau-Iraty» della denominazione «Ossau-Iraty Brebis-Pyrénées» deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è modificato come segue:

La denominazione d'origine protetta «Ossau-Iraty Brebis-Pyrénées» è sostituita da «Ossau-Iraty».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione