Regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione del 7 giugno 2000 che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione
Testo vigente
Capo 2. Conferimento alla gestione
Art. 3 Conferimento della gestione degli aiuti
1.
La Commissione verifica il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, in appresso denominate «le condizioni», nonché delle disposizioni degli articoli da 4 a 6 e dell'allegato del presente regolamento, prima di decidere il conferimento della gestione dell'aiuto ai paesi candidati.
Per accertare il rispetto delle condizioni e delle disposizioni di cui al primo capoverso, la Commissione:
esamina le procedure e le strutture del fondo nazionale connesse alla realizzazione del programma e le procedure e le strutture dell'agenzia Sapard e, se del caso, anche quelle di altri organismi ai quali siano state eventualmente delegate talune funzioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6, paragrafo 2,
esegue verifiche in loco.
2. La decisione di conferire la gestione ad un'agenzia può essere presa a titolo provvisorio, sempreché siano rispettate le condizioni, le funzioni e i criteri di cui all'allegato del presente regolamento e le disposizioni degli articoli da 4 a 6.
3. La Commissione sorveglia sistematicamente l'osservanza delle condizioni e disposizioni del presente regolamento, allegato incluso. Se, ad un certo punto, queste non risultano più rispettate, la Commissione revoca immediatamente la decisione e:
cessa di assumere qualsiasi nuova obbligazione finanziaria a carico della Comunità,
cessa di trasferire risorse finanziarie al paese candidato, e
se necessario, applica rettifiche finanziarie nei confronti del paese candidato.
Art. 4 Mansioni dell'autorità competente
1. Le mansioni dell'autorità competente includono, mutatis mutandis, quelle contemplate all'articolo 1, paragrafi 3, 4, 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1663/95. Il riconoscimento può essere concesso a titolo provvisorio per un periodo da stabilirsi in funzione della gravità del problema, in attesa dell'applicazione di eventuali modifiche delle disposizioni amministrative e contabili.
2. La decisione dell'autorità competente di riconoscere l'agenzia Sapard va adottata sulla base di un esame che riguarda le procedure e le strutture amministrative, di pagamento, di controllo e di contabilità, comprese le disposizioni in merito alla selezione dei progetti, alle gare di appalto e ai contratti, nonché il rispetto delle regole sugli appalti, tenendo conto dei criteri che figurano nell'allegato. Tale esame va effettuato secondo norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute. Nei casi in cui è previsto un riconoscimento a titolo provvisorio, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato, in particolare gli obblighi inerenti alle procedure scritte, alla separazione delle mansioni, alle verifiche preliminari all'approvazione dei progetti e ai pagamenti, alle procedure di pagamento, alle procedure contabili, alla sicurezza dei sistemi informatici, all'audit interno e, se del caso, alle disposizioni relative agli appalti pubblici.
3. L'autorità competente sorveglia il riconoscimento e lo revoca immediatamente se i criteri di riconoscimento non sono più rispettati, e ne informa immediatamente la Commissione.
4. L'autorità competente può delegare i compiti di controllo di cui al paragrafo 2 ad altri organismi. In ogni caso, la responsabilità generale compete all'ordinatore nazionale.
Art. 5 Mansioni dell'agenzia Sapard
1. La funzione di attuazione dell'agenzia Sapard comprende le seguenti mansioni:
messa a punto degli inviti a presentare candidature,
selezione dei progetti, tranne se per la misura in questione nel programma Sapard per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (in appresso «il programma») che è stato approvato vi sia un solo beneficiario designato oppure se il compito di selezionare i progetti sia stato conferito a un organismo o ad organismi designati,
verifica delle domande d'approvazione dei progetti per quanto riguarda i termini e le condizioni, l'ammissibilità e il contenuto del programma, incluse eventualmente le disposizioni relative agli appalti pubblici,
definizione degli obblighi contrattuali fra l'agenzia e potenziali beneficiari e rilascio dell'autorizzazione ad iniziare i lavori,
esecuzione di controlli in loco prima e dopo l'approvazione del progetto,
verifica dello stato di avanzamento dei progetti da realizzare,
rendicontazione del livello di esecuzione delle misure da attuare sulla base di indicatori.
2. La funzione di pagamento dell'agenzia Sapard comprende le seguenti mansioni:
verifica delle domande di pagamento,
esecuzione di controlli in loco intesi ad accertare l'ammissibilità al pagamento,
autorizzazione dei pagamenti,
esecuzione dei pagamenti,
contabilità degli impegni e dei pagamenti,
ove pertinente, controlli presso i beneficiari dopo il pagamento di un aiuto, intesi ad accertare che i termini e le condizioni per la concessione dell'aiuto continuino ad essere rispettati.
3. Qualora non siano espletate da un'unica struttura amministrativa, le funzioni di attuazione e di pagamento possono essere svolte da altri organismi, purché siano rispettate le disposizioni del paragrafo 2.3 dell'allegato. Nondimeno, l'esecuzione dei pagamenti e la contabilità degli impegni e dei pagamenti non possono essere delegate in nessun caso. L'approvazione del progetto, i controlli in loco e le procedure di pagamento vanno impostati su di un'appropriata separazione dei compiti.
4. Qualsiasi modifica proposta per quanto attiene le condizioni di attuazione e/o di pagamento dell'agenzia Sapard dopo il suo riconoscimento devono essere sottoposte alla Commissione dall'autorità competente.
5. Qualora non svolga anche le funzioni dell'autorità di gestione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione8, essa comunica a tale autorità le informazioni necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni.
Art. 6 Mansioni dell'organismo di certificazione
1. L'organismo di certificazione svolge, tra le altre, le seguenti mansioni:
certifica i conti annuali dell'agenzia Sapard e il conto euro Sapard,
elabora una relazione annuale sull'idoneità dei sistemi di gestione e di controllo dell'agenzia Sapard per quanto concerne la sua capacità a garantire la conformità delle spese alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1,
verifica l'esistenza e l'esattezza dell'elemento di cofinanziamento nazionale di cui all'articolo 9, paragrafo 1.
2. Nell'espletare le proprie funzioni, l'organismo di certificazione agisce in conformità con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 e con gli orientamenti eventualmente definiti dalla Commissione. Se l'organismo designato è l'organismo nazionale di controllo o un organismo equivalente, esso può delegare ad altri organismi, in tutto o in parte, i compiti di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95, purché tali compiti siano svolti efficacemente. La responsabilità generale incombe comunque all'organismo di certificazione.
3. La certificazione dei conti annuali e la relazione sugli accertamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 e all'articolo 13, paragrafo 1, sono elaborate anteriormente al 15 aprile dell'anno successivo e comunicate alla Commissione entro il 30 aprile al più tardi.
Capo 3. Pagamenti e controlli
Art. 7 Impegni di bilancio
1. La decisione della Commissione con cui si autorizza la sottoscrizione di ogni convenzione di finanziamento annuale dà luogo all'impegno degli stanziamenti nel bilancio comunitario.
2. La prima convenzione di finanziamento annuale può essere firmata per conto della Commissione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il programma è stato approvato dalla Commissione, e
la convenzione di finanziamento pluriennale è stata firmata da ambo le parti.
3. Tenuto conto dei requisiti stabiliti all’articolo 10, la Commissione disimpegna la quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata una domanda di pagamento ammissibile entro le date seguenti:
a) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2000: 31 dicembre 2004;
b) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2001: 31 dicembre 2005;
c) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2002: 31 dicembre 2006;
d) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2003: 31 dicembre 2006;
e) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2004: 31 dicembre 2007;
f) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2005: 31 dicembre 2008;
g) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2006: 31 dicembre 2008.
Art. 8 Pagamenti della Commissione
1. Possono beneficiare di un cofinanziamento da parte della Comunità esclusivamente i contributi Sapard concessi conformemente alle disposizioni del programma approvato dalla Commissione, alle convenzioni di finanziamento pluriennale e annuale e alla decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
2. I pagamenti sono effettuati in euro sul conto euro Sapard e conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1, dell'articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 32, paragrafo 3, escluse le lettere a), d) e il secondo e terzo comma, e conformemente all'articolo 32, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/1999.
3. La Commissione effettua un pagamento iniziale, a titolo di acconto, sul conto euro Sapard. Tale pagamento, che può essere effettuato in più rate, non deve superare il 49 % della prima dotazione annua del paese candidato di cui trattasi, stabilita nell'allegato alla decisione (CE) n. 1999/595/CE9. Tale pagamento deve essere effettuato a condizione che il riconoscimento dell'agenzia Sapard abbia formato oggetto della decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e dopo la conclusione della convenzione di finanziamento pluriennale e della prima convenzione di finanziamento annuale. Il pagamento deve essere rimborsato se nessuna domanda di pagamento conforme all'articolo 10 viene presentata alla Commissione entro 18 mesi dalla data di pagamento.
4. I pagamenti successivi sono eseguiti in conformità con le disposizioni dell'articolo 10.
5. I costi di conversione, le spese bancarie e i rischi di cambio non sono ammissibili al cofinanziamento comunitario.
Art. 9 Pagamenti dell'agenzia Sapard
1.
I pagamenti dell'agenzia Sapard ai beneficiari:
sono effettuati in valuta nazionale e sono addebitati, a seconda dei casi, sul conto euro Sapard. L'ordine (gli ordini) di pagamento al beneficiario (ai beneficiari) è emesso (sono emessi) come regola generale entro 5 giorni dall'addebito,
si fondano sulle dichiarazioni di spesa presentate dal beneficiario. Tali dichiarazioni si riferiscono unicamente ai progetti selezionati e alle spese sostenute a decorrere dalla data della decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, tranne per gli studi di fattibilità e correlati riguardanti i progetti selezionati e per l'assistenza tecnica. Tuttavia, qualora la Commissione stabilisca che è si è verificata una calamità naturale eccezionale, i pagamenti ai beneficiari per i progetti relativi a tale calamità possono beneficiare di una deroga che sostituisce il requisito relativo alle dichiarazioni di spesa con la possibilità di concedere anticipi.
Il contributo comunitario deve intervenire contemporaneamente al contributo nazionale. Tuttavia, nel caso di beneficiari del settore pubblico, il contributo nazionale può intervenire prima del contributo nazionale.
2. Il contributo pubblico totale a favore delle singole azioni e delle sovvenzioni relative ai vari progetti deve poter essere facilmente identificato dall'agenzia Sapard.
3. L'agenzia Sapard tiene registrazioni di ciascun pagamento, nelle quali figurano almeno i seguenti dati:
importo in moneta nazionale,
importo corrispondente in euro.
4. Gli eventuali pagamenti in eccesso, segnatamente gli importi versati in più del dovuto, riscontrati dall'agenzia Sapard, vengono immediatamente registrati sul conto euro Sapard e dedotti dalle domande di pagamento trasmesse alla Commissione di cui all'articolo 10.
5. Il saldo finale del contributo è pagato conformemente all'articolo 32, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 e previa adozione delle decisioni di cui agli articoli 13 e 14.
6. L'agenzia Sapard provvede al tempestivo disbrigo delle domande di pagamento inoltrate dai beneficiari. Qualora il termine fra il ricevimento di tutti i documenti giustificativi e l'emissione dell'ordine di pagamento superi tre mesi, il cofinanziamento comunitario può essere ridotto conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione10.
Art. 10 Domande di pagamento presentate alla Comunità
1. La Commissione prende in considerazione esclusivamente le domande di pagamento elaborate dall'agenzia Sapard su base trimestrale, presentate nella forma prescritta dalla Commissione e trasmesse alla medesima dall'ordinatore nazionale entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. Tuttavia, possono essere presentate domande supplementari soltanto se giustificate dal rischio che:
il saldo attivo del conto euro Sapard sia esaurito prima che sia trattata la domanda del trimestre successivo, oppure
sia richiesto il disimpegno, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 3.
2. Le domande recano almeno le seguenti informazioni:
l'importo delle spese pagate dall'agenzia Sapard ai beneficiari nel corso del trimestre precedente, in moneta nazionale e in euro e per ogni misura sovvenzionata, nonché il contributo nazionale e comunitario,
il saldo dei fondi comunitari sul conto euro Sapard a seguito del più recente addebito,
informazioni particolareggiate riguardanti gli importi da recuperare.
3. La Commissione esamina le domande di pagamento alla luce delle condizioni fissate dall'articolo 32, paragrafo 3, lettere b), c), e) ed f), del regolamento (CE) n. 1260/1999.
4. Le spese dichiarate nelle domande di pagamento sono rimborsate dalla Commissione, in linea di massima, entro due mesi dal ricevimento di una domanda di pagamento ammissibile, fatte salve le verifiche di cui al paragrafo 3.
Art. 11 Tasso di cambio e interessi
1. Il tasso di conversione applicabile tra l'euro e la moneta nazionale è il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea:
per i pagamenti dell'agenzia Sapard, il penultimo giorno lavorativo della Commissione del mese precedente quello in cui la spesa è stata registrata nei documenti contabili dell'agenzia Sapard. La data in cui viene emesso l'ordine di pagamento a favore del beneficiario è la data indicata nei conti,
per i pagamenti in eccesso dell'agenzia Sapard, il penultimo giorno lavorativo della Commissione del mese precedente quello in cui il pagamento in eccesso è stato riscontrato per la prima volta,
per gli importi fissati dalle decisioni di liquidazione dei conti e di liquidazione di conformità, il penultimo giorno lavorativo della Commissione del mese precedente quello in cui è stata adottata la decisione.
2. In caso di inosservanza dei termini di cui agli articoli 13, paragrafo 5, e 14, paragrafo 4, eventuali importi non pagati producono interessi ad un tasso pari al tasso Euribor per depositi a 3 mesi pubblicato dalla Banca centrale europea, maggiorato dell'1,5 %. Tale tasso deve corrispondere alla media mensile del mese nel corso del quale è stata notificata la decisione di cui agli articoli suddetti.
3. Gli interessi maturati sul conto euro Sapard sono utilizzati esclusivamente per il programma. Detti interessi non sono soggetti a trattenute imputabili a eventuali oneri.
Art. 12 Iniziative della Commissione
Nei casi in cui non assegna al paese candidato tutti gli stanziamenti annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1268/1999, la Commissione adotta decisioni ad hoc in merito all'utilizzazione dell'importo non assegnato.
Art. 13 Decisione di liquidazione dei conti
1. Fatte salve le decisioni di cui all'articolo 14, per ciascun anno civile, il paese candidato redige, nella forma prescritta dalla Commissione, una dichiarazione annuale unitamente ad un certificato e ad una relazione di audit in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999, dell'articolo 4, dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), e), e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1663/95. Tali documenti sono trasmessi alla Commissione dall'ordinatore nazionale.
2.
I documenti di cui al paragrafo 1 devono pervenire alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato.
Si applicano le disposizioni stabilite all'articolo 7, paragrafo 1, penultima e terzultima frase, articolo 7, paragrafo 2, lettera c), e articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 296/96. Sono prese in considerazione per l'esercizio finanziario «n» tutte le operazioni registrate nella contabilità dell'agenzia Sapard nell'esercizio finanziario «n».
3. Anteriormente al 30 settembre dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, la Commissione procede alla liquidazione dei conti dell'agenzia Sapard in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1663/95 (in appresso denominata «decisione di liquidazione dei conti»). Tale decisione di liquidazione dei conti comprende anche la liquidazione del conto euro Sapard. Viene altresì liquidato l'importo da accreditare sul conto euro Sapard in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 11, paragrafo 3.
4. Entro il 31 luglio successivo alla fine dell'esercizio finanziario considerato, la Commissione comunica al paese candidato di cui trattasi i risultati delle proprie verifiche sulle informazioni fornite. Qualora non sia in grado di liquidare i conti di un paese candidato prima del 30 settembre dell'anno successivo, per motivi ad esso imputabili, la Commissione notifica a tale paese le inchieste supplementari che intende effettuare.
5. L'importo fissato dalla decisione di liquidazione dei conti è generalmente aggiunto o dedotto da uno dei pagamenti successivi della Commissione al paese candidato. Tuttavia, qualora l'importo da dedurre, fissato da questa decisione, superi il volume dei possibili pagamenti successivi, la differenza rispetto al saldo è accreditata alla Commissione in euro entro due mesi dalla notifica della decisione. La Commissione può tuttavia decidere, caso per caso, che qualsiasi importo da accreditarle sarà compensato da pagamenti che essa deve effettuare al paese candidato nel quadro di uno strumento comunitario.
Art. 14 Decisione di liquidazione di conformità
1. La Commissione decide in merito alle spese non ammesse al cofinanziamento comunitario qualora constati che dette spese non sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in appresso denominata «decisione di liquidazione di conformità».
2. Le procedure di liquidazione di conformità sono espletate conformemente ai meccanismi e alle procedure in vigore per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, nonché dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1663/95.
3. Una rettifica finanziaria può comportare l'applicazione di rettifiche forfettarie qualora i controlli non siano stati correttamente definiti o eseguiti dall'agenzia Sapard e il rifiuto di compensazione della rettifica finanziaria prevista per spese relative ad altri progetti.
4. L'importo da recuperare a seguito della decisione di liquidazione di conformità di cui al paragrafo 1 è comunicato all'ordinatore nazionale, che provvede a che esso sia accreditato sul conto in euro della Commissione entro due mesi dalla notifica della decisione. L'importo stabilito dalla decisione non è riassegnato al programma Sapard. La Commissione può tuttavia decidere, caso per caso, che qualsiasi importo da accreditarle sarà compensato da pagamenti che essa deve effettuare al paese candidato nel quadro di uno strumento comunitario.
Art. 15 Disposizioni in materia di registrazione e di controllo
1. L'agenzia Sapard e il fondo nazionale tengono i documenti a disposizione della Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento al beneficiario.
2. Quando i controlli sono effettuati a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1268/1999, ai fini dell'esecuzione del programma Sapard si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio11 e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999.
3. I paesi candidati saranno tenuti ad applicare le norme contenute nel regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione12, relative alle irregolarità e all'organizzazione di un sistema di informazione in materia.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione