REGOLAMENTO (CE) N. 2157/1999 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 23 settembre 1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visti il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato"), in particolare l'articolo 110, paragrafo 3, lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare gli articoli 34.3 e 19.1, e il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni1 (in seguito denominato "regolamento del Consiglio"), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando che, conformemente all'articolo 34.3 dello statuto, in combinato disposto con l'articolo 43.1 dello statuto, il paragrafo 8 del protocollo n. 25 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il paragrafo 2 del protocollo n. 26 su talune disposizioni relative alla Danimarca, il presente regolamento non conferisce alcun diritto e non impone alcun obbligo agli Stati membri non partecipanti;
considerando che il regolamento del Consiglio ha stabilito i limiti e le condizioni entro i quali la Banca centrale europea (BCE) ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati;
considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio conferisce alla BCE il potere normativo di specificare i meccanismi in base ai quali è possibile irrogare sanzioni nel rispetto di quanto stabilito nello stesso regolamento;
considerando che altri regolamenti del Consiglio o della BCE possono prevedere sanzioni specifiche per settori specifici e rinviare al presente regolamento per i principi e le procedure connessi all'irrogazione di dette sanzioni;
considerando che nell'espletamento della procedura volta a determinare la sanzione applicabile la BCE deve assicurare il massimo rispetto del diritto di terzi alla difesa in conformità dei principi generali del diritto e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia, in particolare della giurisprudenza concernente i poteri di indagine della Commissione europea nel campo della concorrenza;
considerando che all'interno del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) non sussistono impedimenti giuridici allo scambio di informazioni connesse all'individuazione di eventuali inosservanze di regolamenti o decisioni della BCE;
considerando che nell'avviare una procedura di infrazione deve essere rispettato il principio "ne bis in idem";
considerando che le norme che regolano i poteri della BCE e della banca centrale nazionale competente nel quadro nella procedura di infrazione devono garantire l'efficace svolgimento di accertamenti scrupolosi in merito alla presunta infrazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela dei diritti di difesa dell'impresa interessata e la riservatezza della procedura di infrazione;
considerando che nell'espletamento della procedura di infrazione può rendersi necessaria l'assistenza delle autorità degli Stati membri al fine di assicurare l'efficace esercizio dei poteri della BCE e della banca centrale nazionale competente;
considerando che l'impresa interessata, una volta completata l'eventuale fase di accertamento della procedura di infrazione, e una volta ricevute le risultanze in fatto della stessa, nonché la notifica degli addebiti, ha altresì il diritto di essere ascoltata;
considerando che la procedura di infrazione viene condotta nel rispetto dei principi di riservatezza e di segreto professionale; che la riservatezza o il segreto professionale non pregiudicano il diritto alla difesa dell'impresa interessata;
considerando che il Consiglio direttivo della BCE può procedere al riesame delle decisioni in materia di infrazioni e che occorre stabilire le condizioni procedurali da applicare in sede di detto riesame;
considerando che, al fine di accrescere la trasparenza e l'efficacia dei suoi poteri sanzionatori, la BCE ha facoltà di pubblicare le proprie decisioni finali in merito all'irrogazione di sanzioni ovvero qualsiasi informazione ad esse connessa; che, alla luce delle particolari caratteristiche dei mercati finanziari, la pubblicazione di una decisione di irrogare una sanzione è una misura eccezionale, adottata dalla BCE unicamente in seguito a un'accurata considerazione delle circostanze relative al caso specifico, dei probabili effetti di tale decisione sulla reputazione dell'impresa interessata e del legittimo interesse economico di quest'ultima; che la decisione di pubblicare deve essere adottata nel rispetto del principio di non discriminazione e garantire parità di trattamento; che in tale contesto, è auspicabile consultare le competenti autorità di vigilanza prima dell'adozione di detta decisione; che in nessun caso, nel pubblicare la decisione di irrogare una sanzione, si rendono note informazioni di natura confidenziale;
considerando che la decisione che impone un obbligo pecuniario deve essere resa esecutiva conformemente all'articolo 256 del trattato; che alle banche centrali nazionali può essere delegato il compito di adottare le misure necessarie a tal fine;
considerando che, ai fini di una sana ed efficiente amministrazione, si ritiene opportuno prevedere una procedura sanzionatoria semplificata per le infrazioni minori;
considerando che il presente regolamento si applica ai casi di inosservanza previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea2 (in seguito denominato "regolamento del Consiglio sulle riserve minime") entro i limiti e le condizioni stabiliti dallo stesso articolo 7, paragrafo 2; che la natura particolare dei casi di inosservanza dell'obbligo di riserve minime di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio sulle riserve minime giustifica l'adozione di un regime giuridico specifico che preveda una procedura sanzionatoria abbreviata e, al contempo, non lesiva del diritto alla difesa dell'impresa interessata;
considerando che, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea3, la BCE agisce in conformità del regolamento del Consiglio e del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento con l'espressione «banca centrale nazionale competente» si intende la banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione ovvero, per violazioni nel campo della sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica, la banca centrale dell'Eurosistema identificata come autorità competente nell'accezione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28)1. Altre espressioni utilizzate hanno il medesimo significato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2532/98.
Art. 1 bis Ambito d'applicazione
Il presente regolamento si applica esclusivamente alle sanzioni irrogabili dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti di banca centrale diversi dai compiti in materia di vigilanza. Esso non si applica alle sanzioni amministrative irrogabili dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza.
Art. icle 1 ter Unità di indagine indipendente
1. Al fine di decidere se avviare o meno la procedura per infrazione ai sensi dell'articolo 2 ed esercitare i poteri di cui all'articolo 3, la BCE istituisce, al proprio interno, un'unità di indagine indipendente (di seguito l'«unità di indagine») composta da funzionari inquirenti che svolgono le proprie funzioni di indagine in modo indipendente rispetto al Comitato esecutivo e al Consiglio direttivo e non prendono parte alle deliberazioni del Comitato esecutivo e del Consiglio direttivo. Dell'unità di indagine fanno parte funzionari inquirenti in possesso di una serie di conoscenze, abilità ed esperienza rilevanti.
1 bis Per le indagini relative a violazioni del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) la BCE può nominare funzionari inquirenti: (i) membri del personale della BCE o di una banca centrale di uno Stato membro, purché la nomina sia accettata dalla banca centrale nazionale di competenza; ovvero (ii) esperti esterni che operino sulla base di un adeguato mandato. La BCE non può nominare funzionari inquirenti i membri del Comitato per le infrastrutture di mercato e pagamenti né membri del personale della BCE o di una banca centrale nazionale di uno Stato membro direttamente coinvolti nelle attività del gruppo di valutazione che ha effettuato la valutazione di sorveglianza iniziale individuando una violazione o ragioni che inducono a sospettarne l'esistenza.
2. Se la BCE reputa che vi sia motivo per sospettare che una o più infrazioni siano in corso o siano state commesse, la questione è rimessa al Comitato esecutivo.
3. Se il Comitato esecutivo ritiene che la sanzione applicabile possa eccedere il limite di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la procedura semplificata di cui all'articolo 10 non trova applicazione e il Comitato esecutivo rimette la questione all'unità di indagine. L'unità di indagine adotta una decisione in merito all'avvio o meno della procedura per infrazione.
4. I riferimenti alla BCE contenuti negli articoli da 2 a 4, nell'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, e nell'articolo 6 sono interpretati come riferimenti all'unità di indagine della BCE o, qualora trovi applicazione la procedura semplificata di cui all'articolo 10, al Comitato esecutivo.
5. Le disposizioni del presente articolo fanno salva la competenza della banca centrale nazionale competente ad avviare una procedura per infrazione e a condurre un accertamento in conformità al presente regolamento
Art. 2 Avvio di una procedura di infrazione
1. Non è possibile avviare più di una procedura per infrazione nei confronti della stessa impresa sulla base dei medesimi elementi di fatto. A tal fine, la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente non adottano alcuna decisione in merito all'avvio di una procedura di infrazione prima di essersi scambiati informazioni e reciprocamente consultati.
2. Prima di decidere se avviare una procedura di infrazione la BCE e/o la banca centrale nazionale competente possono richiedere all'impresa interessata di fornire tutte le informazioni concernenti la presunta infrazione.
3. La BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente hanno, su richiesta, la facoltà di prestarsi mutua assistenza e di collaborare tra loro nell'espletamento della procedura per infrazione, in particolare trasmettendosi tutte le informazioni considerate pertinenti.
4. Salvo diverso accordo fra le parti, le comunicazioni tra la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente e l'impresa interessata avvengono nella lingua comunitaria ufficiale (o in una delle lingue comunitarie ufficiali) dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione.
Art. 3 Poteri della BCE e della banca centrale nazionale competente
1. Fra i poteri che il regolamento (CE) n. 2532/98 conferisce alla BCE e alla banca centrale nazionale competente nel corso della fase di accertamento figura il diritto di ricercare qualsiasi elemento informativo e di perquisire senza preavviso i locali dell'impresa interessata, al fine di ottenere tutte le informazioni relative alla presunta infrazione.
2. I membri del personale della BCE o, se del caso, della banca centrale nazionale competente che, conformemente ai rispettivi regolamenti interni, sono autorizzati a ricercare informazioni nei locali dell'impresa interessata esercitano i propri poteri presentando una formale autorizzazione scritta, rilasciata in conformità dei suddetti regolamenti interni.
3. Tutte le richieste rivolte all'impresa interessata sulla base dei poteri conferiti alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente fanno riferimento specifico all'oggetto e allo scopo dell'accertamento.
Art. 4 Assistenza delle autorità degli Stati membri
1. La BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente possono richiedere, a titolo di misura precauzionale, l'assistenza delle autorità degli Stati membri.
2. Nessuna autorità di uno Stato membro può sostituirsi alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente nella valutazione della necessità di procedere ad un accertamento.
Art. 5 Notifica degli addebiti
1. Prima di decidere sull'eventuale irrogazione di una sanzione la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente notificano per iscritto all'impresa interessata le risultanze in fatto degli accertamenti svolti e gli addebiti mossi.
2. Contestualmente alla notifica degli addebiti, la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente stabiliscono un termine entro il quale l'impresa interessata può trasmettere per iscritto alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente le proprie osservazioni in merito agli addebiti mossi, fatta salva la possibilità di svilupparle ulteriormente nel corso di un'audizione, qualora nelle suddette osservazioni essa avanzi una richiesta in tal senso. Il termine, di durata non inferiore a 30 giorni lavorativi, decorre a partire dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Dopo la replica dell'impresa interessata la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente decidono se proseguire la fase di accertamento allo scopo di risolvere eventuali questioni pendenti. Una notifica aggiuntiva degli addebiti mossi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è inviata all'impresa interessata solo qualora il risultato di ulteriori accertamenti svolti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente, induca a porre nuovi fatti a carico dell'impresa interessata ovvero a modificare notevolmente gli elementi di prova delle infrazioni contestate.
4. Nella decisione di irrogare una sanzione, la BCE tiene conto esclusivamente degli addebiti notificati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e in merito ai quali si è consentito all'impresa interessata di rendere note le proprie osservazioni.
Art. 6 Diritti e obblighi dell'impresa interessata
1. Nella fase di accertamento di una procedura di infrazione l'impresa interessata collabora con la BCE o, se del caso, con la banca centrale nazionale competente. In particolare, essa ha il diritto di produrre documenti, libri o registri contabili, ovvero copie o estratti degli stessi, e di fornire, per iscritto od oralmente, qualsiasi chiarimento.
2. La resistenza, l'inosservanza o il mancato adempimento da parte dell'impresa interessata degli obblighi imposti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente nell'esercizio dei loro poteri nel quadro di una procedura di infrazione possono costituire motivo sufficiente per l'avvio di una procedura di infrazione ai sensi del presente regolamento e dare luogo all'imposizione di penalità di mora.
3. L'impresa interessata ha diritto all'assistenza legale per tutta la durata della procedura di infrazione. Dopo che l'impresa interessata ha ricevuto la notifica dell'avvio di detta procedura, la validità di questa non sarà compromessa dal fatto che l'impresa abbia esercitato o meno il proprio diritto all'assistenza legale.
4. Una volta ricevuta la notifica ai sensi del precedente articolo 5, paragrafo 1, l'impresa interessata ha il diritto di accedere ai documenti e agli altri elementi raccolti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente che costituiscono prova dell'infrazione contestata.
5. Qualora nelle proprie osservazioni scritte l'impresa interessata chieda altresì di essere ascoltata nel corso di un'audizione, questa sarà condotta, alla data stabilita, da persone nominate a tal fine dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente. Le audizioni sono tenute presso la sede della BCE o della banca centrale nazionale competente. Le audizioni non sono pubbliche. I partecipanti all'audizione sono ascoltati singolarmente oppure in presenza di altre persone ivi convocate. L'impresa interessata può chiedere alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente, entro limiti ragionevoli, di ascoltare persone che possano confermare aspetti dei commenti da essa formulati per iscritto.
6. Il contenuto essenziale delle dichiarazioni rilasciate da ciascuna persona è registrato in un verbale che viene letto e approvato dalla persona in questione unicamente per la parte relativa alle dichiarazioni da essa rese.
7. Le informazioni e le richieste di presenziare alle audizioni, provenienti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente, sono inviate ai destinatari per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano contro ricevuta.
Art. 7 Riservatezza della procedura di infrazione
1. La procedura di infrazione si svolge nel rispetto dei principi di riservatezza e di segreto professionale.
2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, di cui sopra, l'impresa interessata non ha accesso ai documenti o ad altro materiale in possesso della BCE o della banca centrale nazionale competente, che siano ritenuti riservati con riguardo a terzi, alla BCE o alla banca centrale competente. Rientrano nella suddetta categoria, in particolare, i documenti o altro materiale contenenti informazioni connesse agli interessi commerciali di altre imprese, nonché documenti interni della BCE o della banca centrale nazionale competente, di altre istituzioni od organismi comunitari, ovvero di altre banche centrali nazionali quali note, progetti di testo e documenti di lavoro.
Art. 7 bis Presentazione di una proposta al Comitato esecutivo
1.
Se l'unità di indagine o la banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, ritiene, al termine della procedura per infrazione, che debba essere irrogata una sanzione nei confronti dell'impresa interessata, essa presenta una proposta al Comitato esecutivo, in cui conclude che l'impresa in questione ha commesso un'infrazione e specifica l'ammontare della sanzione da irrogare.
Se l’unità di indagine o la banca centrale nazionale competente ritiene che si applichi una o più delle eccezioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lo precisa nella sua proposta.
2. L'unità di indagine o la banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, basa la propria proposta esclusivamente sui fatti e sugli addebiti in relazione ai quali l'impresa interessata ha avuto la possibilità di presentare commenti.
3. Se il Comitato esecutivo ritiene che il fascicolo trasmesso dall'unità di indagine o dalla banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, sia incompleto, esso può restituire il fascicolo all'unità di indagine o alla banca centrale nazionale competente, unitamente ad una richiesta motivata di informazioni aggiuntive.
4. Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, concorda con la proposta dell'unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, di irrogare una sanzione nei confronti dell'impresa interessata, esso adotta una decisione conforme alla proposta presentata dall'unità di indagine o dalla banca centrale nazionale competente.
5. Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, ritiene che i fatti descritti nella proposta dell'unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, non costituiscano prova sufficiente di un'infrazione, esso adotta una decisione con cui archivia il caso.
6. Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, concorda che l'impresa ha commesso un'infrazione, come concluso nella proposta dell'unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, ma non concorda con la sanzione proposta, esso adotta una decisione in cui specifica la sanzione che ritiene appropriata.
7. Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, non concorda con la proposta dell'unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, ma ritiene che l'impresa in questione abbia commesso un'infrazione diversa, o che sussistano presupposti di fatto differenti per la proposta dell'unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, esso informa per iscritto l'impresa in questione circa le proprie conclusioni e gli addebiti ad essa contestati.
7 bis Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, ritiene che debba essere irrogata una sanzione, ma che si applichi una o più delle eccezioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, decide se e in quale misura la sanzione debba essere pubblicata.
8. Il Comitato esecutivo adotta una decisione in cui stabilisce se l'impresa ha commesso o meno un'infrazione e specifica l'eventuale sanzione da irrogare. Le decisioni adottate dal Comitato esecutivo si fondano esclusivamente sui fatti e sugli addebiti in relazione ai quali l'impresa interessata ha avuto la possibilità di presentare commenti.
Art. 8 Riesame della decisione da parte del Consiglio direttivo della BCE
1. Il Consiglio direttivo della BCE può chiedere all'impresa interessata, al Comitato esecutivo della BCE e/o alla banca centrale nazionale competente di fornire ulteriori informazioni ai fini di detto riesame.
2. Il Consiglio direttivo della BCE stabilisce un termine per la trasmissione delle informazioni; tale termine non è inferiore a 10 giorni lavorativi.
3. Nel procedere al riesame, il Consiglio direttivo può:
a) confermare la decisione del Comitato esecutivo;
b) modificare la decisione del Comitato esecutivo apportando modifiche a uno dei seguenti elementi:
i) l’importo della sanzione da irrogare;
ii) i motivi che hanno dato luogo a un’infrazione;
iii) se e in quale misura la sanzione è pubblicata;
c) annullare la decisione del Comitato esecutivo.