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REGOLAMENTO (CE) N. 1411/1999 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1999 concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione animale1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1245/1999 della Commissione2, in particolare l'articolo 9 undecies e l'articolo 3,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, possono essere autorizzati nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi, tenuto conto del progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

considerando che, in deroga alla direttiva 70/524/CEE, la direttiva 93/113/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali3, modificata da ultimo dalla direttiva 97/40/CE4, autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente l'uso e la commercializzazione di enzimi, di microrganismi e di loro preparati;

considerando che dall'esame dei fascicoli presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 della direttiva 93/113/CEE emerge che possono essere provvisoriamente autorizzati alcuni preparati appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microorganismi;

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione animale ha espresso parere favorevole in merito all'innocuità di detti preparati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

I preparati appartenenti al gruppo "enzimi", elencati nell'allegato I del presente regolamento, possono essere autorizzati, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quali additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni specificate nell'allegato stesso.

Art. 2

I preparati appartenenti al gruppo "microorganismi" elencati nell'allegato II del presente regolamento possono essere autorizzati, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quali additivi nell'alimentazione degli animali, alle condizioni specificate nell'allegato stesso.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione