diritto.io

Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale

Testo vigente

Art. 11 Esecuzione in presenza e con la partecipazione delle parti

1. Se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta, le parti e gli eventuali loro rappresentanti hanno facoltà di assistere all'esecuzione dell'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta.

2. Nella sua richiesta l'autorità giudiziaria richiedente informa l'autorità giudiziaria richiesta che le parti e gli eventuali loro rappresentanti saranno presenti e, se del caso, che ne viene chiesta la partecipazione all'esecuzione dell'assunzione delle prove, utilizzando il formulario A che figura in allegato. Queste informazioni possono anche essere fornite in qualsiasi altro momento appropriato.

3. Se viene chiesta la partecipazione delle parti e degli eventuali loro rappresentanti all'esecuzione dell'assunzione delle prove, l'autorità giudiziaria richiesta determina, in conformità dell'articolo 10, le condizioni alle quali essi possono partecipare.

4. L'autorità giudiziaria richiesta notifica alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti la data e il luogo in cui si svolgerà il procedimento e, se del caso, le condizioni alle quali possono partecipare, utilizzando il formulario F che figura in allegato.

5. I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata la possibilità che l'autorità giudiziaria richiesta chieda alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti di assistere o di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove se tale possibilità è prevista dalla legge del proprio Stato membro.

Art. 12 Esecuzione in presenza e con la partecipazione dei delegati dell'autorità giudiziaria richiedente

1. Ove compatibile con la legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, i delegati di detta autorità hanno facoltà di assistere all'esecuzione dell'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta.

2. Ai fini del presente articolo, il termine "delegato" comprende i magistrati designati dall'autorità giudiziaria richiedente in conformità della legge del suo Stato membro. L'autorità giudiziaria richiedente può inoltre designare, in conformità della legge del proprio Stato membro, altre persone, quali, ad esempio, periti.

3. Nella sua richiesta l'autorità giudiziaria richiedente informa l'autorità giudiziaria richiesta della presenza dei suoi delegati, e, se del caso, che ne viene chiesta la partecipazione all'assunzione delle prove, utilizzando il formulario A che figura nell'allegato. Queste informazioni possono anche essere comunicate in qualsiasi altro momento appropriato.

4. Se viene chiesta la partecipazione dei delegati dell'autorità giudiziaria richiedente all'esecuzione dell'assunzione delle prove, l'autorità giudiziaria richiesta determina, a norma dell'articolo 10, le condizioni alle quali essi possono partecipare.

5. L'autorità giudiziaria richiesta comunica all'autorità giudiziaria richiedente la data e il luogo in cui si svolgerà il procedimento e, se del caso, le condizioni alle quali i delegati possono partecipare, utilizzando il formulario F che figura in allegato.

Art. 13 Misure coercitive

Ove necessario, nell'eseguire una richiesta l'autorità giudiziaria richiesta adotta le misure coercitive appropriate nei casi e nella misura previsti dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta per l'esecuzione di una richiesta formulata allo stesso fine da un'autorità nazionale o da una parte interessata.

Art. 14 Rifiuto di esecuzione

1. Una richiesta di audizione di una persona non viene eseguita se la persona interessata invoca un diritto o un obbligo di astenersi dal deporre in base

  1. a) alla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta, o

  2. b) alla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente e detto diritto o obbligo siano specificati nella richiesta o, se del caso, attestati dall'autorità giudiziaria richiedente a richiesta dell'autorità giudiziaria richiesta.

2. In aggiunta ai motivi di cui al paragrafo 1, l'esecuzione di una richiesta può essere rifiutata soltanto se:

  1. a) la richiesta non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 1, oppure

  2. b) l'esecuzione, a norma del diritto dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta, non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario,

  3. c) l'autorità giudiziaria richiedente non ha dato seguito alla domanda di completamento della richiesta avanzata dall'autorità giudiziaria richiesta a norma dell'articolo 9 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, oppure

  4. d) un deposito o un anticipo chiesto a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 non è costituito entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di tale deposito o anticipo.

3. L'esecuzione non può essere rifiutata dall'autorità giudiziaria richiesta per il solo motivo che, in conformità della legge del suo Stato membro, un'autorità giudiziaria dello Stato membro in questione ha l'esclusiva competenza nella questione in causa o che la legge di detto Stato membro non ammette il diritto d'azione al riguardo.

4. Se l'esecuzione della richiesta viene rifiutata per uno dei motivi di cui al paragrafo 2, l'autorità giudiziaria richiesta ne informa l'autorità giudiziaria richiedente, utilizzando il formulario H riportato in allegato, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria richiesta.

Art. 15 Comunicazione di ritardi

Se l'autorità giudiziaria richiesta non è in grado di dar seguito alla richiesta entro 90 giorni dalla sua ricezione, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente tramite il formulario F che figura in allegato, precisando i motivi del ritardo nonché il tempo a suo parere necessario per dare esecuzione alla richiesta.

Art. 16 Procedura successiva all'esecuzione della richiesta

L'autorità giudiziaria richiesta trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria richiedente gli atti comprovanti l'esecuzione della richiesta e, laddove opportuno, restituisce gli atti ricevuti dall'autorità giudiziaria richiedente. Agli atti deve essere allegata una dichiarazione di esecuzione utilizzando il formulario H riportato in allegato.

Sezione 4. Assunzione diretta delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiedente

Art. 17

1. Un'autorità giudiziaria che chieda di procedere direttamente all'assunzione delle prove in un altro Stato membro introduce in tale Stato una richiesta presso l'organo centrale o le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, utilizzando il formulario I che figura in allegato.

2.

L'assunzione diretta delle prove può aver luogo solo se è possibile procedervi su base volontaria senza che siano necessarie misure coercitive.

Se l'assunzione diretta delle prove implica l'audizione di una persona, l'autorità giudiziaria richiedente informa tale persona che il procedimento ha luogo su base volontaria.

3. L'assunzione delle prove è eseguita da un magistrato o da un'altra persona, quale un perito, designata in conformità della legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.

4.

Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta l'organo centrale o l'autorità competente dello Stato membro richiesto comunica all'autorità giudiziaria richiedente, utilizzando il formulario I, se la richiesta è accolta e, se necessario, a quali condizioni dev'essere eseguita in conformità della legge del suo Stato membro.

In particolare, l'organo centrale o l'autorità competente può incaricare un'autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove per garantire la corretta applicazione del presente articolo e delle condizioni prescritte.

L'organo centrale o l'autorità competente incoraggiano l'utilizzazione delle tecnologie della comunicazione, quali videoconferenze e teleconferenze.

5. L'organo centrale o l'autorità competente possono rifiutare l'assunzione diretta delle prove solo qualora:

  1. a) la richiesta non rientri nell'ambito d'applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 1,

  2. b) la richiesta non contenga tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 4 ovvero,

  3. c) l'assunzione diretta delle prove richiesta sia contraria a principi fondamentali della legge del suo Stato membro.

6. Fatte salve le condizioni stabilite a norma del paragrafo 4, l'autorità giudiziaria richiedente esegue la richiesta in conformità della legge del suo Stato membro.

Sezione 5. Spese

Art. 18

1. Per l'esecuzione delle richieste ai sensi dell'articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese.

2.

Tuttavia, se l'autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l'autorità giudiziaria richiedente vigila a che si proceda senza indugio al rimborso

— dei compensi versati ai periti o agli interpreti e

— delle spese risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 3 e 4.

L'obbligo delle parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.

3.

Nei casi in cui è richiesto il parere di un perito, l'autorità giudiziaria richiesta può, prima di dare esecuzione alla richiesta, chiedere all'autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo per le spese richieste. In tutti gli altri casi, il deposito o l'anticipo non è una condizione per l'esecuzione di una richiesta.

Il deposito o l'anticipo è costituito dalle parti se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.

Capo III. Disposizioni finali

Art. 19 Modalità d'applicazione

1. La Commissione elabora e aggiorna periodicamente un manuale, disponibile anche elettronicamente, contenente le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 22 e gli accordi o le intese vigenti, a norma dell'articolo 21.

2. L’aggiornamento o l’introduzione di modifiche tecniche ai formulari standard che figurano in allegato sono effettuati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 2.

Art. 21 Rapporto con accordi o intese vigenti o futuri di cui sono parti gli Stati membri

1. Per la materia rientrante nel suo ambito d'applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri e, in particolare, nella convenzione dell'Aia, del 1o marzo 1954, concernente la procedura civile, e nella convenzione dell'Aia, del 18 marzo 1970, sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, nella relazione fra gli Stati membri che ne sono parti.

2. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese tra due o più Stati membri intesi a facilitare l'assunzione delle prove, sempre che siano compatibili con le sue disposizioni.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione

  1. a) entro il 1o luglio 2003, copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 mantenuti tra gli Stati membri;

  2. b) copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere; e

  3. c) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.

Art. 22 Comunicazioni

Entro il 1o luglio 2003 ogni Stato membro comunica alla Commissione:

  1. a) l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, precisando la competenza territoriale e, se del caso, la specifica competenza delle autorità giudiziarie;

  2. b) il nome e l'indirizzo degli organi centrali e delle autorità competenti di cui all'articolo 3, precisandone la competenza territoriale;

  3. c) i mezzi tecnici per la ricezione delle richieste a disposizione delle autorità giudiziarie figuranti nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

  4. d) le lingue che possono essere utilizzate per la richiesta di cui all'articolo 5.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

Art. 23 Riesame

Entro il 1o gennaio 2007 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo all'applicazione pratica dell'articolo 3, paragrafi 1, lettera c), e 3, e degli articoli 17 e 18.

Art. 24 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2001.

2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004, eccettuati gli articoli 19, 21 e 22, che si applicano a decorrere dal 1o luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001. Per il Consiglio Il Presidente T. Bodström (2) Parere espresso il 14 marzo 2001 (non ancora pubblicato nella GU). (3) Parere espresso il 28 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella GU).