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REGOLAMENTO (CE) N. 571/1999 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1999 recante modificazione del regolamento (CE) n. 1426/98 che fissa il massimale dell'aiuto compensativo per la rivalutazione sensibile della lira sterlina verificatasi il 3 maggio 1998

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro1, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1426/98 della Commissione2 ha fissato il massimale dell'aiuto compensativo per la rivalutazione sensibile della lira sterlina verificatasi il 3 maggio 1998;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 942/984, l'importo massimo relativo alla prima rata dell'aiuto compensativo è ridotto o annullato in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di conversione agricoli constatata durante un determinato periodo di osservazione e tenendo conto della situazione del mercato nel medesimo periodo, che si conclude il 28 febbraio 1999;

considerando che il regolamento (CE) n. 2799/98 ha abrogato il regolamento (CE) n. 724/97; che tuttavia, per evitare compensazioni eccessive determinate dal fatto che il tasso di conversazione agricolo della lira sterlina e il tasso di cambio constatati durante il periodo di osservazione sono maggiori del tasso del giorno della rivalutazione sensibile, è opportuno, a motivo del livello raggiunto, azzerare il massimale dell'importo della prima rata dell'aiuto compensativo per la rivalutazione sensibile della lira sterlina verificatasi il 3 maggio 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione