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REGOLAMENTO (CE) N. 1070/1999 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 1999 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione2, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando che con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/19994, la denominazione Φέτα (Feta) notificata dal governo ellenico ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata registrata quale denominazione di origine protetta;

considerando che in seguito alla sentenza resa della Corte di giustizia il 16 marzo 1999, tale regolamento è stato annullato nella misura in cui procede alla registrazione della denominazione Φέτα (Feta) quale denominazione di origine protetta; che tale denominazione è pertanto radiata dal Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, nonché dall'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. La denominazione Φέτα (Feta) è radiata dal Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

2. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96, nella Parte A, "Prodotti elencati nell'allegato II del trattato destinati all'alimentazione umana", nella rubrica "Formaggi" dall'elenco relativo alla "Grecia" è soppressa la denominazione "Φέτα (Feta) (DOP)".

3. A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la denominazione Φέτα (Feta) resta protetta a livello nazionale fino a quando sarà adottata una decisione in merito.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione