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Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato2,

I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano costituiscono una potenziale fonte di rischi per la salute pubblica e degli animali. In passato, le crisi connesse all’insorgenza dell’afta epizootica, alla diffusione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili quali l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e alla presenza di diossina nei mangimi hanno messo in evidenza le conseguenze dell’uso improprio di determinati sottoprodotti di origine animale sulla salute pubblica e degli animali, sulla sicurezza della catena alimentare e dei mangimi nonché sulla fiducia dei consumatori. Inoltre, tali situazioni critiche possono avere un impatto avverso più ampio sulla società in senso globale, attraverso l’impatto da esse esercitato sulla situazione socioeconomica degli agricoltori e dei settori industriali interessati nonché sulla fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti di origine animale. L’insorgenza di malattie potrebbe inoltre avere conseguenze negative per l’ambiente, non solo per i relativi problemi di smaltimento dei rifiuti, ma anche per quanto riguarda la biodiversità.

I sottoprodotti di origine animale si ottengono prevalentemente durante la macellazione di animali destinati al consumo umano, durante la produzione di prodotti di origine animale come i prodotti lattiero-caseari, durante lo smaltimento dei cadaveri di animali e nell’ambito di provvedimenti di lotta alle malattie. A prescindere dall’origine, essi costituiscono un rischio potenziale per la salute pubblica e degli animali nonché per l’ambiente. Questo rischio deve essere tenuto sotto controllo in modo adeguato, o destinando tali prodotti a sistemi di smaltimento sicuri o utilizzandoli per vari fini, a condizione che trovino applicazione requisiti rigorosi che riducono al minimo i rischi sanitari connessi.

Lo smaltimento di tutti i sottoprodotti di origine animale non è un’opzione realistica, dato che comporterebbe costi insostenibili e rischi eccessivi per l’ambiente. D’altra parte, l’impiego sicuro, per varie applicazioni e in modo sostenibile, di un’ampia gamma di sottoprodotti di origine animale, a condizione che siano ridotti al minimo i rischi sanitari, costituisce un chiaro interesse per tutti i cittadini. Numerosi sottoprodotti di origine animale sono infatti usati comunemente in importanti settori produttivi, quali ad esempio le industrie farmaceutiche, mangimistiche e del pellame.

Le nuove tecnologie hanno esteso le possibilità d’impiego dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati ad un ampio numero di settori produttivi, in particolare per la produzione di energia. Tuttavia, l’applicazione di tali nuove tecnologie potrebbe implicare rischi sanitari che vanno parimenti ridotti al minimo.

È opportuno stabilire le norme sanitarie comunitarie concernenti la raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il magazzinaggio, l’immissione sul mercato, la distribuzione, l’uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in un quadro coerente e completo.

Tali regole generali dovrebbero essere proporzionate al rischio per la salute pubblica e degli animali costituito dai sottoprodotti di origine animale quando gli stessi sono trattati da operatori nelle varie fasi della catena, dalla raccolta al loro uso o smaltimento. Le regole dovrebbero anche tenere conto dei rischi per l’ambiente durante tali operazioni. Il quadro comunitario dovrebbe comprendere, se del caso, norme sanitarie relative all’immissione sul mercato, compresi gli scambi intracomunitari e le importazioni, di sottoprodotti di origine animale.

Nel regolamento (CE) n. 1774/20023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito norme sanitarie comunitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Basandosi su consulenze scientifiche e configurandosi come una delle azioni previste dal libro bianco della Commissione del 12 gennaio 2000 sulla sicurezza alimentare, tale regolamento ha introdotto una serie di norme volte a tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi, come complemento della legislazione comunitaria sui prodotti alimentari e sui mangimi. Tali norme hanno consentito di migliorare considerevolmente nella Comunità il livello di tutela dai rischi connessi ai sottoprodotti di origine animale.

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 ha introdotto la classificazione dei sottoprodotti di origine animale in tre categorie a seconda del livello di rischio connesso. Esso impone agli operatori di tenere separati gli uni dagli altri i sottoprodotti di origine animale di diverse categorie, qualora essi intendano utilizzare sottoprodotti di origine animale che non presentano un rischio significativo per la salute pubblica o degli animali, in particolare se tali prodotti derivano da materiali idonei al consumo umano. Tale regolamento ha introdotto inoltre il principio secondo cui il materiale ad alto rischio non dovrebbe essere utilizzato nei mangimi per animali d’allevamento e che il materiale derivato da animali non va somministrato come mangime agli animali delle specie dalle quali è derivato. In conformità di tale regolamento, solo il materiale derivato da animali sottoposti a controlli veterinari può entrare nella catena dei mangimi. Inoltre, esso stabilisce regole relative agli standard di trasformazione che garantiscono la riduzione dei rischi.

In forza dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002 la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate dagli Stati membri per garantire il rispetto di tale regolamento. La relazione è corredata, se del caso, da proposte legislative. La relazione è stata presentata il 21 ottobre 2005 e ha sottolineato che i principi del regolamento (CE) n. 1774/2002 dovrebbero essere mantenuti. Essa ha inoltre messo in evidenza i settori in cui si ritenevano necessari emendamenti del suddetto regolamento, in particolare chiarimenti in merito all’applicabilità delle norme ai prodotti finiti, alla relazione con altri atti legislativi comunitari e alla classificazione di determinati materiali. I risultati di una serie di sopralluoghi di accertamento effettuati negli Stati membri nel 2004 e nel 2005 dall’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (UAV) sostengono tali conclusioni. Secondo l’UAV è necessario apportare miglioramenti per quanto riguarda la rintracciabilità del flusso di sottoprodotti di origine animale, l’efficacia e l’armonizzazione dei controlli ufficiali.

Il comitato direttivo scientifico, che è stato sostituito nel 2002 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ha adottato una serie di pareri riguardanti i sottoprodotti di origine animale. Tali pareri dimostrano la necessità di mantenere i principi fondamentali del regolamento (CE) n. 1774/2002, in particolare quello secondo cui i sottoprodotti di origine animale derivati da animali dichiarati non idonei al consumo umano in seguito al controllo veterinario non dovrebbero entrare nella catena dei mangimi. Tuttavia tali sottoprodotti di origine animale possono essere recuperati e utilizzati nella fabbricazione di prodotti industriali o tecnici, nel rispetto di determinate condizioni sanitarie.

Le conclusioni della presidenza del Consiglio sulla relazione della Commissione del 21 ottobre 2005, adottate nel dicembre 2005, e le successive consultazioni svolte dalla Commissione hanno sottolineato che le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1774/2002 dovrebbero essere migliorate. I principali obiettivi delle norme sui sottoprodotti di origine animale, segnatamente il contenimento dei rischi per la salute pubblica e degli animali e la tutela della sicurezza della catena alimentare e dei mangimi, dovrebbero essere espressi chiaramente. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero consentire di raggiungere tali obiettivi.

Le norme sui sottoprodotti di origine animale contenute nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a prodotti che non possono essere destinati al consumo umano secondo la legislazione comunitaria, in particolare quando non rispettano la legislazione sull’igiene alimentare o quando non possono essere immessi sul mercato sotto forma di alimenti perché sono a rischio in quanto nocivi per la salute o non idonei al consumo umano (sottoprodotti di origine animale «a norma di legge»). Tali prescrizioni dovrebbero però applicarsi anche a prodotti di origine animale che non rispettano determinate regole riguardanti il loro possibile utilizzo per il consumo umano, o che costituiscono materie prime per la produzione di prodotti destinati al consumo umano, anche se alla fine sono destinati ad altri usi (sottoprodotti di origine animale «per scelta»).

Inoltre, al fine di prevenire rischi derivanti da animali selvatici, ai corpi o parti di corpi di tali animali, dei quali si sospetta che siano stati contaminati da malattie trasmissibili, dovrebbero applicarsi le norme del presente regolamento. Questo non dovrebbe implicare l’obbligo di raccogliere e smaltire i corpi degli animali selvatici che sono morti o sono stati cacciati nel loro habitat naturale. Se si osservano le buone prassi venatorie, gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco in modo sicuro. Tali prassi per l’attenuazione dei rischi sono ben consolidate negli Stati membri e si basano, in taluni casi, su tradizioni culturali o su normative nazionali che disciplinano le attività dei cacciatori. La normativa comunitaria, in particolare il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale4, fissa norme per la manipolazione della carne e dei sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla selvaggina. Tali norme imputano inoltre la responsabilità per la prevenzione dei rischi a persone formate, quali i cacciatori. In considerazione dei rischi potenziali per la catena alimentare, ai sottoprodotti di origine animale derivati da selvaggina abbattuta si dovrebbe applicare il presente regolamento solo nella misura in cui la legislazione sull’igiene alimentare si applica all’immissione sul mercato di tale selvaggina e alle operazioni effettuate negli stabilimenti di lavorazione della stessa. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai sottoprodotti di origine animale per la preparazione di trofei di caccia al fine di evitare rischi per la salute degli animali derivanti da tali sottoprodotti.

Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi ai sottoprodotti di origine animale derivati da animali acquatici, diversi dal materiale proveniente da imbarcazioni che operano nel rispetto della legislazione comunitaria sull’igiene alimentare. Tuttavia, è opportuno adottare misure proporzionate ai rischi in relazione alla manipolazione e allo smaltimento del materiale derivato dall’eviscerazione di pesce a bordo di pescherecci e che manifesta sintomi di malattie. È opportuno adottare tali misure per l’attuazione del presente regolamento sulla base di una valutazione dei rischi effettuata da un istituto scientifico appropriato alla luce degli elementi disponibili circa l’efficacia di talune misure nel combattere la diffusione di malattie trasmissibili all’uomo, in particolare di alcune parassitosi.

A causa dei rischi limitati derivanti dai materiali utilizzati come materie prime per alimenti per animali da compagnia nell’azienda agricola o forniti agli utilizzatori finali da imprese alimentari, talune attività concernenti tali alimenti greggi per animali da compagnia non dovrebbero essere disciplinate dalle norme stabilite nel presente regolamento.

È opportuno chiarire nel presente regolamento quali animali debbano essere classificati come animali da compagnia, affinché i sottoprodotti derivati da tali animali non siano utilizzati nei mangimi per animali da allevamento. In particolare, gli animali detenuti per scopi diversi dall’allevamento, quali gli animali familiari, dovrebbero essere classificati come animali da compagnia.

Per ragioni di coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno utilizzare nel presente regolamento talune definizioni di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili5, e alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti6. Il riferimento alla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici7, dovrebbe essere chiarito.

Per ragioni di coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno utilizzare nel presente regolamento la definizione di «animale acquatico» di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie8. Allo stesso tempo, gli invertebrati acquatici che non rientrano in tale definizione e che non comportano rischi di trasmissione di malattie dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti degli animali acquatici.

La direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti9, stabilisce le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di discarica. Il presente regolamento dovrebbe contemplare lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in discariche per le quali è stata rilasciata tale autorizzazione.

La responsabilità primaria per lo svolgimento di operazioni nel rispetto del presente regolamento dovrebbe spettare agli operatori. Allo stesso tempo, l’interesse pubblico a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali impone che venga istituito un sistema di raccolta e smaltimento al fine di garantire l’impiego sicuro o lo smaltimento sicuro dei sottoprodotti di origine animale che non possono essere utilizzati o che non sono utilizzati per motivi economici. La portata del sistema di raccolta e smaltimento dovrebbe tenere conto della quantità effettiva di sottoprodotti di origine animale che si accumula in un determinato Stato membro. Il sistema dovrebbe anche riflettere, su base cautelativa, la necessità di capacità di smaltimento estese qualora insorgano grandi focolai di malattie trasmissibili o temporanee difficoltà tecniche in un impianto di smaltimento esistente. Gli Stati membri dovrebbero poter collaborare tra loro e con i paesi terzi a condizione di rispettare gli obiettivi del presente regolamento.

È importante determinare il punto di partenza nel ciclo di vita dei sottoprodotti di origine animale a partire dal quale dovrebbero applicarsi le prescrizioni del presente regolamento. Una volta che un prodotto è diventato un sottoprodotto di origine animale, esso non dovrebbe rientrare nella catena alimentare. Si applicano circostanze particolari per la manipolazione di talune materie prime, come le pelli, trattate in stabilimenti o impianti integrati nel contempo nella catena alimentare e nella catena dei sottoprodotti di origine animale. In questi casi, è opportuno prendere le necessarie misure, mediante segregazione, per attenuare i rischi potenziali per la catena alimentare che possono sorgere da contaminazioni crociate. Per gli altri stabilimenti, dovrebbero essere determinate condizioni basate sui rischi al fine di prevenire la contaminazione crociata, in particolare mediante la separazione tra la catena dei sottoprodotti di origine animale e la catena alimentare.

Per motivi di certezza del diritto e corretto controllo dei rischi potenziali, è opportuno determinare un punto finale nella catena di fabbricazione per i prodotti che non hanno più diretta pertinenza per la sicurezza della catena dei mangimi. Per taluni prodotti disciplinati da altre normative comunitarie, tale punto finale dovrebbe essere determinato nella fase della fabbricazione. I prodotti che hanno raggiunto tale punto dovrebbero essere esenti dai controlli previsti dal presente regolamento. In particolare, i prodotti oltre tale punto finale dovrebbero poter essere immessi sul mercato senza restrizioni in virtù del presente regolamento ed essere manipolati e trasportati da operatori che non sono stati riconosciuti o registrati conformemente al presente regolamento.

Tuttavia, dovrebbe essere possibile modificare tale punto finale, in particolare quando si tratta di rischi che si sono appena manifestati. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 esonera taluni prodotti, in particolare il guano, talune pelli sottoposte a particolari forme di trattamento quali la concia e taluni trofei di caccia dall’applicazione delle relative prescrizioni. Attraverso le misure di attuazione da adottarsi a norma del presente regolamento si dovrebbero prevedere esenzioni analoghe per prodotti quali i prodotti oleochimici e i prodotti finali risultanti dalla produzione di biodiesel secondo condizioni appropriate.

Al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute pubblica e degli animali gli Stati membri dovrebbero continuare ad adottare le misure necessarie per vietare la spedizione di sottoprodotti di origine animale da zone o stabilimenti soggetti a restrizioni, in particolare all’insorgenza di malattie elencate dalla direttiva 92/119/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini10.

Le operazioni relative a sottoprodotti di origine animale che presentano un livello di rischio considerevole per la salute pubblica e degli animali dovrebbero essere svolte solo negli stabilimenti o negli impianti preventivamente riconosciuti per tali operazioni dall’autorità competente. Tale condizione dovrebbe applicarsi in particolare a stabilimenti o impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti o impianti di manipolazione o magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale direttamente pertinenti per la sicurezza della catena dei mangimi. Dovrebbe essere permessa la manipolazione di sottoprodotti di origine animale di più di una categoria nello stesso stabilimento o impianto, a patto che venga impedita la contaminazione crociata. Dovrebbe inoltre essere possibile modificare tali condizioni qualora la quantità di materiale da smaltire e trasformare aumenti per l’insorgenza di un grosso focolaio di malattie, purché si garantisca che l’uso temporaneo secondo tali condizioni modificate non induca la diffusione dei rischi di contagio.

Tuttavia, il riconoscimento non dovrebbe essere necessario per gli stabilimenti o gli impianti di trasformazione o manipolazione di determinati materiali sicuri, quali i prodotti trasformati in modo da non rappresentare più rischi per la salute pubblica o degli animali. Tali stabilimenti o impianti dovrebbero essere registrati in modo da consentire di controllare in modo ufficiale i flussi di materiale e garantirne la rintracciabilità. Tale riconoscimento dovrebbe altresì applicarsi agli operatori che trasportano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, a meno che non siano più soggetti ai controlli dal momento che è stato determinato un punto finale nella catena.

Gli stabilimenti o gli impianti dovrebbero essere riconosciuti dietro presentazione di informazioni all’autorità competente e previa ispezione in loco che dimostri che saranno rispettate le prescrizioni del presente regolamento relative all’infrastruttura e alle attrezzature dello stabilimento o dell’impianto, in modo da limitare adeguatamente eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dal processo impiegato. Dovrebbe essere possibile concedere un riconoscimento condizionato per permettere agli operatori di ovviare alle carenze prima che lo stabilimento o l’impianto ottenga il pieno riconoscimento.

Gli stabilimenti o gli impianti le cui operazioni sono già state riconosciute in conformità della legislazione comunitaria sull’igiene alimentare non dovrebbero essere tenuti al riconoscimento o alla registrazione a norma del presente regolamento, dato che i riconoscimenti o le registrazioni rilasciati in base alla legislazione comunitaria tengono già conto degli obiettivi del presente regolamento. Tuttavia, gli stabilimenti o gli impianti che sono stati riconosciuti o registrati a norma della legislazione sull’igiene dovrebbero essere tenuti a rispettare le prescrizioni del presente regolamento e dovrebbero essere soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertarne la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati dovrebbero essere classificati in tre categorie che riflettono il livello di rischio che essi presentano per la salute pubblica e degli animali, sulla base di valutazioni del rischio. Mentre i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati che presentano un livello di rischio elevato dovrebbero essere utilizzati solo a fini esterni alla catena dei mangimi, il loro uso che presenta un rischio inferiore dovrebbe poter essere autorizzato nel rispetto di condizioni sicure.

I progressi scientifici e tecnologici possono indurre lo sviluppo di processi che eliminano o riducono al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali. Per tenere conto di tali progressi dovrebbe essere possibile apportare modifiche agli elenchi di sottoprodotti di origine animale di cui al presente regolamento. Prima di apportare tali modifiche, nel rispetto dei principi generali della legislazione comunitaria volti a garantire un livello elevato di tutela della salute pubblica e degli animali, dovrebbe essere effettuata una valutazione del rischio da parte di un istituto scientifico appropriato, quale l’EFSA, l’Agenzia europea per i medicinali o il Comitato scientifico per i prodotti di consumo, a seconda del tipo di sottoprodotti di origine animale per il quale deve essere effettuata la valutazione del rischio. Dovrebbe essere però chiaro che, qualora si mescolino sottoprodotti di origine animale di categorie diverse, la miscela dovrebbe essere trattata nel rispetto delle norme stabilite per la quota di miscela appartenente alla categoria di rischio più elevata.

Visto l’elevato livello di rischio per la salute pubblica, i sottoprodotti di origine animale che presentano rischi di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) non dovrebbero, in particolare, essere impiegati nei mangimi. Tale restrizione dovrebbe applicarsi anche agli animali selvatici attraverso i quali può essere trasmessa una malattia trasmissibile. La restrizione in merito all’impiego nei mangimi di sottoprodotti di origine animale che presenta rischi di TSE dovrebbero far salve le norme sui mangimi di cui al regolamento (CE) n. 999/2001.

I sottoprodotti di origine animale derivati da animali utilizzati per esperimenti quali definiti nella direttiva 86/609/CEE dovrebbero essere inoltre esclusi dall’uso nei mangimi, in considerazione dei potenziali rischi derivanti da tali sottoprodotti di origine animale. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare l’uso di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali utilizzati per esperimenti atti a testare nuovi additivi per mangimi, conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale11.

L’uso di determinate sostanze e di determinati prodotti è illecito ai sensi del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale12 e della direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali13. Inoltre, la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti14 stabilisce ulteriori norme sul controllo di talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti. La direttiva 96/23/CE stabilisce anche norme che si applicano ove sia stata accertata la presenza di residui di sostanze o di agenti inquinanti autorizzati che eccedono determinati livelli ammessi. Al fine di garantire la coerenza della legislazione comunitaria, i prodotti di origine animale nei quali si rilevino sostanze non consentite ai sensi del regolamento (CEE) n. 2377/90 e delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE dovrebbero essere classificati come materiale di categoria 1 o di categoria 2, a seconda del caso, in considerazione del rischio che essi presentano per la catena alimentare e dei mangimi.

Non sarebbe necessario smaltire lo stallatico e il contenuto del tubo digerente, a condizione essi che siano adeguatamente trattati in modo da impedire la trasmissione di malattie durante il loro utilizzo sul terreno. I sottoprodotti di origine animale derivati da animali morti in allevamento o abbattuti per eradicare malattie non dovrebbero essere utilizzati nella catena dei mangimi. Tale restrizione dovrebbe applicarsi anche a sottoprodotti di origine animale importati e consentiti nella Comunità, qualora in base al controllo al posto di frontiera non rispettino la legislazione comunitaria, e a prodotti che risultano non conformi alle prescrizioni applicabili in seguito a controlli effettuati all’interno della Comunità. Il mancato rispetto della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità15 e del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi16 non dovrebbe comportare l’esclusione dalla catena dei mangimi dei prodotti presentati per l’ispezione frontaliera.

Dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1774/2002, la classificazione automatica di taluni sottoprodotti di origine animale come materiale di categoria 2 limita drasticamente le loro possibilità d’impiego, senza essere necessariamente commisurata ai rischi connessi. Di conseguenza tali sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere riclassificati come materiale di categoria 3, in modo da consentirne l’uso in determinati mangimi. Per altri sottoprodotti di origine animale non elencati in nessuna delle tre categorie, la categorizzazione automatica come materiale di categoria 2 dovrebbe essere mantenuta per motivi di cautela, in particolare per rafforzare l’esclusione generale di tale materiale dalla catena dei mangimi per animali d’allevamento, diversi dagli animali da pelliccia.

Altri atti legislativi entrati in vigore dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare17, segnatamente il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari18, il regolamento (CE) n. 853/2004 e il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi19, rispetto ai quali il regolamento (CE) n. 1774/2002 è complementare, stabiliscono che la responsabilità primaria di conformarsi alla legislazione comunitaria volta a tutelare la salute pubblica e degli animali spetta agli operatori del settore alimentare e mangimistico. Conformemente a tale legislazione gli operatori che svolgono attività di cui al presente regolamento dovrebbero anche essere primariamente responsabili del rispetto del presente regolamento. Tale obbligo dovrebbe essere ulteriormente chiarito e specificato per quanto riguarda i mezzi attraverso i quali va garantita la rintracciabilità, ad esempio la raccolta e l’inoltro separati dei sottoprodotti di origine animale. I sistemi in vigore che garantiscono la rintracciabilità dei prodotti che circolano esclusivamente a livello nazionale mediante altri mezzi dovrebbero continuare a funzionare se forniscono informazioni equivalenti. È opportuno adoperarsi al massimo per promuovere l’uso della documentazione elettronica e di altri mezzi di documentazione che non comportano registri cartacei purché garantiscano la piena rintracciabilità.

È necessario istituire un sistema di controlli volto a garantire che negli stabilimenti o negli impianti siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento. Durante i controlli ufficiali le autorità competenti dovrebbero tener conto della realizzazione dei controlli interni. In taluni stabilimenti o impianti i controlli interni dovrebbero essere effettuati attraverso un sistema basato sui principi dell’analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP). I principi HACCP dovrebbero basarsi sull’esperienza maturata nella loro applicazione a norma della legislazione comunitaria sull’igiene alimentare e dei mangimi. A tale riguardo, i manuali nazionali di buone prassi potrebbero costituire un utile strumento per facilitare l’applicazione concreta dei principi HACCP e di altri aspetti del presente regolamento.

I sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere impiegati solo se i rischi per la salute pubblica e degli animali sono ridotti al minimo nel corso della trasformazione e dell’immissione sul mercato di prodotti derivati fabbricati a partire da sottoprodotti di origine animale. Se tale soluzione non fosse disponibile, i sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere smaltiti in condizioni di sicurezza. Le possibilità d’impiego dei sottoprodotti di origine animale delle varie categorie dovrebbero essere chiarite restando coerenti con la legislazione comunitaria. In generale, le opzioni previste per una categoria di rischio più elevato dovrebbero essere disponibili anche per le categorie di rischio inferiore, a meno che non valgano particolari considerazioni in relazione al rischio connesso a taluni sottoprodotti di origine animale.

Lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati dovrebbe essere effettuato nel rispetto della legislazione ambientale relativa alle discariche e all’incenerimento dei rifiuti. Per motivi di coerenza l’incenerimento dovrebbe essere effettuato nel rispetto della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti20. Il coincenerimento dei rifiuti, sia come operazione di recupero che come operazione di smaltimento, è soggetto a condizioni analoghe a quelle applicabili all’incenerimento dei rifiuti per quanto riguarda l’autorizzazione ed il funzionamento, in particolare in relazione ai valori limite di emissione nell’atmosfera, allo scarico delle acque reflue e dei residui, al controllo e al monitoraggio nonché alle prescrizioni di misurazione. Di conseguenza, il coincenerimento diretto, senza trasformazione preliminare, dovrebbe essere consentito per tutte e tre le categorie di materiali. Inoltre, dovrebbero essere emanate disposizioni specifiche per il riconoscimento degli impianti di incenerimento a bassa e ad elevata capacità.

L’uso di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati come combustibile nel processo di combustione dovrebbe essere autorizzato e non dovrebbe essere considerato come un’operazione di smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, tale impiego dovrebbe avvenire in condizioni che garantiscano la tutela della salute pubblica e degli animali, nonché nel rispetto delle opportune norme ambientali.

Il presente regolamento dovrebbe contemplare la possibilità di stabilire parametri per i metodi di trattamento dei sottoprodotti di origine animale relativi alla durata, alla temperatura e alla pressione, in particolare per i metodi cui si fa attualmente riferimento come metodi da 2 a 7 nel regolamento (CE) n. 1774/2002.

Le conchiglie e i carapaci di crostacei e molluschi, privati dei tessuti molli o delle carni, dovrebbero essere esclusi dall’ambito d’applicazione del presente regolamento. In considerazione delle varie prassi nella Comunità di asportazione dei tessuti molli o delle carni dalle conchiglie e dai carapaci, dovrebbe essere autorizzato l’uso di conchiglie dalle quali non sono stati interamente asportati i tessuti molli o le carni, a condizione di non creare rischi per la salute pubblica e degli animali. L’elaborazione di manuali nazionali di buone prassi permetterebbe di incoraggiare la diffusione delle conoscenze relative alle condizioni corrette di impiego di tali prodotti.

Visto che tali prodotti rappresentano un rischio limitato per la salute pubblica e degli animali, le autorità competenti dovrebbero poter autorizzare la preparazione e l’utilizzo sul terreno delle preparazioni biodinamiche a base di materiali delle categorie 2 e 3, come indicato dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici21.

Le nuove tecnologie in via di elaborazione offrono sistemi vantaggiosi per produrre energia a partire da sottoprodotti di origine animale o per smaltire tali prodotti in modo sicuro. Lo smaltimento sicuro può avvenire abbinando metodi per il contenimento sicuro dei sottoprodotti di origine animale in loco con metodi di smaltimento prestabiliti e abbinando i parametri autorizzati di lavorazione con nuove norme oggetto di valutazione positiva. Per tenere conto dei relativi progressi scientifici e tecnologici è opportuno autorizzare tali tecnologie quali metodi alternativi per lo smaltimento o l’utilizzo dei sottoprodotti di origine animale nella Comunità. Qualora qualcuno elabori un processo tecnologico e ne chieda l’autorizzazione, prima di concederla, l’EFSA dovrebbe esaminare la richiesta già controllata dall’autorità competente, al fine di assicurare che sia svolta una valutazione del potenziale di riduzione del rischio del processo in questione e che siano salvaguardati i diritti degli individui, compresa la segretezza delle informazioni commerciali. Per assistere i richiedenti è opportuno adottare un formato standard per le richieste. Poiché tale documento ha uno scopo puramente indicativo, esso dovrebbe essere adottato in conformità della procedura consultiva in collaborazione con l’EFSA.

È opportuno chiarire le prescrizioni applicabili all’immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all’impiego nei mangimi e di fertilizzanti organici e ammendanti, in modo da garantire la protezione della catena alimentare e dei mangimi. Solo il materiale di categoria 3 dovrebbe essere impiegato nei mangimi destinati agli animali di allevamento diversi dagli animali da pelliccia. I fertilizzanti fabbricati a partire da sottoprodotti di origine animale possono compromettere la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi. Qualora essi siano stati fabbricati a partire da farine di carne e ossa derivate da materiali di categoria 2 o da proteine animali trasformate, dovrebbe essere aggiunto un componente, ad esempio una sostanza inorganica o non digeribile, al fine di impedirne l’uso diretto quali mangimi. Tale miscela non dovrebbe essere necessaria se la composizione o la confezione dei prodotti, in particolare di prodotti destinati a essere utilizzati dal consumatore finale, impedisce l’uso improprio del prodotto come mangime. Al momento di determinare i componenti, si dovrebbero tenere presenti varie circostanze relative al clima e al suolo e all’obiettivo dell’uso di particolari fertilizzanti.

Il regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono22, impone un divieto generale di commercializzazione, importazione ed esportazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Tuttavia, tale divieto dovrebbe far salvo l’obbligo di cui al presente regolamento relativo allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale provenienti da cani e gatti, compresa la pelliccia.

La promozione della scienza e della ricerca e di attività artistiche può richiedere l’uso di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati di tutte le categorie, talvolta in quantità inferiori a quelle trattate negli scambi commerciali. Al fine di agevolare l’importazione e l’uso di tali sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati, l’autorità competente dovrebbe avere la possibilità di stabilire le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso. Qualora sia necessario un intervento a livello comunitario è opportuno stabilire condizioni armonizzate.

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 contiene disposizioni dettagliate che consentono, attraverso una deroga, di utilizzare i materiali di categoria 2 o 3 nei mangimi destinati agli animali dei giardini zoologici. Nel presente regolamento dovrebbero essere contemplate disposizioni analoghe e l’uso di taluni materiali di categoria 1 come mangimi dovrebbe essere autorizzato e completato dalla possibilità di stabilire norme dettagliate per controllare tutti gli eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali.

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 consente di utilizzare il materiale di categoria 1 come mangime destinato a specie minacciate di estinzione o protette di uccelli necrofagi e di altre specie che vivono nel loro habitat naturale per promuovere la biodiversità. Al fine di fornire uno strumento adeguato per la protezione di tali specie, tale prassi alimentare dovrebbe essere consentita anche dal presente regolamento, nel rispetto delle condizioni fissate per evitare la diffusione di malattie. Allo stesso tempo, nelle misure di attuazione è opportuno stabilire condizioni sanitarie che consentano l’uso di tale materiale di categoria 1 come mangime nei sistemi di pascolo estensivi e per l’uso come mangime per altre specie carnivore, quali orsi e lupi. È importante che tali condizioni sanitarie tengano conto dei modelli naturali di consumo delle specie interessate nonché degli obiettivi comunitari per la promozione della biodiversità di cui alla comunicazione della Commissione del 22 maggio 2006 intitolata «Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 — e oltre».

Il sotterramento e l’incenerimento di sottoprodotti di origine animale, in particolare di animali morti, possono essere giustificati in situazioni specifiche, soprattutto in zone isolate, o in situazione di lotta a malattie che richiedono lo smaltimento immediato degli animali uccisi come misura di controllo del focolaio di malattie trasmissibili gravi. In particolare, lo smaltimento in loco dovrebbe essere consentito in circostanze particolari, dato che le capacità di trasformazione o di incenerimento disponibili all’interno di una regione o di uno Stato membro potrebbero altrimenti limitare la possibilità di combattere le malattie.

La deroga attuale riguardante il sotterramento e l’incenerimento di sottoprodotti di origine animale andrebbe estesa a zone alle quali l’accesso è praticamente impossibile o presenta un rischio per la salute e la sicurezza del personale adibito alla raccolta. L’esperienza maturata con l’applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 e con calamità naturali quali gli incendi boschivi e le alluvioni in taluni Stati membri ha dimostrato che in tali circostanze eccezionali lo smaltimento attraverso sotterramento o incenerimento in loco può essere giustificato al fine di garantire il rapido smaltimento degli animali ed evitare la diffusione dei rischi di contagio. La dimensione totale delle zone isolate in un determinato Stato membro dovrebbe essere limitata, sulla base dell’esperienza maturata con l’applicazione del regolamento (CE) n. 999/2001, in modo da garantire il rispetto dell’obbligo generale di disporre di un adeguato sistema di smaltimento, conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Taluni stabilimenti o impianti che trattano solo sottoprodotti di origine animale in piccole quantità, che non presentano rischi per la salute pubblica e degli animali, dovrebbero poter smaltire, sotto controllo ufficiale, tali sottoprodotti in modo diverso dallo smaltimento ai sensi del presente regolamento. Tuttavia, i criteri relativi a tali circostanze eccezionali dovrebbero essere stabiliti a livello comunitario in modo da garantire la loro applicazione uniforme, sulla base della situazione reale di taluni settori e sulla disponibilità di altri sistemi di smaltimento in taluni Stati membri.

Al fine di garantire la certezza del diritto dovrebbero essere specificate le iniziative che l’autorità competente può adottare nello svolgere i controlli ufficiali, in particolare per quanto riguarda la sospensione o il divieto definitivo di operazioni o l’imposizione di condizioni intese a garantire la corretta applicazione del presente regolamento. Questi controlli ufficiali dovrebbero essere eseguiti nell’ambito dei piani di controllo pluriennali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali23.

Al fine di assicurare che gli Stati membri possano controllare la quantità di materiale introdotta nel loro territorio a fini di smaltimento, il ricevimento di tale materiale nel loro territorio dovrebbe essere autorizzato dall’autorità competente.

La sterilizzazione sotto pressione e condizioni di trasporto ausiliarie possono essere imposte per garantire il controllo di eventuali rischi. Al fine di assicurare la rintracciabilità e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri che controllano la spedizione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati, sarebbe opportuno ricorrere al sistema Traces, istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione24, per fornire informazioni sulla spedizione di materiali di categoria 1 e 2 e di farine di carni e ossa o di grasso animale derivati da materiali di categoria 1 e 2, nonché di proteine animali trasformate derivate da materiale di categoria 3. Per i materiali generalmente inviati in piccole quantità per usi di ricerca, educativi, artistici o diagnostici, dovrebbero essere previste condizioni particolari per facilitare la circolazione di tali materiali all’interno della Comunità. In condizioni particolari, dovrebbero essere permessi accordi bilaterali che facilitano il controllo dei materiali che circolano tra Stati membri confinanti.

Per agevolare il trasporto di partite attraverso paesi terzi confinanti con più di uno Stato membro, è opportuno introdurre un regime speciale per la spedizione di partite dal territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo, al fine di garantire, in particolare, che le partite che rientrano nel territorio comunitario siano sottoposte ai controlli veterinari ai sensi della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno25.

Per garantire la coerenza della legislazione comunitaria è necessario chiarire la relazione tra le prescrizioni stabilite dal presente regolamento e la legislazione comunitaria sui rifiuti. In particolare, dovrebbe essere garantita la coerenza con i divieti di esportazione dei rifiuti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti26. Per evitare potenziali effetti dannosi per l’ambiente, dovrebbe essere vietata l’esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati allo smaltimento attraverso incenerimento o discarica. L’esportazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati dovrebbe inoltre essere impedita qualora l’obiettivo sia quello di utilizzarli in impianti per la produzione di biogas o compost, verso paesi terzi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), al fine di evitare un impatto potenzialmente dannoso sull’ambiente e rischi per la salute pubblica e degli animali. Nell’applicare le disposizioni di deroga al divieto di esportazione, la Commissione è obbligata a rispettare integralmente nelle proprie decisioni la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, quale conclusa, a nome della Comunità, mediante decisione 93/98/CEE del Consiglio27, e la modifica a tale convenzione stabilita con decisione III/1 della conferenza delle parti, approvata, a nome della Comunità, con decisione 97/640/CE del Consiglio28, e attuata dal regolamento (CE) n. 1013/2006.

È opportuno inoltre garantire che i sottoprodotti di origine animali mescolati o contaminati con rifiuti pericolosi come elencati nella decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi29, siano solo importati, esportati o spediti tra Stati membri nel rispetto del regolamento (CE) n. 1013/2006. È necessario altresì stabilire norme riguardanti la spedizione di tali materiali all’interno di uno Stato membro.

La Commissione dovrebbe poter effettuare controlli negli Stati membri. I controlli comunitari nei paesi terzi dovrebbero essere eseguiti nel rispetto del regolamento (CE) n. 882/2004.

L’importazione nella Comunità e il transito di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati dovrebbero avvenire nel rispetto di norme almeno altrettanto rigorose quanto quelle applicabili all’interno della Comunità. In alternativa, le norme applicabili ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati nei paesi terzi possono essere riconosciute come equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria. In considerazione dei potenziali rischi ad essi connessi, ai prodotti destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi dovrebbe poter essere applicata una serie semplificata di norme sull’importazione.

La legislazione comunitaria sulla fabbricazione di prodotti derivati destinati all’uso come prodotti cosmetici, medicinali o dispositivi medici comprende un quadro completo per l’immissione sul mercato di tali prodotti: la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici30, la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano31, la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari32, la direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi33, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici34 e la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro35 («le direttive specifiche»). Tuttavia, le direttive specifiche sui prodotti cosmetici e sui dispositivi medici non contemplano la tutela dei rischi per la salute degli animali. In tal caso, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tali rischi e dovrebbe essere possibile ricorrere a misure di salvaguardia in conformità del regolamento (CE) n. 178/2002.

I sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati forniti come materiali o ingredienti per la fabbricazione di tali prodotti derivati dovrebbero essere soggetti anche alle prescrizioni delle direttive specifiche, dal momento che esse stabiliscono norme di controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali. Tali direttive specifiche disciplinano già il materiale di origine animale a partire dal quale si possono fabbricare i prodotti derivati in questione e impongono il rispetto di determinate condizioni volte a garantire la tutela della salute pubblica e degli animali. In particolare, la direttiva 76/768/CEE esclude i materiali di categoria 1 e di categoria 2 dalla composizione dei prodotti cosmetici ed obbliga i fabbricanti ad applicare buone prassi di fabbricazione. La direttiva 2003/32/CE della Commissione36 stabilisce modalità specifiche relative ai dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

Tuttavia, nei casi in cui tali condizioni non sono ancora state stabilite nelle direttive specifiche o in cui non coprono determinati rischi per la salute pubblica e degli animali, dovrebbe applicarsi il presente regolamento e dovrebbe essere possibile adottare misure di salvaguardia in conformità del regolamento (CE) n. 178/2002.

Taluni prodotti derivati non entrano nella catena dei mangimi o non sono applicati sui terreni adibiti a pascolo per animali d’allevamento o dai quali provengono piante erbacee utilizzate come mangime. Tali prodotti derivati comprendono prodotti per usi tecnici, quali pelli trattate per la produzione di pellami, lana trasformata per l’industria tessile, prodotti a base di ossa per la fabbricazione di colle e materiale trasformato destinato alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad immettere tali prodotti sul mercato a condizione che siano derivati da materiali che non richiedono trattamento oppure che il trattamento o l’uso finale del materiale trattato garantiscano un adeguato controllo dei rischi.

In taluni Stati membri sono state individuate lacune nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002. Di conseguenza, oltre all’applicazione rigorosa di tali prescrizioni, occorre prevedere sanzioni penali e di altro tipo da applicare agli operatori che non rispettano tali prescrizioni. Per tale motivo è necessario che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento.

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, segnatamente di fissare norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti e, in particolare, di tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Al fine di ottenere maggiore certezza del diritto e alla luce dell’obiettivo generale della Commissione di semplificazione della legislazione comunitaria, il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro coerente di norme che tengano conto delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1774/2002, nonché dell’esperienza maturata e dei progressi compiuti dall’entrata in vigore di tale regolamento. È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1774/2002 e sostituirlo con il presente regolamento.

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione37.

Al fine di migliorare la coerenza e la chiarezza della legislazione comunitaria le norme tecniche relative ad operazioni specifiche attinenti a sottoprodotti di origine animale, attualmente definite negli allegati al regolamento (CE) n. 1774/2002, nonché nelle modalità di attuazione adottate dalla Commissione sulla base di tale regolamento38, dovrebbero essere stabilite in atti di applicazione distinti. La consultazione e l’informazione dei consumatori e degli ambienti socio-professionali interessati alle questioni connesse al presente regolamento dovrebbe essere effettuata in conformità della decisione 2004/613/CE della Commissione, del 6 agosto 2004, relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale39.

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare norme che modificano il punto finale nella catena di fabbricazione di taluni prodotti derivati e fissano tale punto finale per taluni altri prodotti derivati, norme relative a malattie trasmissibili gravi in presenza delle quali non dovrebbe essere autorizzata la spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati e/o le condizioni alle quali tale spedizione è consentita, misure che modificano la categorizzazione dei sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati, misure relative alle restrizioni sull’uso e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati, misure che fissano le condizioni per l’applicazione di talune deroghe in merito all’uso, la raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati, nonché misure che autorizzano o respingono un particolare metodo alternativo per l’uso e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati.

Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare norme più specifiche concernenti la raccolta e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, l’infrastruttura, i requisiti in materia di attrezzature e igiene per gli stabilimenti o gli impianti che trattano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, le condizioni e i requisiti tecnici per la manipolazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, compresa la prova che deve essere presentata ai fini della convalida del trattamento, le condizioni per l’immissione sul mercato dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, i requisiti relativi alla provenienza sicura, al trattamento sicuro e agli usi finali sicuri, le condizioni di importazione, di transito e di esportazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, le modalità dettagliate per la realizzazione dei controlli ufficiali, comprese norme concernenti i metodi di riferimento per le analisi microbiologiche, nonché le condizioni per il controllo della spedizione di taluni sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati tra Stati membri. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati ai fini dell’adozione di misure che stabiliscono le condizioni di spedizione di sottoprodotti di origine animale da aziende, stabilimenti o zone soggetti a restrizioni. Per motivi di urgenza, è necessario ricorrere alla procedura di urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di misure che modificano il punto finale nella catena di fabbricazione per taluni prodotti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni generali

Capo I. Disposizioni comuni

Sezione 1. Oggetto, ambito d’applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti, nonché, in particolare, di tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi.

Art. 2 Ambito d’applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

  1. a) ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che sono esclusi dal consumo umano in forza della legislazione comunitaria; e

  2. b) ai seguenti prodotti che, in seguito alla decisione di un operatore, che è irreversibile, sono destinati a fini diversi dall’alimentazione umana:

    1. i) prodotti di origine animale che possono essere destinati al consumo umano a norma della legislazione comunitaria;

    2. ii) materie prime per la produzione di prodotti di origine animale.

2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale:

  1. a) corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla selvaggina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali, ad eccezione degli animali acquatici catturati a scopi commerciali;

  2. b) corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l’uccisione, nel rispetto delle buone prassi venatorie, fatto salvo il regolamento (CE) n. 853/2004;

  3. c) sottoprodotti di origine animale derivati da selvaggina e carni di selvaggina di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004;

  4. d) ovociti, embrioni e sperma destinati alla riproduzione;

  5. e) latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati, ottenuti, conservati, smaltiti o utilizzati nell’azienda di origine;

  6. f) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi, privati dei tessuti molli e delle carni;

  7. g) rifiuti di cucina e ristorazione, tranne rifiuti:

    1. i) provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;

    2. ii) destinati all’utilizzo nei mangimi;

    3. iii) destinati a sterilizzazione sotto pressione o alla trasformazione mediante i metodi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b) o alla trasformazione in biogas o compost;

  8. h) fatta salva la legislazione comunitaria sull’ambiente, il materiale proveniente da navi officina che operano nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, originato durante le loro attività di pesca e smaltito in mare, eccetto il materiale derivato dall’eviscerazione a bordo di pesce che manifesta sintomi di malattie trasmissibili all’uomo, incluse le parassitosi;

  9. i) alimenti greggi per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto, in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;

  10. j) alimenti greggi per animali da compagnia ottenuti da animali macellati nell’azienda di origine e destinati al consumo domestico privato; e

  11. k) escrementi e urina diversi dallo stallatico nonché il guano non mineralizzato.

3. Il presente regolamento fa salve le normative in campo veterinario mirate a contrastare e ad eradicare malattie animali.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

  1. 1) «sottoprodotti di origine animale», corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;

  2. 2) «prodotti derivati», prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale;

  3. 3) «prodotti di origine animale», prodotti di origine animale quali definiti al punto 8.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

  4. 4) «carcassa», una carcassa quale definita al punto 1.9 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

  5. 5) «animale», qualsiasi animale invertebrato o vertebrato;

  6. 6) «animale d'allevamento»:

    1. a) un animale detenuto, ingrassato o allevato dall’uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pellicce, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini d’allevamento;

    2. b) equidi;

  7. 7) «animale selvatico», un animale non detenuto dall’uomo;

  8. 8) «animale da compagnia», un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall’uomo a fini diversi dall’allevamento;

  9. 9) «animali acquatici», animali acquatici secondo la definizione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/88/CE;

  10. 10) «autorità competente», autorità competente come definita all’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio1;

  11. 11) «operatore», le persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo su sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, inclusi i trasportatori, i commercianti e gli utilizzatori;

  12. 12) «utilizzatore», le persone fisiche o giuridiche che utilizzano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nei mangimi per impieghi speciali, a scopo di ricerca o per altri scopi specifici;

  13. 13) «stabilimento» o «impianto», qualsiasi luogo, diverso da un peschereccio, in cui è svolta qualsiasi operazione che comporta la manipolazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati;

  14. 14) «immissione sul mercato», qualsiasi operazione intesa a vendere a terzi nella Comunità sottoprodotti di origine animale o prodotti da essi derivati, o qualsiasi altra forma di fornitura a detti terzi, a titolo oneroso o gratuito, o di magazzinaggio ai fini della successiva fornitura ai terzi in questione;

  15. 15) «transito», transito come definito all’articolo 3, punto 44), del regolamento (UE) 2017/625;

  16. 16) «esportazione», lo spostamento dalla Comunità verso un paese terzo;

  17. 17) «encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)», tutte le encefalopatie spongiformi trasmissibili secondo la definizione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;

  18. 18) «materiale specifico a rischio», materiale specifico a rischio secondo la definizione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001;

  19. 19) «sterilizzazione sotto pressione», il trattamento di sottoprodotti di origine animale, dopo la riduzione in particelle non superiori a 50 mm, ad una temperatura al centro della massa superiore a 133 °C per almeno 20 minuti senza interruzioni, ad una pressione assoluta di almeno 3 bar;

  20. 20) «stallatico», gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi dai pesci d’allevamento, con o senza lettiera;

  21. 21) «discarica autorizzata», una discarica per la quale sia stata rilasciata un’autorizzazione conformemente alla direttiva 1999/31/CE;

  22. 22) «fertilizzanti organici» e «ammendanti», materiali di origine animale utilizzati, separatamente o in combinazione, per preservare o migliorare il nutrimento dei vegetali nonché le proprietà fisiche e chimiche dei terreni e la loro attività biologica; possono includere stallatico, guano non mineralizzato, contenuto del tubo digerente, compost e residui della digestione;

  23. 23) «zona isolata», una zona dove la popolazione animale è talmente scarsa e gli stabilimenti o gli impianti di smaltimento talmente distanti che le disposizioni necessarie per la raccolta e il trasporto di prodotti di origine animale sarebbero eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco;

  24. 24) «alimento» o «prodotto alimentare», un alimento o un prodotto alimentare così come definito all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;

  25. 25) «mangime» o «alimento per animali», un mangime o un alimento per animali così come definito all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002;

  26. 26) «fanghi di centrifugazione o di separazione», materiale raccolto come sottoprodotto dopo la depurazione del latte crudo e la separazione del latte scremato e della panna dal latte crudo;

  27. 27) «rifiuto», un rifiuto come definito all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE.

Sezione 2. Obblighi

Art. 4 Punto di partenza nella catena di fabbricazione e obblighi

1. Non appena gli operatori generano sottoprodotti animali o prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, essi li identificano e provvedono affinché siano trattati in conformità del presente regolamento (punto di partenza).

2. In tutte le fasi della raccolta, del trasporto, della manipolazione, del trattamento, della trasformazione, della lavorazione, del magazzinaggio, dell’immissione sul mercato, della distribuzione, dell’impiego e dello smaltimento nell’ambito delle imprese sotto il loro controllo, gli operatori provvedono affinché i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati rispettino le prescrizioni del presente regolamento pertinenti con le loro attività.

3. Gli Stati membri controllano e verificano il rispetto delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento da parte degli operatori lungo tutta la catena dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al paragrafo 2. A tal fine, essi mantengono un sistema di controlli ufficiali conformemente alla pertinente legislazione comunitaria.

4. Gli Stati membri provvedono affinché sia predisposto nel loro territorio un adeguato sistema atto a garantire che i sottoprodotti di origine animale siano:

  1. a) raccolti, identificati e trasportati senza indebiti ritardi; e

  2. b) trattati, utilizzati o smaltiti nel rispetto del presente regolamento.

5. Gli Stati membri possono assolvere i loro obblighi ai sensi del paragrafo 4 in cooperazione con altri Stati membri o con paesi terzi.

Art. 5 Punto finale nella catena di fabbricazione

1. I prodotti derivati di cui all’articolo 33 che hanno raggiunto la fase della fabbricazione regolamentata dalla legislazione comunitaria indicata in tale articolo sono considerati come prodotti che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione, oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento. Tali prodotti derivati possono essere successivamente immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento e non sono più soggetti a controlli ufficiali conformemente al presente regolamento. Il punto finale nella catena di fabbricazione può essere modificato:

  1. a) per i prodotti di cui all’articolo 33, lettere da a) a d), nel caso di rischi per la salute degli animali;

  2. b) per i prodotti di cui all’articolo 33, lettere da e) a f), nel caso di rischi per la salute pubblica o degli animali.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 6.

2.

Per i prodotti derivati di cui agli articoli 32, 35 e 36 che non presentano più rischi significativi per la salute umana o degli animali, può essere stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

Tali prodotti derivati possono successivamente essere immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento e non sono più soggetti a controlli ufficiali conformemente al presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 51 bis, con cui integra il presente regolamento determinando un punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale i prodotti derivati di cui al presente paragrafo non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

3. Nel caso di rischi per la salute umana o degli animali, gli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 riguardanti le misure sanitarie di emergenza si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti derivati di cui agli articoli 32, 33 e 36 del presente regolamento.

4. Entro sei mesi dal 15 luglio 2019, la Commissione avvia una prima valutazione dei prodotti derivati di cui all’articolo 32 già ampiamente utilizzati nell’Unione come concimi organici e ammendanti del suolo. Tale valutazione copre almeno i seguenti prodotti: farine di carne, farine di ossa, farine di carne e ossa, sangue di animali, proteine idrolizzate di materiali di categoria 3, letame trasformato, compost, residui della digestione di biogas, farina di piume, glicerina e altri prodotti di materiali di categoria 2 o 3 derivati dalla produzione di biodiesel e di carburanti rinnovabili, nonché mangimi e alimenti per animali da compagnia, articoli masticabili per cani che sono stati respinti per motivi commerciali o difficoltà tecniche e i prodotti derivati da sangue di animali, cuoio e pelli, zoccoli e corna, guano di pipistrelli e uccelli, lana e crini, penne e piume e setole di suini. Ove la valutazione concluda che tali prodotti derivati non pongono più rischi rilevanti per la salute umana o degli animali, la Commissione determina un punto finale nella catena di fabbricazione a norma del paragrafo 2 del presente articolo tempestivamente e comunque non oltre sei mesi dopo il completamento della valutazione.

Sezione 3. Restrizioni di polizia sanitaria

Art. 6 Restrizioni di polizia sanitaria generali

1. I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati di specie sensibili non sono spediti da aziende, stabilimenti, impianti o zone soggetti a restrizioni:

  1. a) a norma della legislazione comunitaria in campo veterinario; o

  2. b) a causa della presenza di una malattia trasmissibile grave:

    1. i) che figura nell’allegato I della direttiva 92/119/CEE; o

    2. ii) fissata conformemente al secondo comma.

Le misure di cui al primo comma, lettera b), punto ii), intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano spediti in condizioni intese a evitare la diffusione di malattie trasmissibili agli esseri umani o agli animali. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 5.

Sezione 4. Categorizzazione

Art. 7 Categorizzazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati

1. I sottoprodotti di origine animale sono suddivisi in categorie specifiche che riflettono il loro livello di rischio per la salute pubblica e degli animali, in conformità degli elenchi di cui agli articoli 8, 9 e 10.

2. I prodotti derivati sono soggetti alle norme per la categoria specifica di sottoprodotti di origine animale dai quali derivano, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente regolamento, oppure previste nelle norme di attuazione del presente regolamento adottate dalla Commissione che possono precisare le condizioni alle quali i prodotti derivati non sono soggetti a tali norme.

3. Gli articoli 8, 9 e 10 possono essere modificati per tenere conto dei progressi scientifici per quanto riguarda la valutazione del livello di rischio, a condizione che tali progressi possano essere identificati sulla base di una valutazione dei rischi effettuata da un istituto scientifico appropriato. Tuttavia, nessuno dei sottoprodotti di origine animale elencati in tali articoli può essere eliminato dagli elenchi; possono essere apportate esclusivamente modifiche della categorizzazione o aggiunte.

4. Le misure di cui ai paragrafi 2 e 3, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

Art. 8 Materiali di categoria 1

I materiali di categoria 1 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

  1. a) corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali seguenti:

    1. i) animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata;

    2. ii) animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;

    3. iii) animali che non sono né animali d’allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo;

    4. iv) animali usati in una procedura o in procedure definite all’articolo 3 della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici40, nei casi in cui l’autorità competente decide che tali animali o una parte del loro corpo possano presentare gravi rischi per la salute degli esseri umani o degli altri animali a motivo della procedura o delle procedure in questione, fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1831/2003;

    5. v) animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;

  2. b) i seguenti materiali:

    1. i) materiali specifici a rischio;

    2. ii) corpi interi, o loro parti, di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento;

  3. c) sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti come definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all’articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;

  4. d) sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre sostanze e di agenti contaminanti per l’ambiente elencati nell’allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;

  5. e) sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all’articolo 27, primo comma, lettera c):

    1. i) da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 1; o

    2. ii) da altri stabilimenti o impianti in cui è rimosso materiale specifico a rischio;

  6. f) rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;

  7. g) miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3.

Art. 9 Materiali di categoria 2

I materiali di categoria 2 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

  1. a) stallatico, guano non mineralizzato e contenuto del tubo digerente;

  2. b) sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all’articolo 27, primo comma, lettera c):

    1. i) da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o

    2. ii) da macelli diversi da quelli disciplinati dall’articolo 8, lettera e);

  3. c) sottoprodotti di origine animale contenenti residui di sostanze o di agenti inquinanti autorizzati che eccedono i livelli consentiti di cui all’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE;

  4. d) prodotti di origine animale che sono stati dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei in tali prodotti;

  5. e) prodotti di origine animale, diversi dai materiali di categoria 1, che sono:

    1. i) importati o introdotti da un paese terzo e non rispettano la legislazione veterinaria comunitaria applicabile alla loro importazione o introduzione nel territorio della Comunità, eccetto nei casi in cui la legislazione comunitaria consenta la loro importazione o introduzione nel rispetto di specifiche restrizioni o il loro rinvio al paese terzo; o

    2. ii) inviati verso un altro Stato membro e non rispettano le prescrizioni stabilite o autorizzate dalla legislazione comunitaria, eccetto nei casi in cui sono rinviati con l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro di origine;

  6. f) animali e parti di animali, diversi da quelli di cui all’articolo 8 o all’articolo 10,

    1. i) che non sono stati macellati o abbattuti per il consumo umano, inclusi gli animali abbattuti nell’ambito di misure di lotta alle malattie;

    2. ii) feti;

    3. iii) ovociti, embrioni e sperma non destinati alla riproduzione; e

    4. iv) pollame morto nell’uovo;

  7. g) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3;

  8. h) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 e 3.

Art. 10 Materiali di categoria 3

I materiali di categoria 3 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

  1. a) carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, di corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;

  2. b) le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti al macello per il consumo umano dopo un esame ante mortem o i corpi e le parti seguenti di animali da selvaggina uccisa per il consumo umano nel rispetto della legislazione comunitaria:

    1. i) carcasse o corpi e parti di animali respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della legislazione comunitaria, ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;

    2. ii) teste di pollame;

    3. iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche, di:

      animali diversi dai ruminanti soggetti all’obbligo di test delle (Testo rilevante ai fini del SEE), e

      ruminanti sottoposti con esito negativo al test di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    4. iv) setole di suini;

    5. v) piume;

  3. c) sottoprodotti di origine animale di pollame e lagomorfi macellati in un’azienda agricola ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;

  4. d) sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto dai seguenti animali macellati in un macello, dopo essere stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legislazione comunitaria:

    1. i) animali diversi dai ruminanti soggetti all’obbligo di test delle TSE; e

    2. ii) ruminanti sottoposti con esito negativo al test di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

  5. e) sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;

  6. f) prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;

  7. g) alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all’uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;

  8. h) sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;

  9. i) animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;

  10. j) sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;

  11. k) i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali materiali:

    1. i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;

    2. ii) prodotti seguenti derivati da animali terrestri:

      sottoprodotti dei centri di incubazione,

      uova,

      sottoprodotti di uova, compresi i gusci d’uovo;

    3. iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;

  12. l) invertebrati acquatici e terrestri, diversi dalle specie patogene per l’uomo o per gli animali;

  13. m) animali e loro parti, degli ordini Rodentia e Lagomorpha, eccetto i materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettere da a) a g);

  14. n) pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali morti che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti, diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente articolo;

  15. o) tessuto adiposo di animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tale materiale, ottenuto da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legislazione comunitaria;

  16. p) rifiuti di cucina e ristorazione diversi da quelli contemplati all’articolo 8, lettera f).

Capo II. Smaltimento e uso dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati

Sezione 1. Restrizioni dell’uso

Art. 11 Restrizioni dell’uso

1. Sono vietati gli usi seguenti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati:

  1. a) alimentazione di animali terrestri di una determinata specie, esclusi gli animali da pelliccia, con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie;

  2. b) alimentazione di animali d’allevamento diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o derivate dagli stessi;

  3. c) l’alimentazione di animali d’allevamento con piante erbacee, assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte, provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti diversi dallo stallatico, a meno che il pascolo o il taglio dell’erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa, di almeno 21 giorni, volto a garantire un adeguato controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali; e

  4. d) alimentazione di pesci d’allevamento con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di pesci d’allevamento della stessa specie.

2. Possono essere stabilite misure concernenti:

  1. a) le verifiche e i controlli da effettuarsi per garantire l’applicazione dei divieti di cui al paragrafo 1, compresi i metodi di individuazione e i test da utilizzare per accertare la presenza di materiali derivanti da talune specie e le soglie per le quantità trascurabili di proteine animali trasformate di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), causate da contaminazioni accidentali o tecnicamente inevitabili;

  2. b) le condizioni per l’alimentazione di animali da pelliccia con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie; e

  3. c) le condizioni per l’alimentazione di animali d’allevamento con piante erbacee provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti, in particolare una modifica del periodo di attesa di cui al paragrafo 1, lettera c).

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

Sezione 2. Smaltimento e uso

Art. 12 Smaltimento e uso di materiali di categoria 1

I materiali di categoria 1 sono:

  1. a) smaltiti come rifiuti mediante incenerimento:

    1. i) direttamente, senza trasformazione preliminare; o

    2. ii) dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;

  2. b) recuperati o smaltiti mediante coincenerimento, qualora i materiali di categoria 1 siano rifiuti:

    1. i) direttamente, senza trasformazione preliminare; o

    2. ii) dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;

  3. c) smaltiti attraverso il processo di sterilizzazione sotto pressione, la marcatura permanente dei materiali risultanti e il sotterramento in una discarica autorizzata, se si tratta di materiali di categoria 1 diversi da quelli di cui all’articolo 8, lettera a), punti i) e ii);

  4. d) smaltiti attraverso sotterramento in una discarica autorizzata, se si tratta di materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera f);

  5. e) utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o

  6. f) utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli articoli 33, 34 e 36 e immessi sul mercato conformemente a tali articoli.

Art. 13 Smaltimento e uso di materiali di categoria 2

I materiali di categoria 2 sono:

  1. a) smaltiti come rifiuti mediante incenerimento:

    1. i) direttamente, senza trasformazione preliminare; o

    2. ii) dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;

  2. b) recuperati o smaltiti mediante coincenerimento, qualora i materiali di categoria 2 siano rifiuti:

    1. i) direttamente, senza trasformazione preliminare; o

    2. ii) dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;

  3. c) smaltiti in una discarica autorizzata, dopo la trasformazione attraverso sterilizzazione sotto pressione e con marcatura permanente dei materiali risultanti;

  4. d) utilizzati per la fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti da immettere sul mercato conformemente all’articolo 32, previa trasformazione mediante sterilizzazione sotto pressione, ove applicabile, e marcatura permanente dei materiali risultanti;

  5. e) compostati o trasformati in biogas:

    1. i) dopo la sterilizzazione sotto pressione e la marcatura permanente del materiale risultante; o

    2. ii) se si tratta di stallatico, del tubo digerente e del suo contenuto, di latte, prodotti a base di latte, di colostro, di uova e ovoprodotti qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, dopo la trasformazione preliminare o senza trasformazione preliminare;

  6. f) applicati sul terreno senza trasformazione preliminare, se si tratta di stallatico, del contenuto del tubo digerente separato da quest’ultimo, di latte, prodotti a base di latte e di colostro e qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi;

  7. g) insilati, compostati o trasformati in biogas, se si tratta di materiali derivanti da animali acquatici;

  8. h) utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o

  9. i) utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli articoli 33, 34 e 36 e immessi sul mercato conformemente a tali articoli.