Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1986/2001 del Consiglio dell'8 ottobre 2001 che rettifica, a decorrere dal 1o luglio 2000, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681 e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2805/20002, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,
vista la proposta della Commissione,
Nel regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2804/20003 non si era potuto tener conto dell'evoluzione reale delle retribuzioni nette dei funzionari italiani.
I dati relativi a tale evoluzione sono attualmente disponibili e indicano che è opportuno procedere ad un adeguamento complementare.
Occorre di conseguenza rettificare gli importi riportati nel suddetto regolamento che adegua le retribuzioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Con effetto 1o luglio 2000:
a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:
b) - all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di "173,93 EUR" è sostituito dall'importo di "174,27 EUR",
— all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di "223,99 EUR" è sostituito dall'importo di "224,43 EUR",
— all'articolo 69, seconda frase, dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di "400,14 EUR" è sostituito dall'importo di "400,92 EUR",
— all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di "200,17 EUR" è sostituito dall'importo di "200,56 EUR".
">SPAZIO PER TABELLA>"
Art. 2
Con effetto 1o luglio 2000, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:
">SPAZIO PER TABELLA>"
Art. 3
Con effetto 1o luglio 2000, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:
— a 104,59 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5,
— a 160,36 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.
Art. 4
Le pensioni maturate alla data del 1o luglio 2000 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.
Art. 5
Con effetto 16 maggio 2000 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:
— Irlanda: 119,2.
— Irlanda: 116,5.
Con effetto 1o luglio 2000 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:
Art. 6
Con effetto 1o luglio 2000, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella che segue:
">SPAZIO PER TABELLA>"
Art. 7
Con effetto 1o luglio 2000 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/764, sono fissate a 303,16 EUR, 457,57 EUR, 500,31 EUR, 682,08 EUR.
Art. 8
Con effetto 1o luglio 2000, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/685, si applica il coefficiente 4,376269.
Art. 9
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 2001. Per il Consiglio Il Presidente L. Onkelinx