Regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione del 22 giugno 2001 che modifica gli allegati III, X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di sorveglianza epidemiologica e test per l'individuazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili1, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, e l'articolo 23,
Disposizioni dettagliate per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) nei bovini, negli ovini e nei caprini sono dettate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001. Tali disposizioni prevedono tra l'altro test sistematici sui bovini di età superiore a 30 mesi immessi nella catena alimentare e test casuali sui bovini di età superiore a 30 mesi non immessi nella catena alimentare. Inoltre sono sottoposti a test tutti i bovini macellati d'urgenza o risultati malati all'atto della macellazione ai fini della distruzione nel quadro del sistema oltre trenta mesi (OTMS). Gli ovini e i caprini che mostrino segni clinici compatibili con l'EST sono sottoposti ad una sorveglianza attiva.
Considerata l'individuazione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in due bovini dell'età di 28 mesi nei test di routine effettuati su animali sottoposti a macellazione d'urgenza ed al fine di offrire un sistema di allarme rapido concernente l'insorgenza di eventuali sviluppi sfavorevoli relativi all'incidenza della BSE tra gli animali più giovani, il limite d'età dovrebbe essere abbassato a 24 mesi negli animali appartenenti a determinate popolazioni a rischio.
Nel quadro della sorveglianza condotta durante il primo trimestre del 2001, casi accertati di BSE sono stati rilevati in tutti gli Stati membri, salvo che in Grecia, Lussemburgo, Austria, Finlandia e Svezia. Il numero dei bovini appartenenti a determinati gruppi a rischio sottoposti a test nei suddetti Stati membri è stato il seguente: 248 in Grecia, 763 in Lussemburgo, 3295 in Austria, 4527 in Finlandia e 8254 in Svezia.
Nel proprio parere del 6 luglio 2000 sul rischio geografico di BSE (GBR), il comitato scientifico direttivo (CSD) ha concluso che il livello di rischio geografico di BSE in Lussemburgo era pari a III (conferma della BSE ad un livello modesto) e che il livello di rischio geografico di BSE in Austria, Finlandia e Svezia era pari a II (BSE improbabile, ma non esclusa). La Grecia, adducendo incertezze d'ordine giuridico e tecnico, non ha presentato un fascicolo per la valutazione.
Alla luce della sorveglianza condotta in Austria, Finlandia e Svezia, nonché della valutazione del CSD, in tali Stati membri la presenza della BSE risulta improbabile, ma non è esclusa. Laddove la BSE fosse presente, la maggiore probabilità di rilevarla si avrebbe effettuando esami sugli animali che siano morti negli allevamenti, che siano stati sottoposti a macellazione d'urgenza o siano risultati malati all'atto della normale macellazione. A tali Stati membri dovrebbe pertanto essere consentito ridurre i test sui bovini sani macellati.
Al fine di ottenere ulteriori informazioni sulla diffusione della BSE nel Regno Unito, i test nel quadro del sistema oltre trenta mesi (OTMS) dovrebbero essere estesi a tutti gli animali nati entro il primo anno dall'effettiva applicazione del divieto dei mangimi. Altri bovini macellati nell'ambito dell'OTMS dovrebbero essere sottoposti a test condotti su base casuale.
Agli Stati membri dovrebbe essere inoltre consentito sottoporre a test, a titolo volontario, altri bovini soprattutto laddove si ritenga che tali animali presentino un rischio più elevato, purché ciò non comporti perturbazioni nei flussi degli scambi.
È necessario chiarire le misure successive ai test sui bovini ed introdurre misure per impedire che carcasse potenzialmente contaminate da carcasse di animali positivi al test vengano immesse nella catena alimentare.
Dovrebbero essere introdotti test rapidi post mortem su base casuale per migliorare l'individuazione dello scrapie negli ovini e nei caprini. Per ottenere un quadro più completo della situazione occorre effettuare un campionamento casuale in due diverse popolazioni bersaglio: animali morti in allevamento e animali macellati.
Negli Stati membri con un modesto patrimonio zootecnico di ovini e caprini è difficile condurre un campionamento statisticamente significativo in entrambi i gruppi bersaglio. A tali Stati membri dovrebbe pertanto essere consentito di utilizzare un campione di dimensioni più piccole, mirato però sugli animali nei quali è più elevata la probabilità di rilevare casi positivi.
Considerato il ruolo della resistenza genetica nello sviluppo delle manifestazioni cliniche dello scrapie e la possibilità di utilizzare programmi di allevamento nella prevenzione, nel controllo e nell'eradicazione dello scrapie, occorrerebbe determinare il genotipo di tutti i casi di scrapie ed i casi riscontrati in genotipi resistenti dovrebbero essere sottoposti alla tipizzazione dei ceppi.
L'elenco dei laboratori di riferimento nazionali dovrebbe essere aggiornato.
A seguito dell'introduzione dei test rapidi nei programmi di sorveglianza relativi agli ovini e ai caprini occorre definire metodi e protocolli diagnostici idonei. Dovrebbero inoltre essere aggiornati i metodi e i protocolli diagnostici previsti per i bovini.
Ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 999/2001 verrà utilizzata una rilevazione statistica conclusiva per confermare o confutare le conclusioni dell'analisi di rischio condotta quale prima tappa nella definizione della situazione di un paese o di una regione in relazione alla BSE. I criteri minimi per la rilevazione statistica sono indicati nella parte B dell'allegato XI. Considerato il più modesto rischio di BSE in Austria, Finlandia e Svezia, come risulta dalla valutazione del CSD, e date le risorse sproporzionate in gioco, dovrebbe essere prevista una deroga per tali Stati membri, in modo da escludere dalla rilevazione gli animali morti in allevamento in regioni isolate con una bassa densità di animali.
Per motivi di chiarezza, dovrebbero essere abrogate la decisione 98/272/CE della Commissione2 relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, modificata da ultimo dalla decisione 2001/8/CE3, nonché la decisione 2000/764/CE della Commissione4 sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, modificata da ultimo dalla decisione 2001/8/CE.
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato come segue:
1. il testo dell'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento;
2. il testo dell'allegato X, capitolo A, punto 3, è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento;
3. il testo dell'allegato X, capitolo C, è sostituito dal testo dell'allegato III del presente regolamento;
4. il testo dell'allegato XI, capitolo B, è sostituito dal testo dell'allegato IV del presente regolamento.
Art. 2
1. Le decisioni 98/272/CE e 2000/764/CE sono abrogate.
2. I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al regolamento (CE) n. 999/2001. In particolare, i riferimenti all'allegato IV, parte A, della decisione 98/272/CE si intendono fatti all'allegato X, capitolo C, punto 4, del regolamento (CE) n. 999/2001.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 1o luglio 2001. Le disposizioni dell'allegato III, capitolo A, sezione II del regolamento (CE) n. 999/2001, di cui all'allegato I del presente regolamento, entrano in vigore a partire dal 1o gennaio 2002.
Le disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001, nella formulazione di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rivedute alla luce dei risultati dei primi sei mesi della sorveglianza.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione