REGOLAMENTO (CE) N. 807/1999 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 1999 recante, a seguito dell'introduzione dell'euro, misure transitorie per il finanziamento delle ispezioni e dei controlli ai sensi della direttiva 85/73/CEE
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro1, in particolare l'articolo 10,
considerando che l'articolo 7 della direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari contemplati dalle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE2, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE3, stabilisce che il tasso da adottare per la conversione in moneta nazionale degli importi in ecu previsti da detta direttiva è quello pubblicato ogni anno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, il primo giorno lavorativo di settembre e che tale tasso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo;
considerando che il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro4, stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti all'unione economica e monetaria è l'euro; che i tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2866/985;
considerando che a norma delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98, i prezzi e gli importi fissati negli atti relativi alla politica agricola comune sono espressi in euro; che negli Stati membri partecipanti essi sono versati o riscossi in euro e che negli altri Stati membri sono convertiti nella pertinente moneta nazionale mediante il tasso di cambio e sono versati o riscossi in moneta nazionale;
considerando che le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 85/73/CEE, almeno per un periodo transitorio rappresentato dall'anno 1999, non sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 974/98 e del regolamento (CE) n. 2799/98; che per garantire un passaggio armonioso al nuovo regime occorre derogare a tali disposizioni;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. In deroga all'articolo 7 della direttiva 85/73/CEE, negli Stati membri che hanno adottato la moneta unica gli importi in euro previsti da detta direttiva sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso irrevocabilmente fissato dal regolamento (CE) n. 2866/98.
2. Negli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98, gli importi in euro previsti dalla direttiva 85/73/CEE e applicati nel corso del 1999 sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, il primo giorno lavorativo del mese di settembre 1998.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999. Tuttavia, a richiesta dell'interessato, a tutte le operazioni effettuate nel corso del periodo che intercorre tra la data di entrata in applicazione e la data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni sostituite dall'articolo 1, paragrafo 1.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione