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Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Testo vigente

ALLEGATO I

ALLEGATO I DEFINIZIONI SPECIFICHE

1.

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio9, nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione10, nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio11, nel regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio12, nella direttiva 2006/88/CE del Consiglio13 e nel regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio14:

  1. a) regolamento (CE) n. 1069/2009: «animale d’allevamento», articolo 3, paragrafo 6;

  2. b) regolamento (UE) n. 142/2011, allegato I:

    1. i) «animali da pelliccia», punto 1;

    2. ii) «prodotti sanguigni», punto 4;

    3. iii) «proteine animali trasformate». punto 5;

    4. iv) «farine di pesce», punto 7;

    5. v) «collagene», punto 11;

    6. vi) «gelatina», punto 12;

    7. vii) «proteine idrolizzate», punto 14;

    8. viii) «alimenti in conserva per animali da compagnia», punto 16;

    9. ix) «alimenti per animali da compagnia», punto 19;

    10. x) «alimenti trasformati per animali da compagnia», punto 20;

  3. c) regolamento (CE) n. 178/2002: «mangime», articolo 3, paragrafo 4;

  4. d) regolamento (CE) n. 767/2009:

    1. i) «materie prime per mangimi», articolo 3, paragrafo 2, lettera g);

    2. ii) «mangimi composti», articolo 3, paragrafo 2, lettera h);

    3. iii) «mangimi completi», articolo 3, paragrafo 2, lettera i);

    4. iv) «etichetta», articolo 3, paragrafo 2, lettera t);

  5. e) direttiva 2006/88/CE:

    1. i) «animali d’acquacoltura», articolo 3, paragrafo 1, lettera b);

    2. ii) «animali acquatici», articolo 3, paragrafo 1, lettera e).

  6. f) regolamento (UE) 2016/1012: «razza a rischio di estinzione», articolo 2, punto 24.

2.

Ai fini del presente regolamento si applicano anche le seguenti definizioni:

  1. a) «caso indigeno di BSE»: un caso di encefalopatia spongiforme bovina per il quale non sia stata chiaramente dimostrata la sua derivazione da un’infezione precedente l’importazione dell’animale vivo;

  2. b) «coorte»: un gruppo di bovini comprendente sia:

    1. i) gli animali nati nella stessa mandria del bovino infetto e nei 12 mesi precedenti o seguenti la data di nascita del bovino infetto; nonché

    2. ii) gli animali che in qualunque momento del loro primo anno di vita sono stati allevati con il bovino infetto durante il suo primo anno di vita;

  3. c) «caso indice»: il primo animale di un’azienda o di un gruppo definito dal punto di vista epidemiologico, in cui è stata accertata un’infezione da TSE;

  4. d) «TSE nei piccoli ruminanti»: un caso di encefalopatia spongiforme trasmissibile individuato in un ovino o caprino in seguito a un test di conferma di una proteina PrP anormale;

  5. e) «caso di scrapie»: un caso confermato di encefalopatia spongiforme trasmissibile individuato in un ovino o caprino nel quale è stata esclusa la diagnosi di BSE conformemente ai criteri di cui al Technical handbook on TSE strain characterisation in small ruminants (manuale tecnico sulla caratterizzazione del ceppo di TSE nei piccoli ruminanti)20 del laboratorio di riferimento dell’Unione europea;

  6. f) «caso di scrapie classica»: un caso confermato di scrapie, classificata come classica conformemente ai criteri di cui al manuale tecnico sulla caratterizzazione del ceppo di TSE nei piccoli ruminanti del laboratorio di riferimento dell’Unione europea;

  7. g) «caso di scrapie atipica»: un caso confermato di scrapie, che è differenziabile dalla scrapie classica in base ai criteri di cui al manuale tecnico sulla caratterizzazione del ceppo di TSE nei piccoli ruminanti del laboratorio di riferimento dell’Unione europea;

  8. h) «genotipo della proteina prionica»: negli ovini, una combinazione di due alleli descritti nell’allegato I, punto 1, della decisione 2002/1003/CE della Commissione21;

  9. i) «caso di BSE»: un caso di BSE confermato da un laboratorio nazionale di riferimento in base ai metodi e ai protocolli di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3.1, lettere a) e b);

  10. j) «caso di BSE classica»: un caso di BSE, classificata come classica conformemente ai criteri di cui al Method for the classification of bovine TSE isolates (metodo per la classificazione degli isolati bovini delle TSE)22 del laboratorio di riferimento dell’Unione europea;

  11. k) «caso di BSE atipica»: un caso di BSE non classificabile come caso di BSE classica conformemente ai criteri di cui al metodo per la classificazione degli isolati bovini delle TSE del laboratorio di riferimento dell’Unione europea;

  12. l) «ovini e caprini di età superiore a 18 mesi»: ovini e caprini:

    1. i) la cui età è confermata dai registri o dai documenti di trasporto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio23, oppure

    2. ii) che hanno più di due incisivi permanenti già spuntati.

  13. m) «insetti d'allevamento»: animali d'allevamento, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, delle specie di insetti che sono autorizzate per la produzione di proteine animali trasformate conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011;

  14. n) «preparatori a domicilio»: gli allevatori che miscelano mangimi composti a uso esclusivo della propria azienda.

  15. o) «cervidi di allevamento e in cattività»: animali della famiglia Cervidae tenuti dall'uomo in un territorio chiuso;

  16. p) «cervidi selvatici»: animali della famiglia Cervidae non tenuti dall'uomo;

  17. q) «cervidi semi addomesticati»: animali della famiglia Cervidae tenuti dall'uomo, ma non in un territorio chiuso.