REGOLAMENTO (CE) N. 1225/1999 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1999 relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche dei servizi di assicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese1, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 410/982, in particolare l'articolo 12, punto iii),
considerando che il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 istituisce un quadro comune per l'elaborazione di statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nel settore delle assicurazioni nella Comunità;
considerando che è necessario stabilire uns serie di definizioni per le caratteristiche delle statistiche dei servizi di assicurazione;
considerando che le misure previste sono conformi al parere del comitato del programma statistico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Le caratteristiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 sono definite nell'allegato al presente regolamento.
2. In tali definizioni, i riferimenti ai conti delle imprese riprendono le voci di cui all'articolo 6 (stato patrimoniale), all'articolo 34 (conto profitti e perdite) o all'articolo 63 (allegato) della direttiva 91/674/CEE del Consiglio3, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.
Art. 2
1. Gli Stati membri applicano tali definizioni per le caratteristiche dell'elenco A specificate al punto 3 della sezione 4 dell'allegato 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 per l'anno di riferimento 1999 e per gli anni successivi, nonché per le caratteristiche dell'elenco B specificate al punto 4 della sezione 4 dell'allegato 5 di detto regolamento per l'anno di riferimento 2003 e per gli anni successivi.
2. Gli Stati membri applicano tali definizioni anche per le caratteristiche dell'elenco A per gli anni di riferimento 1996, 1997 e 1998, ove ciò sia conforme alle prassi nazionali esistenti, e per le caratteristiche dell'elenco B per gli anni di riferimento 2000, 2001 e 2002, ove ciò sia conforme alle prassi nazionali esistenti.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1999. Per la Commissione Yves-Thibault de SILGUY Membro della Commissione