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REGOLAMENTO (CE) N. 1636/1999 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1999 concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione2, in particolare l'articolo 9 undecies e l'articolo 3,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, possono essere autorizzati nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi, tenuto conto del progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

considerando che, in deroga alla direttiva 70/524/CEE, la direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali3, modificata da ultimo dalla direttiva 97/40/CE4, autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente l'uso e la commercializzazione di enzimi, di microrganismi e di loro preparati;

considerando che può essere concessa un'autorizzazione temporanea di nuovi additivi o di nuovi impieghi di additivi se, al livello consentito nell'alimentazione degli animali, ciò non produce effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente né danneggia il consumatore alterando le caratteristiche del prodotto animale, se la loro presenza negli alimenti per animali può essere controllata e se è ragionevole ritenere, sulla base dei risultati disponibili, che essi producano un effetto positivo sulle caratteristiche di detti alimenti per animali o sulla produzione animale quando vengono incorporati in tali alimenti per animali;

considerando che le disposizioni della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro5, e quelle delle relative direttive particolari, segnatamente la direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro6, modificata da ultimo dalla direttiva 97/65/CE7, sono del tutto applicabili per quanto riguarda l'impiego e la manipolazione, da parte di lavoratori, degli additivi negli alimenti per animali;

considerando che dall'esame dei fascioli presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 della direttiva 93/113/CEE emerge che possono essere provvisoriamente autorizzati alcuni preparati appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi;

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione animale ha espresso parere favorevole in merito all'innocuità di detti preparati;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

I preparati appartenenti al gruppo "enzimi" elencati nell'allegato I del presente regolamento possono essere autorizzati, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quali additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Art. 2

I preparati appartenenti al gruppo "microrganismi" elencati nell'allegato II del presente regolamento possono essere autorizzati, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quali additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione